CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16343/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLaura Condemi, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 15/07/2025, ha confermato lasentenza del Tribunale di Bergamo, con la quale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXè statacondannata alla pena di giustizia per i reati alla stessa ascritti ai capi 1) (artt. 110,81,640-bis cod. pen.) e 2) (artt. 81, 110, 603-bis, comma primo, n. 1 e 2, cod. pen.).2.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazione, per mezzodel proprio difensore, avverso la predetta sentenza proponendo motivi che qui siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 546, lett. e) cod. proc. pen. evizio della motivazione perché omessa, in assenza di qualsiasi considerazione delladocumentazione prodotta dalla difesa nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] conparticolare riferimento ai contratti di lavoro, al ruolo di educatrice professionale dallastessa svolto all’interno della cooperativa, senza avere mai ricoperto alcun ruoloapicale all’interno della stessa. Non sufficiente a superare tale vulnus motivazionale sidoveva ritenere il richiamo alle valutazioni del giudice di primo grado (con riferimentoalla pag. 12 e nota 16), atteso che la Corte di appello non aveva effettivamente presoposizione in ordine al ruolo svolto dalla ricorrente ed essendosi limitata ad un mero"copia e incolla".2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 110, 40,comma secondo, cod. pen.; il giudice di primo grado aveva individuato in una attivitàomissiva (omessa registrazione check out migranti dal CAS di Antegnate) il contributocausale dellaXXXXXXXXXX la difesa aveva contestato la possibilità di ipotizzare ilconcorso omissivo nel reato commissivo in mancanza di una chiara posizione digaranzia riferibile alla ricorrente; nella motivazione è assente qualsiasi riferimento adun obbligo giuridico riferibile alla [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva anzi tenuto uncomportamento attivo, atteso che comunicava ovvero registrava mediante immediatacomunicazione a XXXXXXXXXXXXX i check out dei migranti.2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione, oltre che vizio di normeprocessuali, in relazione agli artt. 192, 530, 533 e 546, lett. e) cod. proc. pen.; glielementi considerati dalla Corte di appello per ritenere provata la condotta di cui alcapo 1), anche mediante la falsificazione delle firme dei migranti, sono un copia eincolla delle considerazioni spese dal giudice di primo grado in tema di trattamentosanzionatorio, sulla base delle intercettazioni telematiche e della mail inviate. Lamotivazione è contraddittoria perché da una parte sembra configurare la condottacome omissiva e dall’altra la considera in modo specifico come caratterizzata daazioni positive, attesi gli aumenti in continuazione correlati alle pretese falsificazioni.Le argomentazioni proposte, in modo poco chiaro e confuso, non provano in alcunmodo la condotta imputata alla ricorrente, in mancanza anche della mera gravità dieventuali indizi acquisiti in giudizio. La analisi incrociata di mail e telefonate non si puòritenere sufficiente.2.4. Violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agliartt. 143 e 143-bis cod. proc. pen. quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quanto al primo teste era stata eccepita la violazionedel comma quinto dell’art. 143 cod. pen. e sul punto la Corte di appello aveva rispostoin modo apparente, mentre, quanto al secondo teste, nonostante le attestazioni sulverbale di sit in fase di indagine, in sede di giudizio, dal verbale di trascrizionedell'esame dello stessoera emerso senza alcun dubbio come tale teste avessenecessità di un interprete, nella impossibilità di comprendere e parlare la linguaitaliana; secondo la difesa era da revocare in dubbio anche quanto attestato dalXXXXXXXXXXXXXXX2.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 603-bis cod.pen.; è mancata qualsiasi considerazione delle argomentazioni difensive, nonpotendosi ritenere posta in essere alcuna forma di reclutamento, mentre al massimopoteva essere riscontrata una condotta di agevolazione; la sentenza si è limitata aribadire la consapevolezza della ricorrente quanto allo sfruttamento dei lavoratori,tema questo mai affrontato dalla difesa.2.6. Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa quanto allarichiesta applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. proc. pen.; la Corte diappello aveva limitato le sue considerazioni alla circostanza del limite edittale dellapena, senza tenere conto della riforma della disciplina in questione intervenuta nel2022; la richiesta articolata in relazione al solo capo 1) della rubrica non era stataeffettivamente valutata.2.7 (indicato come sesto motivo di ricorso) Violazione di legge e vizio dellamotivazione perché insufficiente in relazione all’art. 114, comma primo e terzo, cod.pen.; non ci si lamentava del ruolo di minima importanza, ma del minimo contributocausale, la Corte di appello aveva in concreto omesso di motivare;2.8. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 69,133 e163 cod. pen.; la Corte di appello non aveva motivato quanto alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, aldiscostamento della pena base dai minimi edittali, al diniego della sospensionecondizionale della pena.3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, nonconsentiti, oltre che manifestamente infondati.Occorre, in via preliminare, osservare che la difesa, pur evocandocumulativamente vizi della motivazione, violazione di legge e violazione di normeprocessuali, ha, di fatto, sollecitato con i motivi proposti, che possono esserecongiuntamente considerati, con particolare riferimento ai motivi dal numero 1) alnumero 5), una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il dirittovivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazionela possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre aquella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pureanch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o undiverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01,Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). Nel caso concreto, è statapronunziata sentenza di condanna a carico della ricorrente, con valutazione conformedel giudice di appello. Quanto alle censure articolate occorre considerare, dunque,che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione dellerisultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito,distinta ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un differente giudizio di rilevanza ocomunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.18521 del11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01; in senso conforme, v.Sez. 4, n.1219 del14/09/2017, dep. 2018,Colomberotto, Rv. 271702-01;Sez. 2, n.7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01).Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure chedalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente,o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusionedel processo. Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano lapersuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicitàquando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazionedei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fattoper giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dellospessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò unanon ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito(Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).Deve poi essere richiamata la presenza di una c.d. “doppia conforme” nel caso inesame, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logicoargomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamenteche per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in propositoricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quellaprecedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le duedecisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di provaposti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992,Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, inmotivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n.13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; da ultimo Sez. 2, n. 37295del 12/06/2019; E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica,non mass.). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisiapprofondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamentetutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso unaloro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suoconvincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegueche in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensiveche, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con ladecisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per ilsuo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questarisulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendosufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca allareiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad unavalida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n.6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, O.,Rv. 262965-01).2. Ciò premesso, si deve rilevare che, nel caso di specie, la Corte di appelloabbia compiutamente ricostruito gli elementi posti a base della affermazione diresponsabilità, con una motivazione logica, argomentata, con la quale la ricorrentenon si confronta effettivamente, limitandosi ad una lettura parcellizzata del corposocompendio probatorio emerso in giudizio.3. I primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente inquanto strettamente connessi tra loro, non sono consentiti perché totalmentereiterativi dei motivi di appello e chiaramente volti ad introdurre in questa sede unanon consentita lettura alternativa del merito ritenuta più convincente. Le censure sonoall’evidenza versate in fatto e non si confrontano con la articolata considerazione daparte della Corte di appello della condotta, posta in essere in concorso, anche dallaricorrente che, a prescindere dalla specifica qualifica professionale oggetto dicontratto e successiva assunzione, ha contribuito in modo inequivoco allacommissione delle condotte ascritte, come emerge da una pluralità di elementi(captazioni ambientali e telefoniche, attività di osservazione e controllo,documentazione acquisita) con le quali la ricorrente non si confronta. La Corte diappello ha specificamente ricostruito la articolata condotta contestata (pag. 3 e segg.,sia mediante omessa registrazione del check out dei migranti che mediantefalsificazione delle firme), superando le censureal riguardo,riproposte in questa sede.Non ricorre violazione di legge o contraddittorietà della motivazione (il cui vizio è statoevocato in modo del tutto generico) nel descrivere le diverse azioni imputabili allaricorrente nella complessa attività attuata in continuazione e in concorso con gli altrisoggetti indicati nell’ambito dei capi 1) e 2). La Corte di appello, in modo argomentato,ha esplicitamente preso in considerazione le tesi difensive, incentrate sul ruolomarginale, di dipendente preoccupata per la perdita del posto di lavoro, e le haampiamente disattese (pag. 4 e segg. in correlazione con le pagg. 12 e segg. dovesono stati anche valorizzati i contenuti delle captazioni, con ricostruzione specificadella decisività del ruolo della ricorrente e della consapevolezza della sua azionedelittuosa), correlando plurimi elementi di prova, inequivoci, che chiaramenteportavano al superamento delle censure introdotte, anche quanto al ladocumentazione prodotta nell’interesse della XXXXXXXXXXXrichiamata nel primomotivo di ricorso. Sono stati in modo puntuale descritti gli artifici e raggiri e laintegrazione della condotta truffaldina, caratterizzata, all’evidenza, anche inconsiderazione dei motivi abietti che hanno portato alle scelte di gestione dei migrantie della cooperativa, da una rilevante gravità. Né appaiono in alcun modo intaccare laportata della decisione le argomentazioni proposte anche nell’ambito del terzo motivodi ricorso che, nell’introdurre nuovamente una lettura alternativa di una serie dielementi inequivoci, ha sostenuto ripetutamente una mancanza di autonomo giudiziodella Corte di appello perché avrebbe fatto ricorso in più punti alla tecnica del "copiaincolla". Richiamati i principi enunciati al § 2 in caso di doppia decisione conforme,occorre anche sottolineare che questa Corte ha sul tema appena richiamatoaffermato, con principio che qui si intende ribadire, che è legittimo il ricorso allatecnica redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fontecontribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovutaanalisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimentoespresso in sede decisoria, come avvenuto certamente nel caso in esame edampiamente riscontrato dal giudice di appello nel ritenere, in senso conforme algiudice di primo grado, la responsabilità della ricorrente per i delitti ascritti (Sez. 2, n.13604 del 28/10/2020, dep.2021, Torcasio, Rv. 281127-01). Ne consegue che ildifetto di originalità linguistica od espositiva non integra certamente una omessamotivazione o addirittura una motivazione inesistente, quando emerga, come nel casoin esame, un effettivo vaglio da parte del giudice degli elementi posti a carico dellaricorrente nell’affermarne la piena responsabilità per il capo 1) e capo 2) (in tal sensoin tema di misure cautelari, con principio applicabile anche al caso in esame, Sez.2, n.43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506-02). Inoltre, si deve osservare, che i motivisul tema così introdotto sono da ritenere del tutto generici nel momento in cuiomettono di indicare e correlare i punti devoluti al giudice di secondo grado nell’ambitodel giudizio e dallo stesso non esaminati e valutati nel decidere, essendosi il ricorrentesemplicemente limitato a richiamare un raffronto tra numeri di pagine (Sez. 3, n.37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161-01).4. Il quarto motivo di ricorso è generico, reiterativo, oltre che manifestamenteinfondato. Il ricorrente sostiene anche in questa sede, per violazione di legge e dinorme processuali, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di due testi, ritenendo necessariala mediazione di un interprete per l’audizione e valutazione degli stessi. Anche inquesto caso la censura non si confronta con la motivazione della Corte di appello(pag. 12) - che ha comunque reso sul punto considerazioni incensurabili, prive diillogicità, e non smentite da alcuna specifica allegazione - ma soprattutto non articolala necessaria prova di resistenza, attesa la pluralità di elementi richiamati quanto allaaffermazione di responsabilità per la condotta ascritta al capo 2) della rubrica (pag. 13dove è stata valorizzata la piena autonomia della ricorrente nelle scelte diintermediazione e la costante emersione del ruolo svolto, come oggettivamenteriscontrato dalle indaginiespletate e, in particolare dalle captazionisintetizzate nel testodella sentenza impugnata, con richiamo alla pluralità di elementi già enucleati dalgiudice in primo grado, a pag. 5 e segg., con specifico riferimento alla attività svolte innero, all’esterno del centro, con retribuzioni saltuarie). In altri termini, quando con ilricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo diricorso deve illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento aifini sulla pronuncia resa, essendo in ogni caso necessario valutare se le residuerisultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti agiustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.270303; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv.279829). La parte ricorrente non ha allegato alcun elemento in tal senso, con ciòmanifestandosi in modo evidente l’inammissibilità della censura proposta.5. Il quinto motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente versato infatto, reiterativo, in assenza di confronto con la motivazione al fine di introdurre unalettura alternativa del merito, non consentita in questa sede, quanto alla intervenutaaffermazione di responsabilità per la imputazione di cui al capo 2) della rubrica. Sulpunto devono essere richiamate le considerazioni già spese al § 4 in ordine allaanalitica considerazione da parte della Corte di appello, con motivazione del tuttoesente da manifesta illogicità o contraddittorietà, quanto alla responsabilità dellaricorrente per il reato alla stessa ascritto (pag. 5 e pag. 12), essendo state all’evidenzaampiamente disattese, con una ricostruzione analitica, le censure della difesa volte asminuire la portata del ruolo della ricorrente.6. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La decisione dellaCorte di appello, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, ha ricostruito inmodo puntuale la portata e le caratteristiche della condotta, la natura evidentementeabbietta dei motivi che avevano indotto la ricorrente a delinquere (per accrescimentopersonale e patrimoniale in danno di soggetti in condizione evidente di soggezione eimpossibilità di difendersi adeguatamente, si veda sul punto in senso conforme anchela decisione di primo grado pag. 38 e segg.), sicché, sebbene emerga effettivamenteun riferimento non centrato alla disciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen. quanto allimte edittale evocato, il motivo può ritenersi disatteso dalla ricostruzione dellacondotta delittuosa, delineatanelle due sentenze di merito, che ha reso evidente lasua gravità e la conseguente impossibilità di farla rientrare nell’alveo della disciplinadell’art. 131-bis cod. pen. In tal senso, è bene ricordare che le Sezioni Unite di questaCorte, nel ricostruire la portata dell'istituto, hanno osservato che, ai fini dellaconfigurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto,prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità, accertata la responsabilitàpenale dell'imputato, richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte lepeculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primocomma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essadesumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, Sentenza n. 13681 del25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). Nella motivazione dell'indicata decisione delleSezioni Unite c.d. Tushaj, è stato posto in rilievo che lo stesso istituto è, invero,«esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come causa di non punibilità ecostituisce dunque figura di diritto penale sostanziale. Esso persegue finalitàconnesse ai principi di proporzione ed extrema ratio; con effetti anche in tema dideflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali,che non mostrano bisogno di pena e, e, dunque, neppure la necessità di impegnare icomplessi meccanismi del processo». La motivazione della Corte di appello, in sensoconforme al giudice di primo grado, ha chiaramente evidenziato, in termini di oggettivaincompatibilità con la disciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen., l’impossibilità diritenere marginali le condotte ascritte alla ricorrente.7. Il settimo e l’ottavo motivo di ricorso non sono consentiti in quantototalmente reiterativi, in assenza di confronto con la motivazione della Corte diappello, specifica sui punti richiamati (artt. 62-bis, 114 e 163 cod. pen.), con argomentidel tutto privi di aporie (pag. 13, quanto al comportamento collaborativo in assenza dielementi ulteriormente valorizzabili, al ruolo svolto dalla ricorrente, alla proporzionalitàdel trattamento sanzionatorio, in assenza dei presupposti di legge per giungere allaconcessione della sospensione condizionale della pena).8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.