Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1782/2026
ECLI:EU:C:2026:722
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0163_RES
Causa C‑163/24
BX
contro
[OSCURATO:PERSONA] - Ministerul Finanţelor Publice
e
Curtea de Apel Bucureşti
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București)
Sentenza della Corte, (Grande Sezione) dell’8 settembre 2026
«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Articolo 20, paragrafo 1 – Sistema di identificazione delle parcelle agricole – Efficacia delle procedure di gestione e di controllo – Regolamento (CE) n. 796/2004 – Articolo 68 – Obbligo per l’agricoltore di dichiarare le superfici e di identificare la parcella coltivata e i suoi confini in maniera corretta – Riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di dichiarazione eccessiva – Eccezioni – Nozione di “informazioni effettivamente corrette” – Responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli dalla violazione del diritto dell’Unione – Violazione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado – Mancanza di una disposizione che ha lo scopo di conferire diritti ai singoli»
Diritto dell’Unione europea – Diritti conferiti ai singoli – Violazione da parte di uno Stato membro – Obbligo di risarcire il danno cagionato ai singoli – Presupposti – Norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli – Nozione – Regolamento che impone, per un regime di aiuto per superficie, un livello minimo di precisione per le carte utilizzate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole – Obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Esclusione
(Regolamento della Commissione n. 1782/2003, art. 20, § 1)
(v. punti 48-67, dispositivo 1)
Agricoltura – Politica agricola comune – Regime di pagamento unico – Obbligo per l’agricoltore di dichiarare le superfici e di identificare la parcella coltivata e i suoi confini in maniera corretta – Riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di dichiarazione eccessiva – Eccezioni – Informazioni effettivamente corrette – Nozione – Dichiarazione corretta delle superfici – Identificazione corretta della parcella coltivata e dei suoi limiti – Inclusione
(Regolamento della Commissione n. 796/2004, artt. 12 e 68, § 1)
(v. punti 73-78, dispositivo 2)
Diritto dell’Unione europea – Diritti conferiti ai singoli – Violazione da parte di uno Stato membro – Obbligo di risarcire il danno cagionato ai singoli – Presupposti in caso di violazione imputabile ad un giudice supremo – Carattere manifesto della violazione – Criteri – Violazione dell’obbligo di rinvio da parte di tale giudice – Necessità della violazione di un’altra norma del diritto dell’Unione che conferisce diritti ai singoli
(Art. 267 TFUE)
(v. punti 81-89, dispositivo 3)
[OSCURATO:PERSONA] in Grande Sezione, la Corte fornisce precisazioni quanto alla nozione di norma giuridica che ha lo scopo di conferire diritti ai singoli e quanto al regime di responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione europea imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado.
BX, un agricoltore rumeno, è stato escluso dal beneficio di un aiuto per superficie per aver ampiamente sovrastimato la superficie dei suoi terreni agricoli. A sostegno di un ricorso di annullamento di tale decisione, BX ha fatto valere senza successo che tale sovrastima era dovuta all’inesattezza delle carte messe a disposizione dall’autorità nazionale competente e che, pertanto, non avrebbe dovuto essergli applicata alcuna esclusione dall’aiuto.
Statuendo in ultima istanza, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha respinto l’impugnazione di BX in quanto infondata e ha rifiutato di adire la Corte in via pregiudiziale.
BX ha quindi proposto un ricorso per risarcimento danni da parte dello Stato per la violazione del diritto dell’Unione commessa dalla Corte d’appello di Bucarest. Egli le addebita di aver violato, in particolare, l’articolo 20 del regolamento n. 1782/2003 (
1
) e l’articolo 68 del regolamento n. 796/2004 (
2
) nonché l’articolo 267, terzo comma, TFUE, a causa della mancanza di motivazione del rifiuto di adire la Corte in via pregiudiziale. A seguito del rigetto di tale ricorso, BX ha interposto appello dinanzi alla Corte d’appello di Bucarest, giudice del rinvio.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte ricorda che il sorgere della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili presuppone il soddisfacimento di tre condizioni cumulative, vale a dire che la norma giuridica del diritto dell’Unione violata abbia lo scopo di conferire loro diritti, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che esista un nesso di causalità diretta tra tale violazione e il danno subito da tali singoli.
Per quanto riguarda la condizione relativa al fatto che la norma violata abbia lo scopo di conferire diritti ai singoli, tali diritti sorgono non solo nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione espressamente li attribuiscono, ma anche in relazione agli obblighi positivi o negativi che le medesime impongono in maniera ben definita sia ai singoli sia gli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione. Infatti, la violazione di tali obblighi, da parte di uno Stato membro, può alterare la situazione giuridica che tali disposizioni mirano a creare per i singoli individui interessati, ostacolando l’esercizio da parte di questi ultimi dei diritti loro implicitamente conferiti dalle disposizioni di cui trattasi, e che si ritiene che essi possano far valere dinanzi ai giudici nazionali.
Per contro, una disposizione del diritto dell’Unione che si limiti a perseguire un obiettivo generale di tutela dell’interesse pubblico non ha lo scopo di conferire diritti ai singoli.
Nel caso di specie, nessun elemento consente di ritenere che l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 abbia una duplice natura nel senso che, al di là della sua dimensione istituzionale volta alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, esso abbia altresì lo scopo di conferire diritti ai singoli. Infatti, tale disposizione non sancisce alcun diritto di accesso alle informazioni contenute nel sistema di identificazione delle parcelle agricole a favore degli agricoltori che chiedono un aiuto.
In secondo luogo, la Corte dichiara che la nozione di «informazioni effettivamente corrette», ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, riguarda sia la dichiarazione corretta delle superfici da parte dell’agricoltore sia la corretta identificazione, da parte di quest’ultimo, della parcella coltivata e dei suoi confini.
In terzo luogo, la Corte ricorda che la piena efficacia delle norme di diritto dell’Unione sarebbe messa in discussione e la tutela dei diritti che esse conferiscono ai singoli sarebbe indebolita se fosse escluso che i singoli possano, a determinate condizioni, ottenere il risarcimento dei danni loro causati da una violazione del diritto dell’Unione imputabile a una decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado.
Tuttavia, alla luce della specificità della funzione giurisdizionale e delle legittime esigenze di certezza del diritto, la responsabilità di uno Stato membro per una simile violazione può sorgere solo nel caso eccezionale in cui il giudice abbia violato in modo manifesto il diritto applicabile.
Per determinare se tale condizione sia soddisfatta, occorre tener conto, in particolare, del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, dell’ampiezza del margine di discrezionalità che la norma violata lascia alle autorità nazionali o dell’Unione, del carattere intenzionale o involontario della violazione commessa o del danno causato e del carattere scusabile o inescusabile di un eventuale errore di diritto, nonché della mancata esecuzione, da parte del giudice di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale. In ogni caso, una violazione del diritto dell’Unione è sufficientemente qualificata nel caso in cui la giurisprudenza della Corte in materia sia stata manifestamente ignorata.
Sebbene la violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale possa essere tale da concorrere alla constatazione che una violazione del diritto dell’Unione commessa da un giudice avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso presenta un carattere manifesto, essa non è sufficiente, di per sé, per constatare una violazione sufficientemente qualificata di una norma del diritto dell’Unione che ha lo scopo di conferire diritti ai singoli.
Il sistema di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali non costituisce infatti un mezzo di ricorso a disposizione delle parti di una controversia pendente dinanzi a un giudice nazionale e non è sufficiente che una simile parte sostenga che la controversia pone una questione di interpretazione del diritto dell’Unione affinché il giudice interessato sia tenuto a considerare che una simile questione è sollevata ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Pertanto, affinché sia constatata una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione che fa sorgere la responsabilità di uno Stato membro, la violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale deve essere accompagnata dalla violazione di un’altra norma del diritto dell’Unione che conferisce diritti ai singoli. Ciò non si verifica nel caso di specie, in quanto, da un lato, l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 non ha lo scopo di conferire diritti ai singoli e, dall’altro, un agricoltore non può utilmente invocare l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004 in circostanze come quelle di cui al procedimento principale.
(
1
) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (
GU 2003, L 270, pag. 1
), come modificato dal regolamento (CE) n. 1009/2008 del Consiglio, del 9 ottobre 2008 (
GU 2008, L 276, pag. 1
).
(
2
) Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (
GU 2004, L 141, pag. 18
), come modificato dal regolamento (CE) n. 381/2007 della Commissione, del 4 aprile 2007 (
GU 2007, L 95, pag. 8
).