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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42065/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BILANI .JULI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 del TRIBUNALE di LA SPEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna dei predetti imputati per i reati di minaccia, lesioni personali e danneggiamento loro rispettivamente ascritti; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia ex art. 606, lett c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. è inammissibile, perché l'inosservanza della norma citata non è sanzionata da nullità; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'inesistenza o l'apparenza della motivazione ex art. 125 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata contiene l'esposizione degli argomenti a sostegno della decisione, mentre il riferimento alla manifesta illogicità è privo di pertinenza, dato che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39- bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BILANI .JULI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 del TRIBUNALE di LA SPEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna dei predetti imputati per i reati di minaccia, lesioni personali e danneggiamento loro rispettivamente ascritti; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia ex art. 606, lett c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. è inammissibile, perché l'inosservanza della norma citata non è sanzionata da nullità; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'inesistenza o l'apparenza della motivazione ex art. 125 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata contiene l'esposizione degli argomenti a sostegno della decisione, mentre il riferimento alla manifesta illogicità è privo di pertinenza, dato che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39- bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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