CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 12198/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del leg. rapp.te [OSCURATO:PERSONA], creditore delle società oggetto di provvedimento irrevocabile di confisca nell'ambito del procedimento di prevenzione definito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; avverso il decreto emesso dal Tribunale di Caltanisetta in data 28 giugno 2022, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta trasmessa dal Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Misure di Prevenzione, rigettava l'opposizione al decreto di accertamento dello stato passivo emesso dalla medesima sezione del Tribunale nisseno il 20 febbraio 2020, con il quale la società [OSCURATO:SOCIETA] per azioni non era stata ammessa al credito vantato nei confronti di numerose società oggetto di confisca nell'ambito del procedimento di prevenzione attivato e definito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rapp.te p.t. e a ministero del procuratore speciale all'uopo nominato. 2.1. Deduce la ricorrente società violazione della legge penale e vizi di motivazione, per mera apparenza ed illogicità manifesta, violazione delle norme stabilite in tema di giusto processo e di imparzialità e terzietà del giudice, in quanto il Tribunale che si è pronunciato sulla opposizione al decreto di stato passivo (emesso in sede di rinvio a seguito di annullamento del precedente decreto di esclusione) era composto, in parte, da un giudice che non poteva ritenersi terzo ed imparziale, in quanto si era già espresso con atti della procedura sulla medesima regiudicanda, inoltre il provvedimento continua ostinatamente a non tener conto delle circostanze di fatto in cui il credito della ricorrente era maturato e della assoluta estraneità del detto credito rispetto alle attività di natura mafiosa consumate dall'amministratore occulto delle ditte obbligate. Non sarebbe dunque integrato nemmeno uno dei presupposti per non ammettere la creditrice al passivo, attesa la data di insorgenza del credito e le modalità con le quali il creditore aveva inizialmente agito per la riscossione dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Giova preliminarmente rammentare che non è consentita, nella sede di legittimità, la rivalutazione degli elementi del fatto (nella fattispecie la valutazione del dipanarsi delle vicende contrattuali ed obbligatorie tra le società coinvolte) una volta che questi siano stati valutati dal giudice del merito, che ha offerto argomenti non manifestamente illogici e non contraddittori a sostegno della decisione. 2. La dedotta incompatibilità di uno dei componenti del collegio competente a decidere sulla opposizione al decreto di stato passivo emesso in sede di rinvio è stata già ritenuta insussistente sia dal Presidente del Tribunale, che ha respinto la dichiarazione di astensione, che dalla Corte di appello, chetlichiarato inammissibile la ricusazione dello stesso componente. Lo stato di incompatibilità, del resto, non influisce certo sulla validità dell'atto, non potendo la incompatibilità confondersi con lo stato patologico di incapacità del giudice, in quanto è piuttosto rimediabile attraverso l'acceso allo strumento processuale della ricusazione (Sez. 5, n. 22618 del 07/03/2022, Rv. 283137-04: "In tema di confisca di prevenzione, l'incompatibilità del giudice delegato, che abbia pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale condizione, non escludendo la "potestas iudicandi" del predetto giudice, quale magistrato addetto al tribunale che dell'impugnazione è il giudice naturale, può dar luogo soltanto - salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa - all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini previsti dal codice di rito"). 3. Né sussiste violazione di quanto dispone il comma 3 dell'art. 627 cod. proc. pen. sul tema del vincolo del giudice del rinvio al principio di diritto espresso nella sede di legittimità. Il decreto oggetto di ricorso non è, infatti, quello adottato dal giudice del rinvio, in sede rescissoria; ma il provvedimento pronunciato dal giudice collegiale della opposizione, che ha deliberato sui motivi dell'atto di opposizione (così qualificato da questa Corte il ricorso proposto avverso l'atto adottato in sede di rinvio); tale giudice della opposizione non era pertanto tenuto ad attenersi ai principi di diritto fissati con il titolo rescindente (Sez. 2 n. 36677/2017), rivolto solo al giudice di rinvio delegato (Sez. 5, n. 28652 del 11/05/2022, Rv. 283561: "L'obbligo del giudice di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio sussiste solo per il giudice del rinvio e non anche per i giudici che, sia pure nel medesimo procedimento, siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi dello stesso."). 4. Nessuna illogicità, tantomeno manifesta, tradisce poi il testo del provvedimento impugnato, che ha distinto tra crediti asseritamente prededucibili, sorti in costanza di amministrazione (oggetto di contestazione da parte delle società del gruppo Padovani) e crediti anteriori soggetti a verifica, stante il contenuto delle doglianze del ricorso per cassazione, convertito in opposizione, con il quale si insisteva, e si insiste ancora, nel perorare una valutazione di ammissibilità di entrambi allo stato passivo. 4.1. Il Tribunale ha argomentato il rigetto dell'ammissione dei suddetti crediti, ciascuno in ragione del proprio regime: per quelli sorti prima, la verifica della sussistenza della buona fede contrattuale ed eventuali condotte successive nel recupero dei crediti stessi, con riferimento ai secondi, la verifica di certezza, liquidità ed esigibilità. Il che risponde ai criteri normativi tipizzati. 4.2. Il Tribunale ha evidenziato la carenza delle buona fede contrattuale per i primi, oltre alla anomalia delle successive condotte azionate per il recupero e la carenza del requisito della non contestazione per i secondi. La diversa prospettazione della ricorrente non si confronta con il testo del provvedimento impugnato, che ha tratto argomento per stimare deficit di buona fede del creditore in sede contrattuale, individuando con precisione gli elementi sintomatici di tale carenza (si richiamano le pag. 4 e 5 del decreto impugnato), ostativa all'ammissione del credito. 4.3. Quanto ai crediti sorti in cciso di amministrazione, la ricorrente fa riferimento alla contestazione mossa contro "gli inesatti" rilievi del coadiutore della procedura e, a pag. 17, richiama il contenuto della nota di replica svolta, che "documenta e certifica l'inesatta motivazione del decreto" e tradisce dunque la volontà di insistere nella sede di legittimità per la rivalutazione delle evidenze, censurando anche l'inerzia dell'amministratore giudiziario, scivolando così verso una inammissibile censura di merito. 5. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, ne