CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02120/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 13.5.2025 il G.i.p. del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato una richiesta di applicazione della disciplina della continuazione; Rilevato che il ricorso non muove al provvedimento impugnato critiche specifiche e lamenta genericamente la mancata valutazione degli indici sintomatici della continuazione, laddove, invece, il giudice dell'esecuzione ha congruamente evidenziato in motivazione la distanza cronologica e la eterogeneità dei fatti illeciti costituenti oggetto delle condanne irrevocabili, individuandoli quali dati che non consentono di rinvenire un unico disegno criminoso originario; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.1