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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 aprile 2025

Cassazione n. 31024/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 04072/2025 promosso da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore; intimate avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 1295/2025, pubblicata il 07/02/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 / 11 /202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e i documenti del procedimento; [OSCURATO:PERSONA] Il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva notificato al ricorrente il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari - qualificata comeconversione del permesso da motivi familiari per motivi di lavoro subordinato -e se ne disponeva l’allontanamento dal t erritorio dello Stato, in considerazione delle condotte penalmente rilevanti dalla quali la Questura aveva desunto la pericolosità socialedel richiedente.

In data 28/10/2024 quest’ultimo riceveva la notifica del decreto di espulsione concontestuale trattenimento presso il C PR di [OSCURATO:PERSONA], cui seguiva l’immediata liberazione in sede di convalida.

Il ricorrenteimpugnava tanto il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso per motivi familiari, quanto il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Roma.

Con riferimento al provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Roma, ilricorso era articolato su di un unico motivo relativo alla violazione e falsa applicazione de ll’art. 13, comma 2 - bis, d.lgs. n. 286 del 1998, dell’art 8 CEDU e dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 19 98 , in considerazione dei legami familiari esistenti in Italia.

In data 26/11/2024 il Tribunale di L’Aquila, adito in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari,disponeva la sospensione del provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, quindi, adito per l’opposizione dall’espulsione, sospendeva il decreto di espulsione , in ragione dell’avvenuta sospensione dell’atto presupposto daparte del Tribunale di L’Aquila, e fissava per la discussione l’udienzadel 10/01/ 2025 , all’esito della quale rigettava il ricorso.

Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi di doglianza.

Le intimate non si sono difese con controricorso.

Con decreto del 05/04/2025il Consigliere delegato della Prima Sezione Civile –Area 1 – ha formulato proposta di definizione accellerata, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., comunicata il 05/04/2025.

In data 09/04/2024, il ricorrente ha depositato una nota del seguente tenore: «Nota di deposito Proc. n. 4072/2025 R.G.

Il sottoscritto Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],ricorrente, con la presente rappresenta di aver depositato per errore la procura alle liti rilasciata del ricorrente per i primi due gradi di giudizio e deposita procura alle liti per il ricorso dinnanzi alla SupremaCorte di Cassazione ricevuta dal ricorrente in data 10.02.2025.Con osservanza, Roma, 08.04.2025Avv. [OSCURATO:PERSONA]».

È stata fissata adunanza in camera di consiglio per l’esame del ricorso.

Il ricorrente non ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 14,comma 5, e 13 , comma 2 , lett. b ) , d.lgs. n. 286 del 1998,in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 , c . p . c.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 2 , lett . e ), e art 30 d.lgs. n. 286 del 1998, dell’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 e art 8 CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c . p . c . 2.Il ricorso deve intendersi rinunciato in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c. 2.1.In data 05/04/2025 , il Consigliere delegato della Prima Sezione Civile –Area 1 – ha formulato proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., comunicata il 05/04/2025, evidenziando quanto segue: «Ritenuto che il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti; invero, la procura allegata, su foglio separato, non è riferita al procedimento in cassazione, priva di riferimenti al provvedimento impugnato (si indica la facoltà di assistere in ogni fase e grado, anche “nella fase di appello”) e recante una data (4/11/24) molto antecedente a quella di pubblicazione del provvedimento impugnato (07/02/2025, data comunicazione 08/02/2025), mentre la data notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] e Questura è del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ([OSCURATO:PERSONA].

SU 2075/2024 in punto di necessità che il conferimento della procura speciale non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare, e Cass. 19905/2024); propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.» In data 09/04/2024, il ricorrente ha depositato una nota del seguente tenore: «Nota di deposito Proc. n. 4072/2025 R.G.

Il sottoscritto Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ricorrente, con la presente rappresenta di aver depositato per errore la procura alle liti rilasciata del ricorrente per i primi due gradi di giudizio e deposita procura alle liti per il ricorso dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione ricevuta dal ricorrente in data 10.02.2025.

Con osservanza, Roma, 08.04.2025 Avv. [OSCURATO:PERSONA]». 2.2.Com’è noto, l’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis , stabilisce quanto segue: « Entro quaranta giorno dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore, può chiedere la decisione. in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391».

Anche se non è più richiesto il rilascio di una nuova procura speciale, per effetto delle modifiche apportate al testo dell’art. 380 bisc.p.c. dall’art. 3 d.lgs. n. 164del 2024(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 14986 del 04/06/2025), la dichiarazione di volontà, intesa ad ottenere la decisione deve essere inequivoca, tenuto conto che, ad essa sono collegate conseguenze significativa per la parte, in caso di conferma della proposta di definizione, potendo la stessa essere condannata ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. 2.3.Nel caso di specie, il ricorso unitamente alla procura alle liti recante la datadel 04/11/2024 (antecedente al deposito della sentenza impugnata) è stato notificato in data24/02/2025.

Il difensore della parte, ricevuta la proposta di definizione, in data 09/04/2025, ha semplicemente depositato documenti, accompagnati da una “nota di deposito”, con la quale ha rappresentato di essere incorso in erroreper avere depositato la procura alle liti relativa ai precedenti gradi di merito,e non quella successivamente rilasciata per il ricorso per cassazione.

A prescindere dal fatto che anche la notifica del ricorso per cassazione risulta accompagnata dalla procura speciale rilasciata il 04/11/2024 (prima del deposito della sentenza impugnata) e che il deposito della successiva procura, in copia digitale di originale analogico (non certificata conforme)è avvenuta ben oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c. ( Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 17304 del 14/11/2003), ciò che rileva è che lo stesso difensore non ha formulato alcuna richiesta di discussione della causa, ma ha solo effettuato un deposito documentale, evidentemente al fine di evidenziare la non intenzionalità della condotta processuale tenuta.

2.4. Non risulta essere stata, dunque, presentata l’istanza prevista dall’art 380 bis, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che deve essere dichiarato estinto il processo, senza ulteriori statuizioni. 3.Nessun provvedimento in punto spese deve, infatti, essere adottato, non essendosi gli intimati difesicon controricorso. 4.Né si pone il problema dell’applicazione del l ’ art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di procedimento esente.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 04072/2025 promosso da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore; intimate avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 1295/2025, pubblicata il 07/02/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 / 11 /202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e i documenti del procedimento; [OSCURATO:PERSONA] Il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva notificato al ricorrente il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari - qualificata comeconversione del permesso da motivi familiari per motivi di lavoro subordinato -e se ne disponeva l’allontanamento dal t erritorio dello Stato, in considerazione delle condotte penalmente rilevanti dalla quali la Questura aveva desunto la pericolosità socialedel richiedente. In data 28/10/2024 quest’ultimo riceveva la notifica del decreto di espulsione concontestuale trattenimento presso il C PR di [OSCURATO:PERSONA], cui seguiva l’immediata liberazione in sede di convalida. Il ricorrenteimpugnava tanto il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso per motivi familiari, quanto il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. Con riferimento al provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Roma, ilricorso era articolato su di un unico motivo relativo alla violazione e falsa applicazione de ll’art. 13, comma 2 - bis, d.lgs. n. 286 del 1998, dell’art 8 CEDU e dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 19 98 , in considerazione dei legami familiari esistenti in Italia. In data 26/11/2024 il Tribunale di L’Aquila, adito in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari,disponeva la sospensione del provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, quindi, adito per l’opposizione dall’espulsione, sospendeva il decreto di espulsione , in ragione dell’avvenuta sospensione dell’atto presupposto daparte del Tribunale di L’Aquila, e fissava per la discussione l’udienzadel 10/01/ 2025 , all’esito della quale rigettava il ricorso. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi di doglianza. Le intimate non si sono difese con controricorso. Con decreto del 05/04/2025il Consigliere delegato della Prima Sezione Civile –Area 1 – ha formulato proposta di definizione accellerata, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., comunicata il 05/04/2025. In data 09/04/2024, il ricorrente ha depositato una nota del seguente tenore: «Nota di deposito Proc. n. 4072/2025 R.G. Il sottoscritto Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],ricorrente, con la presente rappresenta di aver depositato per errore la procura alle liti rilasciata del ricorrente per i primi due gradi di giudizio e deposita procura alle liti per il ricorso dinnanzi alla SupremaCorte di Cassazione ricevuta dal ricorrente in data 10.02.2025.Con osservanza, Roma, 08.04.2025Avv. [OSCURATO:PERSONA]». È stata fissata adunanza in camera di consiglio per l’esame del ricorso. Il ricorrente non ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 14,comma 5, e 13 , comma 2 , lett. b ) , d.lgs. n. 286 del 1998,in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 , c . p . c. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 2 , lett . e ), e art 30 d.lgs. n. 286 del 1998, dell’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 e art 8 CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c . p . c . 2.Il ricorso deve intendersi rinunciato in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c. 2.1.In data 05/04/2025 , il Consigliere delegato della Prima Sezione Civile –Area 1 – ha formulato proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., comunicata il 05/04/2025, evidenziando quanto segue: «Ritenuto che il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti; invero, la procura allegata, su foglio separato, non è riferita al procedimento in cassazione, priva di riferimenti al provvedimento impugnato (si indica la facoltà di assistere in ogni fase e grado, anche “nella fase di appello”) e recante una data (4/11/24) molto antecedente a quella di pubblicazione del provvedimento impugnato (07/02/2025, data comunicazione 08/02/2025), mentre la data notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] e Questura è del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ([OSCURATO:PERSONA]. SU 2075/2024 in punto di necessità che il conferimento della procura speciale non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare, e Cass. 19905/2024); propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.» In data 09/04/2024, il ricorrente ha depositato una nota del seguente tenore: «Nota di deposito Proc. n. 4072/2025 R.G. Il sottoscritto Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ricorrente, con la presente rappresenta di aver depositato per errore la procura alle liti rilasciata del ricorrente per i primi due gradi di giudizio e deposita procura alle liti per il ricorso dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione ricevuta dal ricorrente in data 10.02.2025. Con osservanza, Roma, 08.04.2025 Avv. [OSCURATO:PERSONA]». 2.2.Com’è noto, l’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis , stabilisce quanto segue: « Entro quaranta giorno dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore, può chiedere la decisione. in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391». Anche se non è più richiesto il rilascio di una nuova procura speciale, per effetto delle modifiche apportate al testo dell’art. 380 bisc.p.c. dall’art. 3 d.lgs. n. 164del 2024(Cass., Sez. U, Sentenza n. 14986 del 04/06/2025), la dichiarazione di volontà, intesa ad ottenere la decisione deve essere inequivoca, tenuto conto che, ad essa sono collegate conseguenze significativa per la parte, in caso di conferma della proposta di definizione, potendo la stessa essere condannata ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. 2.3.Nel caso di specie, il ricorso unitamente alla procura alle liti recante la datadel 04/11/2024 (antecedente al deposito della sentenza impugnata) è stato notificato in data24/02/2025. Il difensore della parte, ricevuta la proposta di definizione, in data 09/04/2025, ha semplicemente depositato documenti, accompagnati da una “nota di deposito”, con la quale ha rappresentato di essere incorso in erroreper avere depositato la procura alle liti relativa ai precedenti gradi di merito,e non quella successivamente rilasciata per il ricorso per cassazione. A prescindere dal fatto che anche la notifica del ricorso per cassazione risulta accompagnata dalla procura speciale rilasciata il 04/11/2024 (prima del deposito della sentenza impugnata) e che il deposito della successiva procura, in copia digitale di originale analogico (non certificata conforme)è avvenuta ben oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c. ( Cass., Sez. U, Ordinanza n. 17304 del 14/11/2003), ciò che rileva è che lo stesso difensore non ha formulato alcuna richiesta di discussione della causa, ma ha solo effettuato un deposito documentale, evidentemente al fine di evidenziare la non intenzionalità della condotta processuale tenuta. 2.4. Non risulta essere stata, dunque, presentata l’istanza prevista dall’art 380 bis, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che deve essere dichiarato estinto il processo, senza ulteriori statuizioni. 3.Nessun provvedimento in punto spese deve, infatti, essere adottato, non essendosi gli intimati difesicon controricorso. 4.Né si pone il problema dell’applicazione del l ’ art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di procedimento esente. P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo.
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