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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 25058/2022

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ORDINANZA sul ricorso 18687-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, ANTONINO 1608 SGROI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già E.T.R. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 5403/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/07/2015 R.G.N. 7868/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 22 luglio 2015, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato la cartella esattoriale con cui era stato ingiunto a [OSCURATO:SOCIETA]. di pagare all'INPS somme per sgravi contributivi indebitamente fruiti; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avversa impugnazione per decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c.; che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] che, con memoria dep. ex art. 378 c.p.c., l'Istituto ricorrente ha avversato l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per cassazione sul rilievo che, a seguito dell'avvenuta comunicazione dell'irreperibilità del difensore domiciliatario di [OSCURATO:SOCIETA]. (4 agosto 2016), si sarebbe attivato "senza superare oltremodo il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.", provvedendo a richiedere la nuova notifica "il 9 settembre 2016, anziché il 5 settembre 2016 (giorno di scadenza dei trenta giorni dalla data del 4 agosto 2016 [...])" (cfr. pag. 4 della memoria cit.); che le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero precisato che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, deve riattivare il processo notificatorio 3 k con immediatezza onde conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art.325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass.

S.U. n. 14594 del 2016, cui hanno dato seguito numerose conformi: cfr. da ult.

Cass. n. 17577 del 2020); che, nella specie, l'INPS si è limitato a dedurre che "tutta la complessa attività di riattivazione del procedimento notificatorio (comprendente anche la richiesta alla competente cancelleria di codesta Ecc.ma Corte Suprema delle copie conformi del ricorso per cassazione già depositato con la nota di iscrizione a ruolo) si è dovuta espletare nel mese di agosto, in cui, com'è noto, l'attività giudiziaria subisce, nel complesso, notevoli rallentamenti" (così ancora la memoria ex art. 378 c.p.c., /oc. cit.); che tali affermazioni non possono affatto costituire prova rigorosa di una circostanza eccezionale che si sia frapposta quale impedimento oggettivo al riavvio del procedimento notificatorio, sia per la loro genericità che per l'assoluta mancanza di riscontri obiettivi circa le date in cui eventuali precedenti accessi alla Cancelleria di questa Corte non avrebbero sortito l'esito di guadagnare al notificante le copie necessarie per provvedere all'incombente; che, non avendo parte ricorrente tempestivamente provveduto a riavviare il procedimento notificatorio, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, irrilevante restando l'avvenuta notifica dell'impugnazione alla società concessionaria dei servizi di riscossione, rispetto alla quale, vertendosi in materia di opposizione a cartella esattoriale per omesso pagamento di contributi previdenziali, non è configurabile alcun litisconsorzio ex artt.331 e 332 c.p.c., essendo essa radicalmente sprovvista di legittimazione passiva (così Cass.

S.U. n. 7514 del 2022) e non essendo stata adottata, nei precedenti gradi di merito, alcuna statuizione sulle spese nei suoi confronti idonea a fondare una situazione di litisconsorzio anche soltanto processuale (arg. ex Cass. n. 1502 del 2005); che, avuto riguardo alla circostanza che la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, alla quale s'è data qui continuità, è intervenuta in data 15 luglio 2016, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 18687-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, ANTONINO 1608 SGROI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già E.T.R. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 5403/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/07/2015 R.G.N. 7868/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 22 luglio 2015, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato la cartella esattoriale con cui era stato ingiunto a [OSCURATO:SOCIETA]. di pagare all'INPS somme per sgravi contributivi indebitamente fruiti; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avversa impugnazione per decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c.; che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] che, con memoria dep. ex art. 378 c.p.c., l'Istituto ricorrente ha avversato l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per cassazione sul rilievo che, a seguito dell'avvenuta comunicazione dell'irreperibilità del difensore domiciliatario di [OSCURATO:SOCIETA]. (4 agosto 2016), si sarebbe attivato "senza superare oltremodo il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.", provvedendo a richiedere la nuova notifica "il 9 settembre 2016, anziché il 5 settembre 2016 (giorno di scadenza dei trenta giorni dalla data del 4 agosto 2016 [...])" (cfr. pag. 4 della memoria cit.); che le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero precisato che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, deve riattivare il processo notificatorio 3 k con immediatezza onde conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art.325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. S.U. n. 14594 del 2016, cui hanno dato seguito numerose conformi: cfr. da ult. Cass. n. 17577 del 2020); che, nella specie, l'INPS si è limitato a dedurre che "tutta la complessa attività di riattivazione del procedimento notificatorio (comprendente anche la richiesta alla competente cancelleria di codesta Ecc.ma Corte Suprema delle copie conformi del ricorso per cassazione già depositato con la nota di iscrizione a ruolo) si è dovuta espletare nel mese di agosto, in cui, com'è noto, l'attività giudiziaria subisce, nel complesso, notevoli rallentamenti" (così ancora la memoria ex art. 378 c.p.c., /oc. cit.); che tali affermazioni non possono affatto costituire prova rigorosa di una circostanza eccezionale che si sia frapposta quale impedimento oggettivo al riavvio del procedimento notificatorio, sia per la loro genericità che per l'assoluta mancanza di riscontri obiettivi circa le date in cui eventuali precedenti accessi alla Cancelleria di questa Corte non avrebbero sortito l'esito di guadagnare al notificante le copie necessarie per provvedere all'incombente; che, non avendo parte ricorrente tempestivamente provveduto a riavviare il procedimento notificatorio, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, irrilevante restando l'avvenuta notifica dell'impugnazione alla società concessionaria dei servizi di riscossione, rispetto alla quale, vertendosi in materia di opposizione a cartella esattoriale per omesso pagamento di contributi previdenziali, non è configurabile alcun litisconsorzio ex artt.331 e 332 c.p.c., essendo essa radicalmente sprovvista di legittimazione passiva (così Cass. S.U. n. 7514 del 2022) e non essendo stata adottata, nei precedenti gradi di merito, alcuna statuizione sulle spese nei suoi confronti idonea a fondare una situazione di litisconsorzio anche soltanto processuale (arg. ex Cass. n. 1502 del 2005); che, avuto riguardo alla circostanza che la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, alla quale s'è data qui continuità, è intervenuta in data 15 luglio 2016, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. C
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