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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 marzo 2024

Cassazione n. 08110/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 1311/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; - intimato - avverso la sentenza n. 2176/23 della Corte di Appello di Bologna del 3/11/2023; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’adesione di parte intimata; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese di parte intimata; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,25 marzo 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 1311/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; - intimato - avverso la sentenza n. 2176/23 della Corte di Appello di Bologna del 3/11/2023; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’adesione di parte intimata; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese di parte intimata; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 marzo 2024 Il
Decreto Cassazione n. 08110/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris