CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 dicembre 2021
Cassazione n. 33870/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.2375-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 180/21 della [OSCURATO:PERSONA] di MATERA, depositata il 20/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. Ric. 2022 n. 02375 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Premesso che: 1. la CTP di Matera, con ordinanza 20.12.2021, n.180 ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa avente ad oggetto impugnazione dell'avviso di accertamento n. TC501AG01270/2018, emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socio di Sportella srl, con il quale veniva recuperata, per l'anno 2013, maggiore Irpef, add.com . e add. prov., in applicazione della presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili accertati in capo alla detta società a ristretta base partecipativa, in forza del presupposto avviso n.TVF031204337. Nei confronti di questo ultimo avviso era stata promossa (preventivamente) impugnazione avanti alla CTP di Bari. La cancellazione della causa dal ruolo è stata disposta dalla CTP di Matera sulla ritenuta identità tra le due cause ("rilevato che la presente causa è stata proposta davanti al giudice tributario di Bari, precedentemente adito ... dichiara la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo"); 2.il contribuente ha impugnato la predetta statuizione con regolamento di competenza deducendo la violazione degli degli artt. 39 c.p.c. e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; 3. l'Agenzia delle Entrate si è costituita: 4.Ia Procura Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso; considerato che: 1. questa Corte ha già evidenziato che:"In tema di contenzioso tributario, del d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 4, secondo cui "non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza" - è inserito in un complesso normativo, integrante microsist:ema, contenuto nel d.lgs. 546/92 artt. 4 e 5, che riguarda la disciplina della competenza, essenzialmente per territorio, delle commissioni tributarie, e si riferisce soltanto alle questioni che queste possono essere chiamate a rendere in ordine a tale competenza. Pertanto, in conformità all'esigenza di tutelare i diritti fondamentali garantiti dall'art. 24 Cost., comma 1, e art. 111 Cost., comma 2, e art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, deve ritenersi che la norma sopra citata non esclude la proposizione del regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art.295 cod. proc. civ., impugnazione senz'altro ammissibile alla stregua del combinato disposto del D.I.gs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 42 cod. proc. civ." (Sez.5, Ordinanza n.11140 del 26/05/2005, Rv. 581258). Anche nella specie di causa deve perciò ritenersi ammissibile l'impugnazione proposta sotto forma di regolamento di competenza, atteso che il giudicante ha fatto applicazione della previsione dell'art.39 c.p.c. al di fuori dei casi nei quali la declaratoria di litispendenza vale a regolare conflitti territoriali tra organi della stessa giurisdizione; 2. il motivo di ricorso è centrato sul fatto che il giudice del merito -nel fare applicazione della norma dell'art. 39 c.p.c.- ha erroneamente ritenuto che tra la causa proposta contro l'avviso emesso nei confronti della società Sportella e la successiva causa proposta contro l'avviso, conseguente al primo, emesso nei confronti dell'odierno ricorrente vi fosse identità; 3. la censura è fondata. L'istituto della litispendenza consiste nella contemporanea pendenza di più processi relativi alla stessa causa. Tra la causa contro l'avviso di accertamento relativo ad utili extracontabili della società a ristretta base sociale e la causa contro l'avviso di accertamento per maggior reddito presuntivo da partecipazione non vi è identità trattandosi di cause aventi ad oggetto atti diversi, relativi a soggetti diversi e ad imposte diverse. Vi è invece un rapporto di pregiudizialità; 4. pertanto il ricorso deve essere accolto con la conseguente declaratoria di nullità dell'ordinanza qui impugnata e la rimessione della lite alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera, in diversa composizione, anche per le spese di questo procedimento; P.Q.M la Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera anche per le spese di questo procedimento. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 202