CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25475/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eper l’annullamento con rinvio in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria difensiva e le conclusioni rassegnate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] FabioRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro dichiarava inammissibili pergenericità gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Catanzaro in data 9 maggio 2024, che aveva riconosciuto gli imputati colpevoli,ciascuno, dell’abusiva occupazione di un alloggio di edilizia popolare, condannandoli alla penaritenuta di giustizia.2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, enunciando i motivi diseguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173, disp.att. cod.proc.pen.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Santina2.1 La violazione degli artt. 581,comma 1-bis, cod.proc.pen. e 591 cod.proc.pen.Secondo il difensore la Corte territoriale non ha correttamente applicato i principi cheregolano la specificità dell’impugnazione, trascurando che per costante giurisprudenza dettorequisito è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimentoimpugnato e omettendo di considerare che nella specie le doglianze formulate erano indirizzatea confutare gli argomenti esposti nella sentenza di primo grado.2.2 La violazione degli artt. 157 e 159 cod.pen. per aver qualificato come generica ecomunque manifestamente infondata l’eccezione di prescrizione senza conformarsi ai principidettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di reati permanenti.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Buccino3. Violazione degli artt. 581-bis e 591 cod.proc.pen. Manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione con cui la Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello pergenericità, con conseguente violazione del principio di conservazione degli atti processuali e deldiritto di difesa.Il difensore deduce che la sentenza impugnata ha assertivamente ritenuto la genericità delledoglianze difensive nonostante dall’esame dell’atto di appello emerga lo specifico confronto conle risultanze probatorie e la critica alla valutazione effettuata dal primo giudice. La Corte di meritoha, inoltre, erroneamente valorizzato ai fini della declaratoria di inammissibilità l’asserita assenzadell’imputato nel corso del giudizio di primo grado sebbene il ricorrente sia comparso all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] e successivamente abbia reso spontanee dichiarazioni. A seguito dell’operatotravisamento il [OSCURATO:PERSONA] è stato privato del diritto ad un secondo giudizio di merito. Infatti, pereffetto della lettura formalistica adottata dai giudici d’appello, è stato pretermesso l’esame delledoglianze difensive e compromessa l’effettività del diritto di difesa.3.1 La violazione degli artt. 157, 159 cod.pen. e connessa manifesta illogicità dellamotivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto generica e manifestamente infondatal’eccezione di prescrizione sollevata in sede di gravame senza affrontare il problema dellacessazione della permanenza.3.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 121, 585, comma 4, 591e 581 cod.proc.pen. Omessa valutazione della memoria depositata e degli atti allegati. Erroneaapplicazione del termine di cui all’art. 585, comma 4, cod.proc.pen. ad un atto difensivo atipicocon conseguente violazione del diritto di difesa e travisamento della prova per omissione.Secondo il difensore l’estensione della declaratoria di inammissibilità alle doglianze nuovecontenute nella memoria deposita il 29/11/2025 omette di considerare che il tenore dell’art. 121cod.proc.pen. sancisce un diritto difensivo non soggetto a termini di decadenza e nella specie loscritto difensivo non introduceva motivi nuovi ma illustrava e documentava i motivi già dedotticon allegazione di documenti di valenza decisiva, la cui mancata acquisizione e valutazioneintegra una violazione del diritto alla prova dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento. La giurisprudenza di legittimità, già inepoca precedente la novella di cui all’art. 581,comma 1-bis cod.proc.pen., aveva autorevolmentechiarito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificitàdei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispettoalle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restandoche tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale allaspecificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato,precisando, tuttavia, che il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi propostinon può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile- alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01).1.1 La Corte territoriale è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità degli appellisull’assunto che gli atti di gravame risultano generici e scarsamente argomentati. Tuttavia ciò hafatto affrontando in termini di manifesta infondatezza l’eccezione di prescrizione proposta dairicorrenti, in ordine alla quale il giudizio di genericità appare scarsamente conferente, trattandosidi prospettazione che imponeva di verificare l’eventuale interruzione della permanenza inpresenza di una fattispecie di durata, contestata con espresso riguardo alla data di accertamentodel reato. L’esistenza di un solo motivo d’appello non riconducibile alla categoria sanzionatadall’art. 581,comma 1-bis, cod.proc.pen. avrebbe dovuto indurre la Corte d’Appello a trattarenel merito le doglianze devolute, dando conto nel corpo della motivazione dei singoli profili affettida aspecificità e quindi originariamente inammissibili, opportunamente differenziando leposizioni processuali e i relativi atti propulsivi, di diverso spessore e consistenza confutativa.1.2 Tanto basta a dar conto della non corretta applicazione nella specie dei principi affermatisul tema dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice d'appello può dichiararel'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità "intrinseca",ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quellaseguita nella decisione impugnata, o di specificità "estrinseca", ossia non siano correlati alleragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anchemanifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali,Rv. 288005 – 01; n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv. 278859 – 01; Sez. 4, n. 36533 del15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01).1.3 Deve aggiungersi per debito di completezza in relazione al terzo motivo del ricorsoBuccino che questa Corte ha reiteratamente affermato in materia di impugnazioni chel'indicazione di motivi generici nel ricorso in appello non può essere superata mediantel'integrazione effettuata a mezzo di memorie presentate in sede di discussione o di motiviaggiunti depositati nei termini di legge (Sez. 5, n. 2425 del 31/10/2024, dep. 2025, Barbato,Rv. 287496 – 02; Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Rv. 260851 – 01). Infatti, gli atti chepongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono daconsiderare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi siapplica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con laconseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoriadifensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questionidevolute con l'impugnazione (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076 – 01;Sez. 1, n. 34461 del 10/03/2015, Pica, Rv. 264493 – 01).2. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per il giudizio. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio.Così deciso in Roma il 5 Giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]