CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30822/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 ottobre 2020 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia del Tribunale di Enna del 5 dicembre 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, ritenuta la continuazione tra i reati loro contestati, alla pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento danni ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. I due imputati erano stati condannati in quanto ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt.: 81, cpv., 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., perché, in concorso tra loro, in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, si erano impossessati di n. 21 statue raffiguranti immagini sacre, sottraendole ai legittimi proprietari. Con le aggravanti di aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede e destinate a reverenza, con violenza sulle cose. Con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] e la recidiva specifica e reiterata per Contini (capo A); 110 e 624-bis cod. pen., perché, in concorso tra loro, introducendosi in un'abitazione, si erano impossessati di n. 4 armi da esposizione sottraendole al legittimo proprietario. Con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] e la recidiva specifica e reiterata per Contini (capo B); 56, 61 n. 2, 110 e 610 cod. pen., perché, in concorso tra loro, con minaccia consistita nel proferire a [OSCURATO:PERSONA] l'espressione "cornuto ed infame che sei, cerca di non fare più i nostri nomi in caserma, che se gli dici tutta la verità ti tagliamo la testa, pezzo di merda", compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere il predetto a non denunciare i fatti di cui era a conoscenza all'autorità giudiziaria. Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà e, segnatamente, per la pronta denuncia di tali fatti da parte del Piazza. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per conseguire l'impunità dei reati di cui ai capi A) e B). Con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] e la recidiva specifica e reiterata per Contini (capo C). 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo quattro motivi di censura. Con il primo hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 125, comma 3, 546, 526 e 191 cod. proc. pen., per travisamento della prova.I ricorrenti lamentano l'erroneità della motivazione con cui la Corte di merito ha riconosciuto la sussistenza della loro responsabilità in ordine all'integrazione delle fattispecie di furto rubricate ai capi A) e B), per essersi limitati i giudici di merito a richiamare le dichiarazioni accusatorie, rispettivamente rese da [OSCURATO:PERSONA], imputato di reato connesso, e dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dichiarato irreperibile in esito ad una ricerca della sua persona invero non compiutamente realizzata, senza tuttavia verificarne in maniera adeguata l'attendibilità e, dunque, senza operare un'autonoma e compiuta ricostruzione dei fatti, comprovata da effettive risultanze obiettive. Con la seconda censura i ricorrenti hanno eccepito violazione e falsa applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 624, 624-bis, 625 nn. 2 e 7, 610 cod. pen. I giudici di appello avrebbero errato nel conferire valore probatorio alle dichiarazioni accusatorie resa da [OSCURATO:PERSONA], considerato che trattasi di soggetto avente vari precedenti per calunnia, per cui, nella specie, avrebbe agito seguendo il medesimo iter operativo, fingendo estorsioni e minacce da parte del Contini e del [OSCURATO:PERSONA], invece da loro mai commesse. Rinvenuta merce trafugata presso la sua abitazione (le statue religiose e le armi da esposizione di cui ai primi due capi di imputazione) avrebbe difeso la sua posizione accusando ingiustamente i due prevenuti di essere stati loro ad aver commesso i furti. Trattandosi, tuttavia, di accuse rese da un imputato di reato connesso, per di più costituitosi parte civile, sarebbero serviti ben più pregnanti riscontri probatori alle sue propalazioni — rispetto a quelli, invero !abili, considerati dalla Corte territoriale - per poter ritenere la piena attendibilità del dichiarante, su cui fondare il riconoscimento della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e del Contini. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, sarebbe anche incorso in contraddizioni durante l'espletamento delle sue dichiarazioni, ad esempio riferendo di avere acquistato le statuette in quanto soggetto devoto, per poi ritrattare affermando di essere stato costretto con minaccia all'effettuazione dell'acquisto di tali oggetti. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen., adducendo che, rispetto a tutte e tre i reati contestati, risulterebbe carente, insufficiente e contraddittoria la prova della loro sussistenza, nonché dell'avvenuta commissione da parte degli imputati. Si tratterebbe, cioè, di sentenza indiziaria, inidonea a soddisfare il canone di giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio, di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Con l'ultima doglianza i ricorrenti hanno lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., con conseguente severità della pena comminata.Sarebbe, in particolare, eccessivo il trattamento sanzionatorio applicato ai prevenuti, in carenza di rappresentazione di un'adeguata motivazione e senza il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invece concedibili in ragione del contegno e dello spirito collaborativo sin da subito mostrato da parte dei due imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'esame dell'impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte ripropongano le stesse doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio osserva come le censure eccepite nei primi tre motivi di ricorso riguardino, nella sostanza, la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove assunte, e cioè questioni non passibili di valutazione in questa sede, atteso che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. 4. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale, dando adeguato riscontro alle doglianze dedotte da parte degli imputati, abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile in cui la vicenda è da ritenersi si sia svolta. Nella sentenza impugnata, infatti, la Corte di appello ha diffusamente rappresentato, con argomentazioni logiche e congrue, le ragioni della ritenuta integrazione delle condotte criminose da parte dei due prevenuti, indicando i diversi elementi di riscontro su di loro gravanti, soprattutto desunti dalle propalazioni effettuate dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], per i giudici di merito ritenute coerenti ed attendibili, anche in quanto riscontrate aliunde, sia per il tramite di documentazione acquisita che in ragione del contenuto delle dichiarazioni rese da parte di alcuni testimoni escussi. Particolarmente significativa è la valutazione di attendibilità con cui la Corte di merito ha considerato le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] che, pur tra comprensibili e marginali contraddizioni derivanti dal fatto di essere stato escusso solo sette anni dopo la verificazione dei fatti, ha, pur tuttavia, confermato di avere casualmente ascoltato «la inquietante conversazione intercorsa tra quest'ultimo e gli odierni imputati, in occasione della quale essi minacciavano apertamente l'odierna persona offesa utilizzando le inequivocabili espressioni intimidatorie riportate al capo c) dell'editto accusatorio», con ovvia conseguente incidenza probatoria - costituendone l'indefettibile antecedente logico - ai fini della ritenuta consumazione, da parte dei due imputati, anche delle condotte loro ascritte ai capi a) e b) di imputazione.In maniera adeguata e logica, ancora, la Corte territoriale ha, altresì, esplicato come neppure fosse di alcun rilievo la circostanza che il Piazza avesse, tra i suoi trascorsi giudiziari, taluni precedenti per calunnia, atteso che la ritenuta ipotesi difensiva - per cui quest'ultimo, trovatosi in difficoltà per non sapere indicare l'origine dei beni trafugati (oggetti religiosi e armi da collezione), si sarebbe difeso addossando ingiustamente il furto al [OSCURATO:PERSONA] e al Contini - non è stata ritenuta supportata da nessuna logica e concreta giustificazione, non sussistendo alcun pregresso rapporto di inimicizia tra tali soggetti e trattandosi di una fantomatica ricostruzione fattuale comportante evidenti rischi per la stessa incolumità personale del Piazza. Le censure mosse dai ricorrenti, quindi, si appalesano, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato. 5. Del pari inammissibile è, infine, anche l'ultimo motivo di ricorso, con cui è stata lamentata l'eccessiva entità della pena irrogata, nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in termini antiteci, come la Corte di appello abbia fornito congrua e logica motivazione della decisione assunta, facendo espresso riferimento ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., evidenziando l'equità e l'adeguatezza della pena rispetto alla concreta gravità dei fatti, al disvalore morale e sociale ad essi connesso, altresì tenuto conto del riconoscimento delle contestate recidive. Trattasi di motivazione che, benché concisa, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite. Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificato da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal dl. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle