Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12351/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata994 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];– resistente con mandato –avverso la sentenza n. 42/2021 della CORTE D’APPELNLuOm erod rie gistro generale 12065/2021Numero sezionale 994/2026PALERMO, depositata il 09/02/2021 (R.G.N. 607/2019);N umero di raccolta generale 12351/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 03/05/202625/02/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 42/2021, la Corte di appello di Palermo hariformato la decisione del Tribunale che, accogliendo l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato nulla lacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativamente atutte le cartelle indicate.

Valutati i documenti depositati in atti egli importi già pagati, ha rideterminato il debito residuo perciascuna cartella, accogliendo l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] e rigettando,entro gli stessi limiti, l’opposizione proposta dalla parte privata.

Hacompensato per metà le spese del doppio grado, ponendo larestante metà a carico di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la parte in epigrafe,affidato a due motivi.

Con memoria illustrativa depositata, ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c., la ricorrente ha ribadito la richiesta dideclaratoria di cessazione della materia del contendere peravvenuto stralcio delle cartelle.4.

L’[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato, depositando procura.3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., agente dellariscossione per la provincia di Palermo, ha presentato ritualecontroricorso.

Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], qualesuccessore a titolo universale, ope legis, dell’estinta [OSCURATO:SOCIETA]., ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c., in prossimità dell’udienza.5.

All’udienza camerale la Corte ha riservato il termine di giorni 60per il deposito del presente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 12065/2021Numero sezionale 994/20261.

Con il primo motivo di ricorso, la parte deduce violazione eNumero di raccolta generale 12351/2026falsa applicazione dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, dell’aDratta. p u3bb licazione 03/05/2026della L. n. 241/1990 e dell’art. 7 della L. n. 212/2000, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio, consistente nel “vizio di motivazionedella comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria”, dedottosin dal primo grado; nonché in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.,per omessa motivazione, avendo il giudice di appelloimplicitamente rigettato la doglianza relativa al vizio dimotivazione dell’impugnato preavviso di ipoteca.2.

Con il secondo motivo la parte lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., per avere il giudice di appello condannato la ricorrente alpagamento delle spese, anziché liquidarle in suo favore secondo ilprincipio di soccombenza.3.

La parte ha richiesto, anche con memoria ex art. 380-bis.1c.p.c., l’applicazione dello ius superveniens, relativo allo stralcioautomatico dei carichi fino a € 1.000,00, previsto dall’art. 4 delD.L. n. 119/2018 (conv. con modif. dalla L. n. 136/2018) e dall’art.1, commi 222-230, della L. n. 197/2022.

Di conseguenza, harichiesto la cessazione della materia del contendere, deducendoche le cartelle contestate non risultano più nella propria posizionedebitoria sul sito dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA].4. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha invece chiesto, nel propriocontroricorso, ulteriormente illustrato da memoria, di dichiararel’inammissibilità del ricorso per cassazione perché tardivo.5.

La Corte deve pregiudizialmente rilevare l’inammissibilitàdel ricorso per cassazione, proposto il 15.04.2021, avverso lasentenza della Corte di appello di Palermo, notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal difensore di [OSCURATO:SOCIETA], all’indirizzo PEC dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliatario della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] AntoninaN,u moedroi reegrinstrao generale 12065/2021Numero sezionale 994/2026ricorrente.Numero di raccolta generale 12351/2026La documentazione relativa a tale notifica, completa di riceDavtau ptuabb licazione 03/05/2026di consegna e depositata in atti, che la parte ricorrente non hacontrastato nemmeno con la memoria illustrativa, consente diritenere certamente notificata la sentenza di appello in data11.02.2021 e non nella diversa data del 14.02.2021, indicata inricorso ma non comprovata da documentazione di segno contrario.Ne consegue che il ricorso per cassazione, notificato in data15.04.2021, in violazione del termine breve di sessanta giorni,previsto ex art. 325 c.p.c. per l’impugnazione (decorrente dallanotifica della sentenza e maturato il 12.04.2021), èirrimediabilmente tardivo e va dichiarato inammissibile.6.

La Corte dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso.Nulla per spese nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato, mentrela parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA] spa oraAgenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] regionale Sicilia,che si liquidano in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità in favore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., oraAgenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.000,00,oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma delcomma 1 bis.Numero registro generale 12065/2021Roma, decisa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 12351/2026La PresidenteData pubblicazione 03/05/2026Lucia EspositoNumero registro generale 12065/2021Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 12351/2026Data pubblicazione 03/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata994 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];– resistente con mandato –avverso la sentenza n. 42/2021 della CORTE D’APPELNLuOm erod rie gistro generale 12065/2021Numero sezionale 994/2026PALERMO, depositata il 09/02/2021 (R.G.N. 607/2019);N umero di raccolta generale 12351/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 03/05/202625/02/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 42/2021, la Corte di appello di Palermo hariformato la decisione del Tribunale che, accogliendo l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato nulla lacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativamente atutte le cartelle indicate. Valutati i documenti depositati in atti egli importi già pagati, ha rideterminato il debito residuo perciascuna cartella, accogliendo l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] e rigettando,entro gli stessi limiti, l’opposizione proposta dalla parte privata. Hacompensato per metà le spese del doppio grado, ponendo larestante metà a carico di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la parte in epigrafe,affidato a due motivi. Con memoria illustrativa depositata, ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c., la ricorrente ha ribadito la richiesta dideclaratoria di cessazione della materia del contendere peravvenuto stralcio delle cartelle.4. L’[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato, depositando procura.3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., agente dellariscossione per la provincia di Palermo, ha presentato ritualecontroricorso. Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], qualesuccessore a titolo universale, ope legis, dell’estinta [OSCURATO:SOCIETA]., ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c., in prossimità dell’udienza.5. All’udienza camerale la Corte ha riservato il termine di giorni 60per il deposito del presente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 12065/2021Numero sezionale 994/20261. Con il primo motivo di ricorso, la parte deduce violazione eNumero di raccolta generale 12351/2026falsa applicazione dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, dell’aDratta. p u3bb licazione 03/05/2026della L. n. 241/1990 e dell’art. 7 della L. n. 212/2000, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio, consistente nel “vizio di motivazionedella comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria”, dedottosin dal primo grado; nonché in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.,per omessa motivazione, avendo il giudice di appelloimplicitamente rigettato la doglianza relativa al vizio dimotivazione dell’impugnato preavviso di ipoteca.2. Con il secondo motivo la parte lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., per avere il giudice di appello condannato la ricorrente alpagamento delle spese, anziché liquidarle in suo favore secondo ilprincipio di soccombenza.3. La parte ha richiesto, anche con memoria ex art. 380-bis.1c.p.c., l’applicazione dello ius superveniens, relativo allo stralcioautomatico dei carichi fino a € 1.000,00, previsto dall’art. 4 delD.L. n. 119/2018 (conv. con modif. dalla L. n. 136/2018) e dall’art.1, commi 222-230, della L. n. 197/2022. Di conseguenza, harichiesto la cessazione della materia del contendere, deducendoche le cartelle contestate non risultano più nella propria posizionedebitoria sul sito dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA].4. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha invece chiesto, nel propriocontroricorso, ulteriormente illustrato da memoria, di dichiararel’inammissibilità del ricorso per cassazione perché tardivo.5. La Corte deve pregiudizialmente rilevare l’inammissibilitàdel ricorso per cassazione, proposto il 15.04.2021, avverso lasentenza della Corte di appello di Palermo, notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal difensore di [OSCURATO:SOCIETA], all’indirizzo PEC dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliatario della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] AntoninaN,u moedroi reegrinstrao generale 12065/2021Numero sezionale 994/2026ricorrente.Numero di raccolta generale 12351/2026La documentazione relativa a tale notifica, completa di riceDavtau ptuabb licazione 03/05/2026di consegna e depositata in atti, che la parte ricorrente non hacontrastato nemmeno con la memoria illustrativa, consente diritenere certamente notificata la sentenza di appello in data11.02.2021 e non nella diversa data del 14.02.2021, indicata inricorso ma non comprovata da documentazione di segno contrario.Ne consegue che il ricorso per cassazione, notificato in data15.04.2021, in violazione del termine breve di sessanta giorni,previsto ex art. 325 c.p.c. per l’impugnazione (decorrente dallanotifica della sentenza e maturato il 12.04.2021), èirrimediabilmente tardivo e va dichiarato inammissibile.6. La Corte dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso.Nulla per spese nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato, mentrela parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA] spa oraAgenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] regionale Sicilia,che si liquidano in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità in favore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., oraAgenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.000,00,oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma delcomma 1 bis.Numero registro generale 12065/2021Roma, decisa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 12351/2026La PresidenteData pubblicazione 03/05/2026Lucia EspositoNumero registro generale 12065/2021Numero sezionale 994/2026Numero di raccolta generale 12351/2026Data pubblicazione 03/05/2026
Sentenza Cassazione n. 12351/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris