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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 40513/2021

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a seguente • ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Motivi della decisione,

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 9 ottobre 2020 in ordine al reato di cui agli artt.56, 624 e 625, comma 1, n.4 cod. pen. commesso in Milano il 18 luglio 2020.

L'esponente lamenta inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato su precedenti dattiloscopici senza la preventiva acquisizione delle fonti originarie indicate dall'art.175 d.

Igs. 30 giugno 2003, n.196

2. Il ricorso è inammissibile.

Nella sentenza impugnata è stata congruamente motivata la determinazione di non riconoscere all'imputata le attenuanti generiche in considerazione della gravità della condotta e delle precedenti denunce per fatti analoghi, richiamandosi, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez.

U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201).

Con riguardo alla specifica censura svolta nel ricorso, reiterativa di analoga doglianza sottoposta all'esame della Corte di appello, va evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito congrua motivazione, affermando che il dato dei precedenti di polizia giudiziaria utilizzato trovava conferma nella relazione degli operanti e nelle risultanze della banca dati dei precedenti dattiloscopici, con annotazioni effettuate dopo gli interventi eseguiti dalla polizia giudiziaria, in linea con la previsione dell'art.7, comma 1, legge 1 aprile 1981, n.121, richiamata dall'art.175 d.

Igs. n.196/2003, che prescrive che nei procedimenti giudiziari i dati conservati nel [OSCURATO:PERSONA] delle forze di polizia possono essere utilizzati a condizione che si riferiscano a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia.

Occorre inoltre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. peri. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 29 settembre 2021 L p ():.,t - _,. [OSCURATO:PERSONA] stens t-W rt4 e P..

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente • ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Motivi della decisione, 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 9 ottobre 2020 in ordine al reato di cui agli artt.56, 624 e 625, comma 1, n.4 cod. pen. commesso in Milano il 18 luglio 2020. L'esponente lamenta inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato su precedenti dattiloscopici senza la preventiva acquisizione delle fonti originarie indicate dall'art.175 d. Igs. 30 giugno 2003, n.196 2. Il ricorso è inammissibile. Nella sentenza impugnata è stata congruamente motivata la determinazione di non riconoscere all'imputata le attenuanti generiche in considerazione della gravità della condotta e delle precedenti denunce per fatti analoghi, richiamandosi, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201). Con riguardo alla specifica censura svolta nel ricorso, reiterativa di analoga doglianza sottoposta all'esame della Corte di appello, va evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito congrua motivazione, affermando che il dato dei precedenti di polizia giudiziaria utilizzato trovava conferma nella relazione degli operanti e nelle risultanze della banca dati dei precedenti dattiloscopici, con annotazioni effettuate dopo gli interventi eseguiti dalla polizia giudiziaria, in linea con la previsione dell'art.7, comma 1, legge 1 aprile 1981, n.121, richiamata dall'art.175 d. Igs. n.196/2003, che prescrive che nei procedimenti giudiziari i dati conservati nel [OSCURATO:PERSONA] delle forze di polizia possono essere utilizzati a condizione che si riferiscano a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia. Occorre inoltre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. peri. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 L p ():.,t - _,. [OSCURATO:PERSONA] stens t-W rt4 e P..
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