CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 37895/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 21.3.2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha provveduto su un'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Raffaele, di applicazione della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza del Tribunale di Matera del 4/3/2015 di condanna alla pena di quattro anni di reclusione e 1.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 628, commi 2 e 3, cod. pen., commesso in Pisticci (MT) il 30/4/2014; 2) sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 19/9/2008 di condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 600 euro di multa per i reati di cui agli artt. 624-bis, comma 3, e 640 cod. pen., commessi in Orria (SA) il 10/9/2008; 3) sentenza della Corte di Appello di Bari del 9/6/2021 di condanna alla pena di due anni, un mese e venti giorni di reclusione e 560 euro di multa per i reati di cui agli artt. 614 e 624-bis cod. pen., commessi in Orsano di Puglia (FG) il 2/3/2020; 4) sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 28/4/2021 di condanna alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e 1400 euro di multa per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., commesso in Sacco (SA) il 28/2/2020; 5) sentenza della Corte di Appello di Salerno dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 800 euro di multa per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., commesso in Centola (SA) il 3/2/2020; 6) sentenza del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e 1200 euro di multa per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale ha accolto parzialmente l'istanza, riconoscendo la continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 3), 4), 5) e 6), in quanto violazioni omogenee, commesse con le medesime modalità, a distanza di tempo ravvicinatissimo e con lo stesso correo (ad eccezione di quella di cui al n. 6). Viceversa, tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai n. 1) e 2) non ha ravvisato l'unicità del disegno criminoso, in considerazione della notevole distanza temporale delle due violazioni commesse nel 2008 e nel 2014 rispetto a quelle già poste in continuazione. Quanto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, il Tribunale ha individuato il reato più grave in quello oggetto della sentenza n. 6), con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e 1200 euro di multa. Di conseguenza, ha aggiunto la pena di tre anni di reclusione e 600 euro di multa per il reato di cui al n. 5), di quattro anni di reclusione e 1000 euro di multa per il reato di cui al n. 4) e di un anno e nove mesi di reclusione e 400 euro di multa per i reati di cui alla sentenza n. 3) (di cui, un anno e sei mesi di reclusione e 300 euro di multa per il furto e tre mesi di reclusione e 100 euro di multa per la violazione di domicilio). 2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso I difensore dell'imputato, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e la mancanza o manifesta contraddittorietà della motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen. In primo luogo, censura che, a parità di violazioni dell'art. 624-bis cod. pen. oggetto delle varie sentenze, il Tribunale ha stabilito che la pena base fosse da individuare in quella della sentenza n. 6), senza dare conto ex art. 132, primo comma, cod. pen. delle ragioni di tale scelta. In secondo luogo, il Tribunale ha determinato gli aumenti in continuazione senza alcuna specificazione dei motivi, in modo da impedire un controllo sull'esercizio del suo potere discrezionale. 3. Con requisitoria scritta del 6.6.2024, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto il difensore ha omesso di calare i principi fissati dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di continuazione nel caso concreto, "in cui solo apparentemente il giudice dell'esecuzione non avrebbe giustificato gli aumenti per i reati satellite, applicando per contro degli aumenti prossimi alle pene fissate dal giudice della cognizione a fronte di condotte in sé omogenee". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. La censura relativa alla individuazione della pena base è ingiustificata, dal momento che il giudice dell'esecuzione ha correttamente considerato più grave la violazione per la quale è stata inflitta dal giudice della cognizione la pena più elevata in concreto. Il ricorrente ha evocato impropriamente l'art. 132 cod. pen. (che riguarda evidentemente la fase della cognizione e non quella dell'esecuzione, in cui il giudice, in caso di applicazione della disciplina del reato continuato, può utilizzare il proprio potere discrezionale tutt'al più per quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite, ma non per modificare la pena più grave già individuata dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile, in assenza di mutamenti dei parametri legali di riferimento); né risulta che quella pena inflitta con la sentenza di cui al n. 6) riguardasse una pluralità di reati posti in continuazione interna (nemmeno il ricorrente ha sollevato tale questione). Viceversa, la doglianza relativa agli aumenti di pena per i reati-satellite coglie nel segno, perché sul punto la motivazione è del tutto assente, nonostante gli aumenti siano stati calcolati in misura solo di poco inferiore alle pene che per i singoli reati erano state inflitte in sede di cognizione e solo di poco inferiore alla pena base per il reato più grave. L'ordinanza impugnata, quindi, non ha fatto buon governo del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U., n. 47127 del 24/6/2021, Rv. 282269 - 01; Sez. U., n. 7930 del 21/4/1995, Rv. 201549 - 01). La Corte di Cassazione ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi, in modo tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. In particolare, è stato affermato che, quando la pena determinata per i reati satellite coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente e il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale ovvero una pena prossima al minimo edittale. La motivazione serve a superare il sospetto di irragionevolezza di una decisione che determina le pene, quella del reato più grave e quelle dei reati satellite, senza rispettare il criterio di proporzionalità reciproca e in misura tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati. Di conseguenza, è necessario dare conto delle ragioni per cui si perviene a determinate quantificazioni degli aumenti di pena. Nel caso di specie, tale obbligo motivazionale non è stato adempiuto, in quanto il giudice dell'esecuzione, dopo aver enunciato le ragioni per le quali è ravvisabile la continuazione tra alcuni dei reati oggetto dell'istanza difensiva e dopo aver individuato la violazione più grave, ha poi proceduto ad applicare gli aumenti di pena per i reati satellite senza alcuna indicazione dei criteri adottati per determinarli. Invece, la specificazione sarebbe stata a maggior ragione necessaria, in quanto, per un verso, la pena per il reato più grave era stata quantificata in sede di cognizione a livelli prossimi al minimo edittale e comunque ben al di sotto della media edittale, mentre, per l'altro, quella fissata in aumento per la continuazione dall'ordinanza impugnata per i singoli reati satellite è pressochè coincidente con quella inflitta in sede di cognizione. Ne consegue, pertanto, che l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] deve essere annullata limitatamente all'entità degli aumenti disposti per la continuazione, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo esame alla luce dei principi fin qui delineati. Invece, il ricorso - per quanto sopra rilevato - deve essere rigettato nella parte in cui censura la individuazione, da parte del giudice dell'esecuzione, della violazione più grave sulla quale operare gli aumenti di pena per la riconosciuta continuazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente all'entità dei disposti aumenti per la continuazione, con r