CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9606/2014proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 73,giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella PUGLIA, n. 61/15/ 1013 , depositata in data 11 ottobre 2013, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bari, con sentenza n. 139/20/11 depositata il 22 settembre 20 11 , ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento n. 014 2010 0011774726001, riguardante IVA, anni 2006 e 2007 , emessa ai sensi dell'art. 60 bis d.P.R. n. 633 / 1972, in relazione a cessioni di autovetture effettuate dalla ditta «D'Auto di [OSCURATO:PERSONA]», secondo l'assunto dell'Ufficio, a prezzi inferiori al valore normale. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l'appello proposto dalla contribuente, affermando chel'appellante non poteva limitarsi a fornire all'Ufficio una tabella « meramente riepilogativa presuntivamente desunta dal listino Eurotax» e che avrebbe dovuto supportare con documentazione probatoria la corrispondenza del valore degli autoveicoli acquistati al normale valore di mercato; considerato che le mercuriali erano dei valori modali pubblicati da Enti di Ricerca, Camere di Commercio, [OSCURATO:PERSONA] di grandi dimensioni, [OSCURATO:PERSONA], ecc., e che, in ambito automobilistico , i prezzi medi di compravendita di autovetture usate erano pubblicati su varie riviste, quali Quattroruote ed Eurotax, ed era fatto notorio che oramai in tutto il territorio nazionale, anche in ambito civilistico (settore infortunistica stradale), assicurativo ecc., venivano validamente ed efficacemente utilizzate tali riviste quale termine comparativo, si riteneva che il mercato di autoveicoli const ava di un vero e proprio listino di mercatoe che l'appellante avrebbe potuto e dovuto utilizzare l'innanzi elencata documentazione per supportare il dichiarato valore delle auto oggetto degli atti di cessione; era, infine, condivisibile l'assunto dell'Ufficio che « nella presente fattispecie, la pronuncia invocata dall'appellante in proprio favore è ininfluente poiché oggetto della presente controversia è il recupero dell'IVA non versata dal cedente gli autoveicoli e di cui l'appellante risponde in solido ex art. 60 bis del D.P.R. n. 633/72». 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi. 4. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 5. Con ordinanza interlocutoria emessa all’esito dell’adunanza camerale del 26 marzo2021, la Corte di cassazione, premesso che la contribuente aveva documentato di avere presentato domanda di adesione alla definizione agevolata ai sensi della legge n. 145 del 2018, chiedendo la sospensione del procedimento fino al totale pagamento dell'importo quantificato dall'Agenzia delle Entrate (con pagamento ultima rata fissato al 31 luglio 2021), avevarinviato a nuovo ruolo la causa al fine di acquisire notizie dall'Avvocatura dello Stato sul perfezionamento della procedura di condono. 6. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si lamenta l' messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.La decisione era carente nelle sue motivazioni, in quanto le conclusioni formulate dalla Commissione tributaria regionale adita avevano pretermesso la considerazione dei fatti chesarebbero stati decisivi per il giudizio; la ricorrente, in realtà, aveva utilizzato, per comparare il valore di mercato delle automobili cedute a quello indicato in fattura, il prospetto Eurotax che, nella impugnata sentenza, era proprio lo stesso organo Giudicante a qualificare (correttamente) come mercuriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1474, comma secondo, cod. civ.; la Commissione inoltre, avevaomesso di esaminare tutti gli elementi fattuali che aveva a sua disposizione, per valutare la cessione al prezzo di mercato, considerato che la ricorrente, in primo grado, aveva supportato lo schema Eurotax, specificamente richiamato in secondo grado, con la documentazione relativa alle singole operazioni di cessione; i giudici di secondo grado avevano omesso anche l'esame della sentenza n. 194/20/11 della Commissione provinciale di Bari (divenuta irrevocabile, non essendo stata impugnata dalla odierna Agenzia resistente) che aveva sancito che gli acquisti effettuati dalla Gargano dal [OSCURATO:PERSONA] non dovessero essere considerati sottofatturati; peraltro la cartella solidale (oggetto del giudizio) si riferivaanche all'anno 2006 (oltre che all'anno 2007) e che proprio per l'anno 2006 era stato acclarato , c on sentenza passata in giudicato resa tra le stesse parti, che non vi erastata sottofatturazione; la Commissione tributaria regionale aveva omesso la valutazione del profilo di nullità della cartella esattoriale, in ragione della illegittima irrogazione di sanzioni ed interessi anche a carico dell'obbligata solidale; la sentenza della Commissione t ributaria r egionale si era apoditticamente limitata, attraverso un passaggio privo di qualsivoglia elemento motivazionale, a sostenere che l'appellante aveva riconosciuto la natura di cartiera della società cedente, mentre emergeva per tabulas che la ricorrente non a veva mai, neppure indirettamente, riconosciuto tale circostanza. 2.Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 60 bis del d .P.R. n. 633/ 19 72 , ex art. 360, comma primo , n. 3, cod. proc. civ., in quanto la Commissione tributaria regionale si era apoditticamente limitata a riportare le argomentazioni assunte dalle parti ed a sancire, attraverso un passaggio a dir poco privo di qualsivoglia elemento motivazionale, che l'appellante aveva riconosciuto la natura di cartiera della società cedente, per poi assumere che la Gargano non avevaofferto elementi probatori atti ad escludere che la cessione dei beni non era avvenuta ad un prezzo inferiore al valore normale; la suddetta statuizione sconta va , all'evidenza, un vizio di applicazione e di interpretazione dell'art. 60 bis del d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui aveva escluso che la ricorrente aveva dimostrato, attraverso la produzione documentale offerta, la cessione dei beni al valore normale di mercato; invero, la Gargano non solo aveva offerto all'Ufficio tutta la documentazione sottesa alle diverse cessioni e, fattura per fattura, aveva dimost rato che le stesse erano avvenute al prezzo di mercato, come desumibile dal prospetto Eurotax, ma aveva utilizzato, appunto, i criteri Eurotax che dalla stessa Commissione tributaria regionaleerano stati qualificati quali mercuriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1474 cod. civ.. 3.Deve rilevarsi, in via preliminare, che la contribuente ha presentato domanda di definizione dei carichi pendenti ai sensi dell'articolo 1, commi 184 e 185 della legge n. 145/2018 e successiva memoria integrativa con la quale ha affermato che la definizione agevolata si era conclusa con esito positivo, essendo state pagate tutte le rate previste; anche l 'Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia aveva comunicato che la contribuente aveva provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione. 3.1 Deve, dunque, dichiararsi l'estinzion e del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate e nulla va disposto in ordine all'ulteriore versamento del contributo unificato (art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 23 novembre 2021, n. 36105, citata; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175