CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30279/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] EMILIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto sia dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4 novembre 2021 il Tribunale di Modena, procedendo a giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di ricettazione, accertato in [OSCURATO:PERSONA] in data anteriore e prossima al 12 gennaio 2016, premesso che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a, procedendo nei confronti dello stesso imputato e in ordine alla medesima imputazione, aveva, con sentenza in data 28 febbraio 2019, dichiarato la propria incompetenza per territorio e trasmesso gli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, ha declinato la competenza. Ha osservato che il fatto era stato accertato in [OSCURATO:PERSONA], la cui autorità giudiziaria aveva per prima iscritto la notizia di reato, mentre non era noto il luogo di consumazione del reato, né il luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato, persona di fatto senza fissa dimora, ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto. 2. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'attribuzione della competenza al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Poiché le due Autorità giudiziarie pronunciatesi in riferimento al medesimo procedimento a carico dello stesso soggetto hanno declinato la rispettiva competenza territoriale, sussiste il conflitto e, per superare la relativa stasi processuale, necessita l'intervento regolatore di questa Corte di legittimità. Va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Dall'esame degli atti trasmessi, risulta che nei confrcinti dell'imputato è ascritto reato di ricettazione avente ad oggetto una monete d'oro, provento di furto commesso in Imola. Quanto al luogo di consumazione del reato - da individuare nel luogo nel quale l'imputato aveva ricevuto la res -, non vi sono elementi probatori indicativi della localizzazione della condotta e dunque non è utilizzabile, al fine di determinare la competenza, il criterio generale di cui all'art 8, comma 1, cod. proc. pen. Quanto ai criteri supplettivi, si deve rilevare che non vi sono nemmeno elementi univoci idonei a ritenere che l'imputato avesse dimora nel territorio del comune di Sassuolo, in quanto negli atti di identificazione l'indicazione di un domicilio in Sassuolo è sempre accompagnata dalla precisazione che si trattava di una mera affermazione dell'interessato ("... asseritamente domiciliato in ...") e che in realtà ("di fatto") il soggetto era senza fissa dimora.Ne consegue che è applicabile solo il criterio residuale, previsto dall'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., del luogo ove ha sede l'ufficio de pubblico ministero che per primo ha provveduto all'iscrizione della notizia di reato, luogo che va individuato dunque in [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cui dispone trasmettersi gli atti. Cos