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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 2024

Cassazione n. 01193/2025

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a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Bologna, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate in data 18/09/2024 dal sostituto [OSCURATO:PERSONA] generale, Marilia di Nardo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in sede di vaglio preliminare ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen, ha dichiarato inamrrissibile l'istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](?.sca in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Udine in data 26/06/2001 con la quale erano stati entrambi dichiarati responsabili, in concorso tra loro, del reato di truffa in danno di D'[OSCURATO:PERSONA] e condannati rispettivamente alla pena Ji mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa e di mesi quattro di reclusione E d euro 100,00 di multa.

L'addebito era quello, rispettivamente nella loro qualità di amministntori di fatto e di diritto della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], di avere inviato a D'[OSCURATO:PERSONA], tramite posta e al costo di lire 79,900, un plico asseritilmente contenente materiale per lavoro di segretariato, anche a domicilio, ma ir realtà contenente tutt'altro, e di avere indicato nei documenti trasmessi un nuriero di telefono per eventuali reclami riconducibile ad un'isola dell'oceano Pacific o, così traendola in errore e procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite procuratore spec ale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo, ai sensi dell'art. 606 commé. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 630 lett. c), 631 e 634 cddice di rito; la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Rileva, in primo luogo, il ricorrente che la Corte di appello ha esaminato l'istanza di revisione formulando una valutazione sul merito del giud ;lo che doveva essere svolto nel contradditorio delle parti poiché debordar te dal perimetro del preliminare vaglio di inammissibilità previsto dall'art. 634 cod. proc. pen.

In secondo luogo, si deduce l'erronea valutazione da parte della Corte territoriale degli elementi di prova introdotti con l'istanza di revisione (e rinvenuti solo successivamente alla sentenza di condanna) che possiedono il carattere della novità e le cui potenzialità dimostrative di ciascuno in ordine sia alla est -aneità della Porcelluzzi che alla stessa configurabilità della fattispecie di truffa em2r-gono ictu ocu/i e sono quindi suscettibili di emendare il giudizio di responsabiliti.

La corposa documentazione (corrispondenza e assegni circolari) concE mente le svariate operazioni di rimborso a clienti effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] di cui la Porcelluzzi era rappresentante legale è un elemento del tutto distonico r spetto alla ritenuta azione fraudolenta.

La raccomandata con la quale la persona offesa aveva esercitato il ci ritto di recesso con richiesta di rimborso del prezzo pagato in contrassegno all'Etto del ritiro della merce non risulta essere stata mai consegnata a [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie Porcelluzzi, sicchè la mancata restituzione del prezzo - posta a fondameito del giudizio di responsabilità - era adempimento impossibile.

La Corte di appello ha affermato al riguardo che la eventuale restituziene del denaro pagato rappresenta un post factum punibile, cioè un evento suc:essivo alla realizzazione del denaro e quindi, anche ove ricorrente, del tutto irrilevante, così incorrendo in error in iudicando e cioè effettuando una ''opinata anticipazione" del tempus commissi delicti al momento della conclusi( ne del contratto di acquisto anziché a quello del conseguimento del profit:o con corrispondente altrui danno.

La documentazione relativa al recesso esercitato da un'altra cliente della [OSCURATO:PERSONA] dimostrava che tale operazione poteva essere effettuata contattando il numero internazionale che, invece, la sentenza di condannE aveva indicato come recapito dagli ingenti costi e a cui nessuno rispondeva.

Le ricevute fiscali di versamento delle ritenute d'acconto delle dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] dimostrano che tale società non era fittizia.

La documentazione allegata comprova altresì che l'autorità garante della concorrenza e del mercato aveva respinto la richiesta di Federconsurnntori di sospendere la pubblicità inerente alla attività promozionale svolta dalla Si ithesis Sistem in quanto ritenuta non idonea a trarre in inganno. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

2. Non può trovare accoglimento il primo motivo di doglianza con il c uale si deduce la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen. perché la Corte di appello, in sede di vaglio preliminare dell'istanza, avrebbe di fatto svolto un apprezziimento sul merito del giudizio che avrebbe dovuto essere, invece, effettuE to nel contradditorio tra le parti.

2.1. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di leg ttimità l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza CI sersi dell'art. 634 cod. proc. pen. è legittima quando le ragioni poste a suo fondilmento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del g udizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente la concreta capaci à delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio.

Il vizio di manifesta infondatezza, previsto dall' art. 634 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità della relativa richiesta, deve quindi essere collegato alla palese inidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione.

Diversamente opinando, ne deriverebbe un'indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore hz inteso tenere del tutto differenziati: il primo, quale filtro necessario per evi are la proposizione di istanze pretestuose e palesemente infondate, così da ev I are un inutile dispendio di attività giurisdizionale, il secondo, volto a garartire al ricorrente l'acquisizione, nel contraddittorio delle parti, delle prove ritenute, sul piano astratto, in grado di sovvertire l'esito del giudizio già concluso (Se; .. 1, n. 40815 del 14/10/ 2010, Ferorelli, Rv. 248463; Sez. 6, n. 18818 del 08/0:12013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255477; Sez. 2, n. 11453 del 10/03/2015, Riselli, Rv. 233162; Sez. 5, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810; Sez. 5, n. 43565 del 21/06/2029, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2777538; Sez. 2 n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422; il principio della struttura bifasica - rescindente la prima e rescissoria la seconda- della procedura di revisione risale alla pronuncia Se U. n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040).

Tuttavia, anche nella fase rescindente, è richiesta una delibaziope non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolc ere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali evident profili di inaffidabilità, non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, ol::re che di non decisività riscontrabili ictu °cui/ delle allegazioni poste a foncliimento dell'impugnazione straordinaria; la valutazione preliminare circa la ammiss bilità e la non manifesta infondatezza della richiesta fondata su prove nuove implica anche la necessità di una comparazione, sia pure superficiale, tra le stesse e qulle già acquisite nel processo di cognizione e quindi la idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare -ove eventualmente accertati- che il condannato, all'esito del riesame di tutte le prove già esistenti, unitamente a quelle nuove introdo:te con l'istanza di revisione, potrebbe essere prosciolto nella futura fase rescissori 3 (Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253437; Sez. 6, n. 20C22 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, n. 15403 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Molinari, Rv 2 i0563; Sez. 5, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810, in motivazione; Sez. 5, n. 26579 del 21/02/2018, G., Rv. 273228; Sez. 5 n. 1969 del 20/11/2020, F., Rv. 280405).

2.2. I principi richiamati sono stati rispettati nel caso di specie dalla C orte di appello che ha legittimamente valutato l'immediata inconferenza, rispetto all'impianto probatorio già esistente, delle prove dedotte come "r UOVe", verificandone anche l'incapacità a disarticolare o comunque a sce fire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni.

In particolare, il collegio si è espresso, con riferimento agli elementi irli rodotti con l'istanza di revisione, in termini di irrilevanza già sul piano astratto di tali deduzioni poiché non idonee - ove comparate con il compendio probatorio valutato dal giudice di cognizione - a sostenere un giudizio di merito in una futura fase rescissoria e, quindi, a demolire il giudizio di responsabilità (pagine 5 e 6 dell'ordinanza impugnata).La Corte di appello non ha dunque esorbitato dal perimetro della valu azione consentita ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. 3.

Infondato è anche il secondo profilo di doglianza con 'il quale si ,leduce l'erronea valutazione da parte della Corte territoriale degli elementi di prova introdotti con l'istanza di revisione (e rinvenuti solo successivamente alla sentenza di condanna) che possiedono il carattere della novità e le cui potenzialità di emenda del giudizio di responsabilità emergerebbero ictu ocu/i con riferimento alla integrazione della fattispecie di truffa e, in ogni caso, alla estraneita della Porcelluzzi.

3.1. Va premesso che la declaratoria di inammissibilità della richii2sta di revisione per essere le nuove prove palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna si so_trae a censure di legittimità, allorchè sia fondata su una motivazione adegu3ta ed immune da vizi logici (Sez.3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690; Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, L., Rv. 280405).

Va anche ricordato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la valutazione delle nuove prove di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., non può prescindere dal complesso degli elementi - processualmente utilizzabil - già accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiarne e comp ararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute o scoperte dopo la condanna e, quindi, l'idoneità di tale acquisizione a disarticolare il giudizio di respon ;abilità (Sez. 5, n. 38276 del 19/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 267786; Sez. 2 n. 3599 del 23/05/2019, Cannatà, Rv. 277072; Sez. 5, n. 43565 del 21/06/2019, Nikolli , Rv. 277538; Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, Dessolis, Rv. 275619).

3.2. Posti tali principi, si rileva che la Corte di appello, con motHazione puntuale ed esente da vizi logici o giuridici (pagg. 5 e 6 dell'ordinanza impujnata), ha condotto la verifica necessaria sulla astratta inidoneità delle prove (asseritamente nuove) offerte con l'istanza di revisione, sia in via autono ra che in uno con gli altri elementi probatori presenti al processo, a scalfire l'affermazione di colpevolezza.

Si è evidenziato, in particolare, che gli elementi introdotti erano palest.Tnente non decisivi a destrutturare il giudizio di fondatezza della statuizione di condanna.

Quelli volti a dimostrare che la Porcelluzzi non potesse essere stata la dor na che aveva intrattenuto rapporti telefonici con la vittima della truffa non erano i ionei a contrastare il dato principale sul quale si fondava il giudizio di condanna , individuabile per la qualifica di rappresentante legale dell'azienda ed il vincolo coniugale con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] che rivestiva il ruolo di gestore di fatto Analogamente, doveva dirsi in relazione all'ulteriore diverso profilc, fatto valere nell'istanza, secondo cui il diritto di recesso era concretamente poss.; bile ed era stato effettivamente esercitato dalla persona offesa con invio di raccornz ndata, tuttavia mai consegnata ai due condannati i quale non avevano pertanto potuto restituire la somma corrisposta da quest'ultima, come abitualmente fattd dalla azienda tutte le volte in cui i clienti chiedevano il rimborso.

Sul punto l'orc inanza impugnata evidenzia correttamente, senza incorrere in alcun errore in iud cando, come invece sostiene la difesa, che tale documentata circostanza non incideva minimamente sulla avvenuta predisposizione di artifici e raggiri tramite i quali era stato conseguito un profitto indebito, sicchè l'eventuale restituzione del denaro pagato con contrassegno dalla persona offesa era semplicemente un post factum irrilevante rispetto alla perpetrazione del reato.

La Corte di appello ha dunque esaminato - nei limiti della delibazione sommaria consentita nella fase rescindente e senza incorrere in alcuna me nifesta illogicità - gli elementi allegati alla istanza di revisione e tutti incentrati, da un lato, sul tema della estraneità alla Porcelluzzi rispetto ai contatti telefonici con la persona offesa e, dall'altro, sul profilo attinente alla praticabilità del di -itto di recesso con conseguente rimborso della somma pagata.

La Corte territoriale non si è effettivamente espressa in ordine all'u tenore elemento rappresentato dal provvedimento emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato che aveva respinto la richiesta di sospensione a\ anzata dalla Federconsumatori del messaggio pubblicitario diffuso dalla Sinthesis !;istem.

Va tuttavia rilevato, da un lato, che tale documento non era allegé.to a la richiesta di revisione (sicchè non era in alcun modo valutabile nei suoi nffettivi contenuti) e, dall'altro, che lo stesso- prodotto solo con il presente ricorse - non afferma affatto- come invece sostengono i ricorrenti- che il messaggio pubb icitario in questione non aveva carattere ingannevole, bensì si limita semplicemente ad affermare l'insussistenza dei presupposti di gravità ed urgenza necessari per disporre la sospensione provvisoria dell'annuncio come richiesto dalla denunciante.

4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamen o delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Bologna, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate in data 18/09/2024 dal sostituto [OSCURATO:PERSONA] generale, Marilia di Nardo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in sede di vaglio preliminare ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen, ha dichiarato inamrrissibile l'istanza di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](?.sca in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Udine in data 26/06/2001 con la quale erano stati entrambi dichiarati responsabili, in concorso tra loro, del reato di truffa in danno di D'[OSCURATO:PERSONA] e condannati rispettivamente alla pena Ji mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa e di mesi quattro di reclusione E d euro 100,00 di multa. L'addebito era quello, rispettivamente nella loro qualità di amministntori di fatto e di diritto della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], di avere inviato a D'[OSCURATO:PERSONA], tramite posta e al costo di lire 79,900, un plico asseritilmente contenente materiale per lavoro di segretariato, anche a domicilio, ma ir realtà contenente tutt'altro, e di avere indicato nei documenti trasmessi un nuriero di telefono per eventuali reclami riconducibile ad un'isola dell'oceano Pacific o, così traendola in errore e procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite procuratore spec ale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo, ai sensi dell'art. 606 commé. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 630 lett. c), 631 e 634 cddice di rito; la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva, in primo luogo, il ricorrente che la Corte di appello ha esaminato l'istanza di revisione formulando una valutazione sul merito del giud ;lo che doveva essere svolto nel contradditorio delle parti poiché debordar te dal perimetro del preliminare vaglio di inammissibilità previsto dall'art. 634 cod. proc. pen. In secondo luogo, si deduce l'erronea valutazione da parte della Corte territoriale degli elementi di prova introdotti con l'istanza di revisione (e rinvenuti solo successivamente alla sentenza di condanna) che possiedono il carattere della novità e le cui potenzialità dimostrative di ciascuno in ordine sia alla est -aneità della Porcelluzzi che alla stessa configurabilità della fattispecie di truffa em2r-gono ictu ocu/i e sono quindi suscettibili di emendare il giudizio di responsabiliti. La corposa documentazione (corrispondenza e assegni circolari) concE mente le svariate operazioni di rimborso a clienti effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] di cui la Porcelluzzi era rappresentante legale è un elemento del tutto distonico r spetto alla ritenuta azione fraudolenta. La raccomandata con la quale la persona offesa aveva esercitato il ci ritto di recesso con richiesta di rimborso del prezzo pagato in contrassegno all'Etto del ritiro della merce non risulta essere stata mai consegnata a [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie Porcelluzzi, sicchè la mancata restituzione del prezzo - posta a fondameito del giudizio di responsabilità - era adempimento impossibile. La Corte di appello ha affermato al riguardo che la eventuale restituziene del denaro pagato rappresenta un post factum punibile, cioè un evento suc:essivo alla realizzazione del denaro e quindi, anche ove ricorrente, del tutto irrilevante, così incorrendo in error in iudicando e cioè effettuando una ''opinata anticipazione" del tempus commissi delicti al momento della conclusi( ne del contratto di acquisto anziché a quello del conseguimento del profit:o con corrispondente altrui danno. La documentazione relativa al recesso esercitato da un'altra cliente della [OSCURATO:PERSONA] dimostrava che tale operazione poteva essere effettuata contattando il numero internazionale che, invece, la sentenza di condannE aveva indicato come recapito dagli ingenti costi e a cui nessuno rispondeva. Le ricevute fiscali di versamento delle ritenute d'acconto delle dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] dimostrano che tale società non era fittizia. La documentazione allegata comprova altresì che l'autorità garante della concorrenza e del mercato aveva respinto la richiesta di Federconsurnntori di sospendere la pubblicità inerente alla attività promozionale svolta dalla Si ithesis Sistem in quanto ritenuta non idonea a trarre in inganno. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. Non può trovare accoglimento il primo motivo di doglianza con il c uale si deduce la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen. perché la Corte di appello, in sede di vaglio preliminare dell'istanza, avrebbe di fatto svolto un apprezziimento sul merito del giudizio che avrebbe dovuto essere, invece, effettuE to nel contradditorio tra le parti. 2.1. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di leg ttimità l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza CI sersi dell'art. 634 cod. proc. pen. è legittima quando le ragioni poste a suo fondilmento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del g udizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente la concreta capaci à delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio. Il vizio di manifesta infondatezza, previsto dall' art. 634 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità della relativa richiesta, deve quindi essere collegato alla palese inidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione. Diversamente opinando, ne deriverebbe un'indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore hz inteso tenere del tutto differenziati: il primo, quale filtro necessario per evi are la proposizione di istanze pretestuose e palesemente infondate, così da ev I are un inutile dispendio di attività giurisdizionale, il secondo, volto a garartire al ricorrente l'acquisizione, nel contraddittorio delle parti, delle prove ritenute, sul piano astratto, in grado di sovvertire l'esito del giudizio già concluso (Se; .. 1, n. 40815 del 14/10/ 2010, Ferorelli, Rv. 248463; Sez. 6, n. 18818 del 08/0:12013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255477; Sez. 2, n. 11453 del 10/03/2015, Riselli, Rv. 233162; Sez. 5, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810; Sez. 5, n. 43565 del 21/06/2029, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2777538; Sez. 2 n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422; il principio della struttura bifasica - rescindente la prima e rescissoria la seconda- della procedura di revisione risale alla pronuncia Se U. n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040). Tuttavia, anche nella fase rescindente, è richiesta una delibaziope non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolc ere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali evident profili di inaffidabilità, non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, ol::re che di non decisività riscontrabili ictu °cui/ delle allegazioni poste a foncliimento dell'impugnazione straordinaria; la valutazione preliminare circa la ammiss bilità e la non manifesta infondatezza della richiesta fondata su prove nuove implica anche la necessità di una comparazione, sia pure superficiale, tra le stesse e qulle già acquisite nel processo di cognizione e quindi la idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare -ove eventualmente accertati- che il condannato, all'esito del riesame di tutte le prove già esistenti, unitamente a quelle nuove introdo:te con l'istanza di revisione, potrebbe essere prosciolto nella futura fase rescissori 3 (Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253437; Sez. 6, n. 20C22 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, n. 15403 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Molinari, Rv 2 i0563; Sez. 5, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810, in motivazione; Sez. 5, n. 26579 del 21/02/2018, G., Rv. 273228; Sez. 5 n. 1969 del 20/11/2020, F., Rv. 280405). 2.2. I principi richiamati sono stati rispettati nel caso di specie dalla C orte di appello che ha legittimamente valutato l'immediata inconferenza, rispetto all'impianto probatorio già esistente, delle prove dedotte come "r UOVe", verificandone anche l'incapacità a disarticolare o comunque a sce fire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni. In particolare, il collegio si è espresso, con riferimento agli elementi irli rodotti con l'istanza di revisione, in termini di irrilevanza già sul piano astratto di tali deduzioni poiché non idonee - ove comparate con il compendio probatorio valutato dal giudice di cognizione - a sostenere un giudizio di merito in una futura fase rescissoria e, quindi, a demolire il giudizio di responsabilità (pagine 5 e 6 dell'ordinanza impugnata).La Corte di appello non ha dunque esorbitato dal perimetro della valu azione consentita ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. 3. Infondato è anche il secondo profilo di doglianza con 'il quale si ,leduce l'erronea valutazione da parte della Corte territoriale degli elementi di prova introdotti con l'istanza di revisione (e rinvenuti solo successivamente alla sentenza di condanna) che possiedono il carattere della novità e le cui potenzialità di emenda del giudizio di responsabilità emergerebbero ictu ocu/i con riferimento alla integrazione della fattispecie di truffa e, in ogni caso, alla estraneita della Porcelluzzi. 3.1. Va premesso che la declaratoria di inammissibilità della richii2sta di revisione per essere le nuove prove palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna si so_trae a censure di legittimità, allorchè sia fondata su una motivazione adegu3ta ed immune da vizi logici (Sez.3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690; Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, L., Rv. 280405). Va anche ricordato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la valutazione delle nuove prove di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., non può prescindere dal complesso degli elementi - processualmente utilizzabil - già accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiarne e comp ararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute o scoperte dopo la condanna e, quindi, l'idoneità di tale acquisizione a disarticolare il giudizio di respon ;abilità (Sez. 5, n. 38276 del 19/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 267786; Sez. 2 n. 3599 del 23/05/2019, Cannatà, Rv. 277072; Sez. 5, n. 43565 del 21/06/2019, Nikolli , Rv. 277538; Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, Dessolis, Rv. 275619). 3.2. Posti tali principi, si rileva che la Corte di appello, con motHazione puntuale ed esente da vizi logici o giuridici (pagg. 5 e 6 dell'ordinanza impujnata), ha condotto la verifica necessaria sulla astratta inidoneità delle prove (asseritamente nuove) offerte con l'istanza di revisione, sia in via autono ra che in uno con gli altri elementi probatori presenti al processo, a scalfire l'affermazione di colpevolezza. Si è evidenziato, in particolare, che gli elementi introdotti erano palest.Tnente non decisivi a destrutturare il giudizio di fondatezza della statuizione di condanna. Quelli volti a dimostrare che la Porcelluzzi non potesse essere stata la dor na che aveva intrattenuto rapporti telefonici con la vittima della truffa non erano i ionei a contrastare il dato principale sul quale si fondava il giudizio di condanna , individuabile per la qualifica di rappresentante legale dell'azienda ed il vincolo coniugale con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] che rivestiva il ruolo di gestore di fatto Analogamente, doveva dirsi in relazione all'ulteriore diverso profilc, fatto valere nell'istanza, secondo cui il diritto di recesso era concretamente poss.; bile ed era stato effettivamente esercitato dalla persona offesa con invio di raccornz ndata, tuttavia mai consegnata ai due condannati i quale non avevano pertanto potuto restituire la somma corrisposta da quest'ultima, come abitualmente fattd dalla azienda tutte le volte in cui i clienti chiedevano il rimborso. Sul punto l'orc inanza impugnata evidenzia correttamente, senza incorrere in alcun errore in iud cando, come invece sostiene la difesa, che tale documentata circostanza non incideva minimamente sulla avvenuta predisposizione di artifici e raggiri tramite i quali era stato conseguito un profitto indebito, sicchè l'eventuale restituzione del denaro pagato con contrassegno dalla persona offesa era semplicemente un post factum irrilevante rispetto alla perpetrazione del reato. La Corte di appello ha dunque esaminato - nei limiti della delibazione sommaria consentita nella fase rescindente e senza incorrere in alcuna me nifesta illogicità - gli elementi allegati alla istanza di revisione e tutti incentrati, da un lato, sul tema della estraneità alla Porcelluzzi rispetto ai contatti telefonici con la persona offesa e, dall'altro, sul profilo attinente alla praticabilità del di -itto di recesso con conseguente rimborso della somma pagata. La Corte territoriale non si è effettivamente espressa in ordine all'u tenore elemento rappresentato dal provvedimento emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato che aveva respinto la richiesta di sospensione a\ anzata dalla Federconsumatori del messaggio pubblicitario diffuso dalla Sinthesis !;istem. Va tuttavia rilevato, da un lato, che tale documento non era allegé.to a la richiesta di revisione (sicchè non era in alcun modo valutabile nei suoi nffettivi contenuti) e, dall'altro, che lo stesso- prodotto solo con il presente ricorse - non afferma affatto- come invece sostengono i ricorrenti- che il messaggio pubb icitario in questione non aveva carattere ingannevole, bensì si limita semplicemente ad affermare l'insussistenza dei presupposti di gravità ed urgenza necessari per disporre la sospensione provvisoria dell'annuncio come richiesto dalla denunciante. 4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamen o delle spese processua
Sentenza Cassazione n. 01193/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris