CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00317/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] NONCHE' Dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 04/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Kate TASSONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso dell'imputato e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla impugnazione della parte civile. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente parte civile, [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per la inammissibilità del ricorso dell'imputato e per la cassazione della sentenza impugnata sul punto della omessa statuizione in rodine alla rifusione delle spese in favore della parte civile. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - l [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del Tribunale di Enna, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui contestati, di introduzione di animali, con danneggiamento, nel terreno della parte civile, nonché, di furto aggravato, di un grosso albero asportato dal terreno della medesima persona offesa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, denunciando vizio della motivazione, per l'omessa valutazione sia dei testi a discarico, la Spina e Greco, che dell'attestato della scuola frequentata dal figlio dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], circa la presenza a scuola del medesimo il giorno dei fatti, con conseguente impossibilità di ritenerlo presente sul luogo del reato, e concorrente nei fatti commessi dal padre. 3. Ricorre per cassazione anche la parte civile, la quale si duole che la Corte di appello abbia omesso la statuizione in ordine alla rifusione in suo favore delle spese sostenute nel giudizio di secondo grado. Invoca la condanna dell'imputato, in virtù del principio di soccombenza. 4. Il ricorso dell'imputato è inammissibilmente proposto. E' invece fondata l'impugnazione della parte civile, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto relativo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. 4.1 Le censure formulate nell'interesse dell'imputato scontano - in buona sostanza come era già avvenuto per l'appello, per quanto si legge nella sentenza impugnata - il vizio di una assoluta genericità, giacchè il ricorrente omette di formulare l'eccezione con la necessaria specificità, né si confronta con gli argomenti spesi dai giudici territoriali, nelle due conformi pronunce merito, che, come è noto, si integrano vicendevolmente, costituendo un solo compendio argomentativo. [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, si limita, reiterando motivi già prospettati con l'appello, a formulare censure meramente contestative della ricostruzione dei fatti e della valutazione probatoria dei giudici di merito, senza fornire una versione alternativa attendibile, fondata su elementi seri e concreti. Neppure le doglianze riguardanti il vaglio di attendibilità della persona offesa e del teste Macchiarosa, per un verso, e la valutazione dei testi della Difesa, hanno pregio argomentativo, dal momento che si scontrano, senza allegare una specifica confutazione, con il principio affermato da questa Corte in forza del quale "(..) le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone"(Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). La Corte di appello, infatti, ha rilevato e apprezzato le dichiarazioni della persona offesa considerandole coerenti con la successione degli eventi emergente dai dati probatori, e tanto è sufficiente a fondare il relativo giudizio di attendibilità in mancanza di evidenti cadute logiche.4.2. Allo stesso modo, resta una mera deduzione la natura animosa, astiosa e prevenuta della dichiarazione resa dalla teste Macchiarosa, deposizione della quale, in sentenza, si è valutata "la dovizia di particolari, coerente, motivata soprattutto con rifermento al momento dello sconfinamento operato dall'imputato, del taglio dell'albero di mandorle e della successiva asportazione del medesimo". 4.3. Nè considera il ricorrente i nitidi argomenti spesi dalla Corte di appello nel rilevare uno stridente contrasto tra le dichiarazioni dei testi a discarico Spina e Greco e il complessivo impianto probatorio della vicenda, così come emersa dall'istruttoria dibattimentale, alla luce della deposizione del geometra [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5. Come premesso, è fondato il ricorso della parte civile, che denuncia l'omessa statuizione in ordine alla domanda di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. Invero, la soccombenza dell'imputato nei confronti della parte civile impone la pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 541 cod.proc.pen., che esprime una regola generale riferita non solo all'accoglimento, nei confronti dell'imputato, della domanda della parte civile di risarcimento del danno o di restituzione, ma anche a tutte le pronunce da cui deriva la conferma delle statuizioni civili. 5.1. Aderisce il Collegio all'orientamento secondo cui il vizio di omessa pronunzia sulle spese giudiziali è deducibile in cassazione come error in procedendo, in quanto si tratta di emenda non automatica e predeterminata - e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione (Sez. 5 n. 33135 del 22/09/2020 Rv. 279833; Conf, Sez. 2 n. 46654 del 18/09/2019 Rv. 277595 - 01 ). Del resto, anche laddove si ritiene emendabile, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la sentenza resa dal giudice di appello, all'esito di rito ordinario, che, pur confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado, abbia omesso di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, si presuppone che "non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile" (Sez. 4 n. 5805 del 03/02/2021 Rv. 280926). 5.2. Nel caso di specie, nella sentenza impugnata, manca ogni riferimento alla statuizione in questione, che risulta del tutto obliterata dal giudice anche in motivazione. Invero, dalla motivazione della sentenza impugnata non si evincono elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese. 6. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla domanda della parte civile di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame sul punto. Il ricorso dell'imputato è, invece, inammissibile, conseguendo a tale statuizione la condanna di al pagamento delle spese processuali e di un'equa somma in favore della cassa delle ammende, come indicata in dispositivo, riservandosi la decisione sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità al definitivo esito del giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 ottobre 2021 Il Consigliere