CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 07047/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10123/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. R.L. , elettivamente domiciliat a in Roma , V ia Sebino , 11, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. L AZIO , n. 5511 /20 1 5 , depositata il 22/10/2015; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenze in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettatol’appello dalla medesima proposto avverso la senten za con la qualela C.t.p. di Roma aveva , a propria, volta rigetta to il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta2006, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito ai fini Ires, Irap ed Iva. 2. La C.t.r., dopo aver rilevato che l’appellante aveva riproposto in sede di gravame la questione della mancata allegazione all’avviso di accertamento della «documentazione di supporto», rilevava che, per costante giurisprudenza, l’adempimento non era necessario nel caso, ritenuto ricorrente nella fattispecie in esame, i n cui i documenti in contestazione fossero conosciuti o conoscibili dal contribuente. Aggiungeva che, nel la specie , si trattava di atti provenienti direttamente dalla società e riferibili ad operazioni commerciali con i clienti. 3. L’Agenzia delle Entrate, che non si è difesa a mezzo di tempestivo controricorso, ha depositato «atto di costituzione» al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale. Considerato che: 1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’allegazione della «documentazione di supporto» non è richiesta quando i documenti in contestazione sono facilmente conoscibili da parte del Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 contribuente.Assume che l’assunto non rispettale le «linee guida»della giurisprudenza di legittimità. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Per orientamento consolidato della Corte , l'o bbligo di motivazione di cui all'art. 7 legge n. 212 del 2000 può essere adempiuto anche per relationem, cioè mediante il riferimento a d elementi di fatto risultanti da altri atto o documenti (Cass. 25/07/2012, n. 13110). Ciò a condizione che ricorra una delle evenienze espressamente menzionate anche dall’art. 42d .P.R. n. 600 del 1973, edall’art. 56 d .P.R. n. 633 del 1972, e cioè: 1) ch e gli atti o documenti richiamati siano allegati all'atto notificato; 2) che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale.Per tale deve intendere l'insieme di quelle parti dell'atto o del documento (oggetto, contenuto e destinatari) che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato (Cass. 24/07/2018, n. 19615). Si è ulteriormente precisato che l’onere di allegazione è limitato ai documenti nonconosciuti né ricevuti dal contribuente e costi tuenti ilpresupposto dell'atto impositivo , al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa (Cass. 10/07/2020, n. 14723, Cass. 19/11/2019, n. 29968). Stabilire se, in concreto, la motivazione dell’atto impositivo risponda o no ai requisiti di validità è compito del giudice di merito e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso (Cass. 08/11/2022, n. 32773, Cass.07/10/2020, n. 21556, Cass. 19/04/2013, n. 9582) 2.2. La C.t.r. si è attenuta ai principi di diritto riportati ed ha congruamente motivato la decisione, precisando che i documenti in contestazione, puntualmente indicati in sentenza, erano conosciuti o Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 facilmente conoscibili dal contribuente in quanto si trattava «di atti provenienti dalla stessa società o riferibili ad operazioni commerciali con i clienti» e, in particolare, della comunicazione annuale IVA dell’elenco clienti/fornitori, di contratti di locazione stipulati, di fatture. 2.3. Detta argomentazione, con la quale la C.t.r. ha adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali doveva escludersi il difetto di motivazione dell’atto impositivo impugnato, non risulta attinta dal ricorso per cassazione che nemmeno indica quale specifico atto, tra quelli posti a fondamento della pretesa tributaria, non sarebbe stato allegato e non fosse conosciuto o conoscibile, così da risultarne leso il diritto di difesa. 3. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 4. Non dove provvedersi sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’Agenzia della Entrate. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst