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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 11643/2022

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 22/01/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha formulato, ex art. 46 cod. proc. pen., richiesta di rimessione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Lecce; ritenuto che la richiesta è inammissibile, poiché non risulta notificata, a cura del richiedente, alle altre parti.

Adempimento previsto dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità ex art. 46, comma 2, cod. proc. pen.

Considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 46, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Stef4k-i Palla [OSCURATO:PERSONA] CAr' -LLERIA , 30 MA 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 22/01/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha formulato, ex art. 46 cod. proc. pen., richiesta di rimessione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Lecce; ritenuto che la richiesta è inammissibile, poiché non risulta notificata, a cura del richiedente, alle altre parti. Adempimento previsto dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità ex art. 46, comma 2, cod. proc. pen. Considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 46, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Stef4k-i Palla [OSCURATO:PERSONA] CAr' -LLERIA , 30 MA 20
Sentenza Cassazione n. 11643/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris