CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02651/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7166/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. nello studio del primo in Roma [OSCURATO:PERSONA] N. 58 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “ex lege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. presso il suo studio in Roma [OSCURATO:PERSONA] N. 294 -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el LAZIO - Roma n.4826/2015 depositata i l 16/09/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’antefatto può essere riassunto nei seguenti termini. 1.1. MASSARUT Claudio era stato attinto da avviso di accertamento n. RCG011102062, emesso in data 3.12.2009 e notificato il 9.12.2009, mediante il quale l’Ufficio di Roma 5 dell’Agenzia delle entrate aveva rideterminato il reddito dell’impresa dal medesimo esercitata, liquidando maggiori imposte dirette ed indirette, relativamente all’anno d’imposta 2004. Il contribuente aveva impugnato l’avviso e la CTP di Roma, con sentenza n. 137/59/11 depositata il 10/03/2011, aveva accolto parzialmente il ricorso, limitatamente ai punti c) e g), rigettandolo per il resto: “ovvero – specifica la sentenza in epigrafe – [aveva accolto] il ricorso relativamente all'errore materiale commesso nel compilare il modello inviato e in ordine al mancato riconoscimento del costo di euro 9.000,00 attribuiti a divers[a] imposta”. La decisione della CTP si rendeva definitiva, in quanto l’appello dell’Ufficio era stato rigettato dalla CTR del Lazio, con sentenza n. 141/22/12 depositata il 29/05/2012, passata in giudicato per mancata impugnazione. 1.2. “Nelle more del procedimento giurisdizionale riguardante l'atto impositivo – prosegue la sentenza in epigrafe – l'Ufficio [aveva provveduto] alla notifica per il tramite del Concessionario della Riscossione della cartella di pagamento n. 09720100189609581[,] con il quale in base alla disciplina ‘ratione temporis’ vigente si chiedeva il pagamento delle somme a titolo d'imposta accertate pari al 50% giust[a] l'art. 15 DPR n. 602/73”. 2. Tale cartella costituisce oggetto del presente giudizio, dovendosi solo rilevare, per precisione, che il suddetto numero indicato dalla CTR, per evidente errore materiale, è affetto da inversione delle ultime due cifre (che dal frontespizio della sentenza impugnata risultano essere “18” e non “81”). 3. Il contribuente, dunque, impugnava anche la cartella. 4. La CTP di Roma, con sentenza n. 424/24/13 depositata il 12/11/2013, accoglieva il ricorso, osservando: - la sentenza di primo grado, poi confermata in appello, ha comunque annullato il detto avviso sia pure limitatamente a due dei numerosi motivi di nullità esposti in sede di ricorso; - tale circostanza consente l'accoglimento del ricorso atteso che la cartella impugnata è stata emessa "quale riscossione provvisoria" […], mentre sulla base della decisione della CTR l'Ufficio ha emesso altra cartella oggetto di separato giudizio (come concordemente dichiarato dalle parti in sede di discussione orale). 5. Proponeva appello l’Ufficio, tra l’altro deducendo di avere correttamente applicato l’art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto, a seguito del giudicato, aveva iscritto a ruolo le imposte restanti e le sanzioni a titolo definitivo. 6. L’appello veniva accolto dalla CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione: [A]ppare evidente che[,] con l'iscrizione successiva, tanto più se la stessa deve essere effettuata a titolo definitivo per l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, l'Ufficio doveva solo provvedere alla iscrizione della imposta residua, delle sanzioni e degli interessi relativi, tenendo conto di quanto già precedentemente iscritto a ruolo. Tanto più che è proprio questo il meccanismo della riscossione frazionata delle imposte. In definitiva, la decisione di non sgravare la cartella emessa a titolo provvisorio, nasce dalla circostanza che nelle more, divenuta definitiva la pretesa per il passaggio in giudicato della sentenza, l'Ufficio con la nuova iscrizione ha provveduto ad iscrivere le restanti imposte (tenendo conto di quanto già precedentemente iscritto) ed il 100% delle sanzioni. Come si evince dagli accertamenti allegati e dai prospetti riguardanti il calcolo dei movimenti bancari depurati degli assegni insoluti in ottemperanza al “decisum”[,] le maggiori imposte sono state così riliquidate dall'Ufficio. Diversamente, la [OSCURATO:PERSONA] senza dare contezza dei motivi della decisione adottata ha ritenuto di annullare la cartella di pagamento, ovvero l'iscrizione a titolo provvisorio[,] sulla mera affermazione dell'esistenza di un'altra cartella di pagamento. Ebbene, la notifica di un'altra cartella a seguito della sentenza della CTR non costituisce motivo per annullare il precedente ruolo, laddove[,] come nel caso di specie[,] la cartella successiva in costanza dell'art. 68 D.lgs. n. 546/92, comma 1,] lett. c)[,] provvede al recupero delle residue imposte dovute e delle sanzioni. In particolare, come si evince dalla lettura delle sentenze della CTP e della CTR riguardanti l'avviso di accertamento, lo stesso è stato quasi integralmente confermato, tranne che per € 9.000 rilevanti ai fini Iva. 7. Propone ricorso per cassazione il contribuente con sette motivi. Resistono l’Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con separati controricorsi. 7.1. Il contribuente deposita memoria telematica mediante la quale evidenzia come, in data 24.03.2023, sia stata presentata, dal contribuente, domanda di definizione agevolata dei carichi pendenti, ai sensi della L. 197/2022 (cd. rottamazione quater), relativamente alla cartella esattoriale n. 09720150214588076, avente ad oggetto le medesime imposte della cartella n. 0972010018960581 –oggetto del presente giudizio – sgravata in data 9.10.2014, unitamente al ruolo, a seguito della decisione n. 424/24/13, favorevole al contribuente, della [OSCURATO:PERSONA] di Roma. Il ricorrente chiede, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese delle controparti, tenuto conto che, da un lato, nonostante lo sgravio del ruolo e della cartella esattoriale, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a proporre appello e a proseguirlo, costringendo il signor Massarut ad instaurare il presente giudizio, a seguito della sentenza n. 4826/VI/15, favorevole all’Ufficio, della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, e dall’altro, ha obbligato il medesimo a proporre opposizione al ruolo n. 2015/004334, e alla cartella esattoriale n. 09720150214588076, emessi a seguito della decisione de qua, con un evidente duplicazione di imposta e di procedimento. Se, infatti, lo sgravio del ruolo (e conseguentemente della cartella di pagamento) dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, secondo un orientamento della Corte di Cassazione (Cass. ord. 16.07.2019 n. 18976; Cass. Ord. n. 6215/2024; Cass. Ord. n. 29290/2024) non comporta acquiescenza alla sentenza, e pertanto non preclude l’impugnazione da parte dell’Ufficio, l’emissione di un successivo ruolo e di una successiva cartella genera una duplicazione di imposta e una duplicazione di procedimenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve rilevarsi che la richiesta di estinzione del presente giudizio, formulata dal contribuente in memoria, per cessazione della materia del contendere, ma con rifusione delle spese, non può essere accolta. 1.1. In primo luogo, alla memoria non sono allegate -né la cartella n. 09720150214588076, che si assume, senza tuttavia evidenza documentale, “avente ad oggetto le medesime imposte della cartella n. 0972010018960581”, di cui si verte nel presente giudizio; - né per vero l’istanza cd. di rottamazione quater presentata dal contribuente, con conseguente impossibilità di riferire ad alcuna precisa cartella il pur prodotto provvedimento di ammissione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, senza data, contraddistinto come “[OSCURATO:PERSONA]. AT - 09790202300794672180” ed i connessi pur parimenti prodotti pagamenti. 1.2. In secondo luogo, la memoria introduce riferimenti a circostanze ed atti (quali un preteso intervenuto sgravio della cartella n. 0972010018960581 e le vicende impugnatorie riguardanti la suddetta cartella n. 09720150214588076) che – non di per sé evincibili dagli atti del presente giudizio (cfr. anche quanto in seguito si dirà a proposito del quarto motivo) – non sono neppure chiariti, nella loro pretesa refluenza sull’oggetto del presente giudizio, alla luce della narrativa della memoria stessa. 1.3. Ad ogni modo, rammentasi che, per costante giurisprudenza di legittimità, “nel processo tributario [,] l'integrale sgravio del ruolo disposto dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell'impugnazione, trattandosi di un comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l'esistenza o meno di atti prodromici all'atto impugnato[,] né [comporta] che tale condotta evidenzi la cessazione della materia del contendere” (Cass. nn. 18976 del 2019; 6334 del 2016). 2. Può dunque procedersi alla disamina del ricorso. 3. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”. 3.1. “La decisione ‘de qua’ è stata assunta tenendo conto dell’asserita esistenza di un giudicato esterno che avrebbe quasi integralmente confermato l’accertamento svolto dall’Ufficio. Tale assunto appare, tuttavia, del tutto avulso dalla realtà dei fatti. Al contrario […], se è pur vero che un giudicato vi è stato, questo è risultato esclusivamente favorevole al contribuente. Con sentenza, infatti, n. 137/59/11, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, nell’accogliere, seppur parzialmente, il ricorso proposto dal contribuente ha dichiarato nullo l’accertamento n. RCG011102062 emesso dall’Agenzia delle Entrate. Tale sentenza è stata confermata dalla sentenza n. 141/22/12, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in ragione dell’omessa specificazione dei motivi di ricorso”. La nullità dell’avviso dichiarata dalla CTP ha “investito l’intero accertamento considerando che le discrasie individuate dall’Ufficio, non costituivano elementi autonomi, bensì rilevavano esclusivamente al fine di giustificare l’emissione di un accertamento analitico-induttivo, basato sulla asserita inattendibilità delle scritture contabili, nonché la rideterminazione del reddito d’impresa mediante il calcolo della percentuale di ricarico”. “Ne deriva che la cartella n. 097 2010 0189609581, notificata al signor Massarut, in pendenza del giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 15 DPR 602/73, avrebbe dovuto essere annullata, per effetto dell’intervenuto giudicato relativo all’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate”. 3.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato. 3.2.1. Esso non rende conto dell’essere stata l’eccezione di giudicato tempestivamente dedotta in appello, posto che l’udienza di discussione in appello s’è celebrata il 12 novembre 2013 (p. 7 controric.), mentre la sentenza della CTR del Lazio n. 141/22/12 risale al 2012 (essendo stata depositata il 29/05/2012); né illustra donde, nel testo di questa sentenza, risulti la sopravvenienza in favore del contribuente d’un giudicato favorevole; né, per vero, rappresenta, neppure graficamente, alcuna violazione di alcun giudicato rinvenibile nella sentenza impugnata. 3.2.2. Ciò detto, la cartella di pagamento oggetto di giudizio costituisce una cartella meramente provvisoria, emessa sulla base della sentenza della CTP di Roma n. 137/59/11 di solo parziale accoglimento, in relazione ai punti c) e g), del ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento. Peraltro, la stessa sentenza della CTR del Lazio n. 141/22/12, non riprodotta in ricorso, nella parte dedicata allo svolgimento del processo, specifica che la CTP di Roma, “con sentenza n. 137/59/2011, accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo sussistente un errore nella compilazione degli studi di settore e disponendo una riduzione dell’accertamento nella misura di euro 9.000” (p. 6 controric.). Ora, la sentenza della CTP di Roma n. 137/59/2011 è stata meramente confermata in appello dalla sentenza della CTR del Lazio n. 141/22/12. Ne consegue che nessun mutamento sostanziale della decisione è mai intervenuto in secondo grado, essendosi il giudicato consolidato, “sic et simpliciter”, sulla decisione già assunta dalla CTP. 3.2.3. Fermo quanto precede, pur a voler, per mero tuziorismo, esaminare la sentenza della CTP di Roma n. 137/59/2011, su cui solamente si concentra il motivo, riproducendone la motivazione, in disparte il pacifico annullamento dell’avviso per euro 9.000, in ragione della doglianza del contribuente di cui alla lettera g), con riguardo a quella di cui alla lettera c), detta sentenza si limita ad osservare che “in merito all’errore materiale commesso nell’indicare nel modello 181 milioni anziché 83 la prova è nel fatto che tale ultima somma risulta dai registri che l’Ufficio stesso non smentisce” (p. 20 ric.), ma non ne fa affatto derivare l’invalidità dell’avviso, argomentata (solo) dal contribuente attraverso un rimando, non al tenore motivazionale della sentenza, ma alla rubrica della doglianza. Ciò è tanto vero che la sentenza prosegue poi ad analizzare tutte le altre doglianze e, con l’unica eccezione di quella di cui alla lettera g), giunge a confutarle tutte, così confermando la legittimità dell’attività accertativa dell’Ufficio (anche in riferimento all’impossibilità di ricostruire la contabilità), pacificamente di per sé legittimante l’accertamento, ed infine “expressis verbis” concludendo che “il ricorso va [solo] parzialmente accolto limitatamente ai punti c) e g) mentre va rigettato per il resto”. 4. Con il secondo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”. 4.1. “La sentenza ‘de qua’ appare, inoltre, nulla, considerando che ha posto a base della decisione il ritenuto passaggio in giudicato, in senso favorevole all’Ufficio, della sentenza n. 137/59/11 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, nonostante l’Agenzia delle Entrate non avesse in alcun modo impugnato la sentenza n. 424/24/13 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma sulla specifica questione. Secondo parte ricorrente, l’Ufficio si sarebbe limitato “a sindacare la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria, nella parte in cui la stessa ‘ha ritenuto di annullare la cartella di pagamento ovvero l’iscrizione a titolo provvisorio sulla mera affermazione dell’esistenza di un’altra cartella di pagamento’”. “Considerando, pertanto, che l’Agenzia delle Entrate non ha impugnato, a mezzo di specifici motivi di appello, il capo della sentenza n. 424/24/13, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, relativo alla ritenuta nullità dell’avviso di accertamento n. RCG0111020622, da parte della sentenza n. 137/59/11, confermata dalla sentenza n. 141/22/12, il giudice di appello, in ragione del giudicato formatosi su tale capo, avrebbe dovuto astenersi da ogni valutazione in merito”. 4.2. Il motivo è manifestamente infondato. L’Ufficio, nell’atto d’appello, riportato per autosufficienza nel motivo (pp. 23 ss. ric.), impugnava la sentenza di primo grado affermando, tra l’altro, che “la decisione di non sgravare la cartella emessa a titolo provvisorio, nasce dalla circostanza che nelle more, divenuta definitiva la pretesa per il passaggio in giudicato della sentenza, l’Ufficio con la nuova iscrizione ha provveduto ad iscrivere le restanti imposte (tenendo conto di quanto già precedentemente iscritto) ed il 100% delle sanzioni” e che “la [OSCURATO:PERSONA] […] ha ritenuto di annullare la cartella di pagamento ovvero l’iscrizione a titolo provvisorio sulla mera affermazione dell’esistenza di un’altra cartella di pagamento. Ebbene, la notifica di un’altra cartella a seguito della sentenza della CTR non costituisce motivo per annullare il precedente ruolo”. Alla luce di tali ragioni di doglianza dell’Ufficio, lette doverosamente nel complesso, e non in modo indebitamente frazionato come invece fatto dal contribuente, non si rileva alcuna statuizione decisoria contenuta nella sentenza di primo grado non censurata dall’Ufficio medesimo in appello, tanto più che questo eccepiva, finanche formalmente, la “nullità della sentenza per violazione ed elusione del giudicato in quanto in contrasto con quanto stabilito dalla CTP”. 4.2.1. D’altronde – come già detto a proposito del primo motivo – il giudicato conseguente all’irretrattabilità della sentenza della CTR del Lazio n. 141/22/12 non ha modificato, ma ha anzi confermato, la decisione della CTP di Roma di cui alla sentenza n. 137/59/2011; ragion per cui – come, in definitiva, correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata – nessuna refluenza della CTR del Lazio n. 141/22/12 avrebbe potuto mai prodursi sulla cartella oggetto di giudizio, volta a dare attuazione, secondo la disciplina della riscossione frazionata, alla predetta sentenza della CTP. Sotto altro profilo, ciò esclude – a differenza di quanto ritenuto nel motivo – avere la sentenza impugnata “posto a base della decisione, il ritenuto passaggio in giudicato, in senso favorevole all’Ufficio, della sentenza n. 137/59/11”; nel percorso motivazionale della sentenza impugnata, il giudicato confermativo è argomento inteso a far rilevare che, “con l'iscrizione successiva”, ad esso cioè conseguente, “l'Ufficio doveva solo provvedere alla iscrizione della imposta residua, delle sanzioni e degli interessi relativi”, ampliando dunque la pretesa, senza affatto elidere la precedente, ma anzi tenendo conto di quanto già iscritto. 5. Con il terzo motivo si denuncia: “Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”. 5.1. “La sentenza emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, al di là dell’errata valutazione circa la portata della sentenza n. 137/59/11, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, non [dà], in alcun modo, conto dell’‘iter’ logico seguito al fine di addivenire al convincimento che la pretesa dell’ufficio risultava quasi integralmente confermata. La stessa, infatti, si è limitata semplicemente ad affermare […] che l’accertamento risultava quasi integralmente confermato tranne che per € 9.000,00 rilevanti ai fini IVA, e che la sentenza favorevole all’Ufficio era passata in giudicato. Ma come sia pervenuta ad una tale tesi risulta del tutto sconosciuto”. 5.2. Il motivo è manifestamente infondato. Infatti, la sentenza impugnata, nella parte introduttiva, specifica che “all'esito del procedimento la [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 137/59/11 depositata il 10/03/2011 accolse parzialmente il ricorso limitatamente ai punti c) e g) [e] rigettò per il resto. Ovvero accoglieva il ricorso relativamente all'errore materiale commesso nel compilare il modello inviato e in ordine al mancato riconoscimento del costo di euro 9.000,00 attribuiti a divers[a] imposta”. Una lettura integrale della sentenza, dunque, rende conto dell’effettiva sussistenza della motivazione, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico, superando il cd. minimo costituzionale (Cass. Sez. U n. 8053 del 2014), anche sotto il profilo della pressoché integrale conferma dell’avviso. 6. Con il quarto motivo si denuncia: “Nullità della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale di Roma in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4[, cod. proc. civ.]”. 6.1. La sentenza impugnata è “nulla, in considerazione dell’intervenuto annullamento, in data 9.10.2014, ovvero nelle more del procedimento di appello, del ruolo e della cartella esattoriale, oggetto della controversia instaurata dal signor Massarut con il ricorso introduttivo, come risulta dal provvedimento di sgravio emesso dall’Agenzia delle Entrate. Di tale circostanza il ricorrente è venuto a conoscenza solo in occasione della notifica, in data 9.02.2016, della cartella esattoriale n. 09720150214588076000, emessa da Equitalia, a seguito di un nuovo ruolo, n. 2015/004334, formato dall’Agenzia delle Entrate e reso esecutivo in data 2.10.2015, che ha sostituito quella n. 09720100189609581, precedentemente emessa, sulla base del ruolo n. 2010/2280, reso esecutivo in data 28.05.2010, le cui somme risultano identiche alla stessa, fatta eccezione per gli interessi”. “Più precisamente, considerando, che lo sgravio è intervenuto nel corso del procedimento di appello, è venuto meno, per l’Agenzia delle Entrate, l’interesse alla prosecuzione di tale giudizio, con conseguente definitività della sentenza n. 424/24/13, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma”. “Quanto alla volontà di privare di ogni effetto il ruolo n. 2010/2280 e la cartella esattoriale n. 09720100189609581, la stessa risulta manifesta nel nuovo ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate, n. 2015/004334 reso esecutivo in data 2.10.2015, nonché nella cartella n. 09720150214588076, emessa da [OSCURATO:PERSONA]”. 6.2. Il motivo è inammissibile. Vi si legge –come visto – che “lo sgravio è intervenuto nel corso del procedimento di appello” e che il contribuente ne avrebbe appreso conoscenza “solo in occasione della notifica, in data 9.02.2016, della cartella esattoriale n. 09720150214588076000, emessa da Equitalia”. Tuttavia, in difetto di precisione ed autosufficienza, non rende conto, mediante idonei richiami documentali, del preteso sgravio in relazione alla cartella oggetto di giudizio. D’altronde, medesimamente in difetto di precisione ed autosufficienza, non trascrive, quantomeno nelle parti rilevanti, i successivi ruolo e cartella, onde dimostrare la pretesa “volontà di privare di ogni effetto il ruolo n. 2010/2280 e la cartella esattoriale n. 09720100189609581” (volontà che, ad ogni buon conto, è altro da un formale sgravio). Infine, comunque, riguardo all’inidoneità dello sgravio a costituire presupposto di un provvedimento conclusivo del giudizio per cessazione della materia del contendere, si richiama la giurisprudenza citata in apertura, a proposito della disamina della memoria. 7. Con il quinto motivo si denuncia: “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cpc”. 7.1. La sentenza impugnata è illegittima in quanto, “in violazione della natura impugnatoria del processo tributario, determinata nell’ambito della disciplina dettata dagli artt. 18, comma secondo, 19 e 24 D.Lgs. 546/92, nonché del divieto di ‘ius novorum’ previsto dall’art. 57 del medesimo decreto legislativo, e del principio di cui all’art. 112 c.p.c., sulla base di quanto prospettato dall’ufficio nell’atto di appello, ha basato la propria decisione in ragione di un’ulteriore iscrizione a ruolo nonché di una cartella esattoriale non oggetto di impugnazione da parte del contribuente, e neppure prodotta in causa, di cui peraltro, non sono stati precisati né il numero né tantomeno negli importi dalla stessa portati”. 7.2. Il motivo è manifestamente infondato. Costituendo oggetto di giudizio, come ripetutamente ricordato, la cartella volta a dare provvisoriamente esecuzione, in ossequio alla disciplina dell’art. 68, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 546 del 1992, alla sentenza della CTP di Roma di cui alla sentenza n. 137/59/2011, la CTR non ha affatto “basato la propria decisione in ragione di un’ulteriore iscrizione a ruolo nonché di una cartella esattoriale non oggetto di impugnazione”: tutt’al contrario, la CTR ha riformato la sentenza di primo grado proprio perché la CTP aveva annullato la cartella oggetto di giudizio, “ovvero l'iscrizione a titolo provvisorio[,] sulla mera affermazione dell'esistenza di un'altra cartella di pagamento”, invece esulante dal perimetro del giudizio, siccome preordinata – spiega reiteratamente la medesima –“al recupero delle residue imposte dovute e delle sanzioni”. Sicché la CTR, ben lungi dall’attrarre al giudizio le ulteriori iscrizione e cartella, ne ha anzi sancito l’estraneità. 8. Con il sesto motivo si denuncia: “Contraddittoria e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”. 8.1. La sentenza impugnata, laddove recita che “la [OSCURATO:PERSONA][,] senza dare contezza dei motivi della decisione adottata[,] ha ritenuto di annullare la cartella di pagamento, ovvero l’iscrizione a titolo provvisorio sulla mera affermazione dell’esistenza di un’altra cartella di pagamento”, incorre in un’“asserzione […] contraria al vero”. Segue la riproduzione di parte della motivazione della sentenza di primo grado. 8.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato. 8.2.1. La motivazione della sentenza di primo grado, di per sé, non viene più in linea di conto per effetto della sopravvenienza della sentenza impugnata, che alla prima si sostituisce, in ragione del principio devolutivo dell’appello. Donde non ha interesse il contribuente a dolersi della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla motivazione della sentenza di primo grado, perché, quella che conta, in definitiva, è solamente la sentenza impugnata. 8.2.2. D’altronde, pur a prescindere da ciò, emerge dalla stessa riproduzione della parte della motivazione della sentenza di primo grado effettuata nel motivo che effettivamente la CTP aveva evocato la sentenza della CTR del Lazio n. 141/22/12 perché (alla stregua di un ragionamento, per le sin qui esposte ragioni, non affatto condivisibile), una volta annullato l’avviso, “sia pure limitatamente a due dei numerosi motivi”, dalla sentenza della CTP di Roma n. 424/24/13, è “sulla base della [sentenza della CTR del Lazio n. 141/22/12 che] l’Ufficio ha emesso altra cartella”: ciò a significare che la sentenza della CTP di Roma n. 424/24/13 avrebbe prodotto un effetto annullatorio (comunque) totale dell’avviso (pur in accoglimento di due soli motivi di ricorso), cui avrebbe fatto seguito, sul fondamento però della sentenza della CTR del Lazio n. 141/22/12, l’emissione di nuova cartella. Pertanto, nella sentenza impugnata, a mente del frazionamento dell’esecuzione ex art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992, la CTR ritiene che la sentenza di primo grado abbia annullato la cartella oggetto di giudizio, ossia “l’iscrizione a titolo provvisorio”, senza alcuna plausibile giustificazione né teorica né giuridica, per la mera emissione, a seguito del giudicato, della cartella volta al recupero del residuo ancora dovuto in forza del definitivo consolidamento della pretesa erariale: secondo i giudici di appello questa seconda cartella non assorbe e men che meno annulla la prima, ma anzi la presuppone e, per così dire, la affianca, confermandola. 9. Con il settimo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4[, cod proc. civ.]”. 9.1. “La sentenza e l’intero procedimento di appello de[vo]no ritenersi del tutto nulli in considerazione della mancata notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’atto di appello a [OSCURATO:PERSONA] ora [OSCURATO:PERSONA], che era stata parte del giudizio di primo grado”. 9.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato. 9.2.1. È inammissibile perché il contribuente non allega alcun effettivo e concreto interesse a coltivare la censura, che si riferisce esclusivamente alla posizione dell’agente della riscossione. 9.2.2. È manifestamente infondato perché, come costantemente affermato da questa S.C., alla stregua di un principio che infine ha trovato finanche l’avallo del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. Sez. U n. 11676 del 2024), “in tema di contenzioso tributario, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992, secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione” (così, “ex multis”, Cass. n. 25588 del 2017, in una fattispecie in cui “la S.C. ha ritenuto esente da critiche l'omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto nel giudizio di primo grado insieme all'Amministrazione finanziaria, tenuto conto che l'impugnazione aveva ad oggetto solo l'esistenza dell'obbligazione tributaria e che il termine per impugnare era già decorso