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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 11741/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23376/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] spa, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Roma ed [OSCURATO:PERSONA] di Chieti, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio del primo, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], presso la quale è el.dom.to, come da procura in atti; domiciliato ex lege presso la cancelleria della Corte di Cassazione, P.za Cavour, Roma. -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] n. 579/21 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: §

1. Sardaleasingspa ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittime n.46 ingiunzioni per tassa automobilistica 2014 in relazione a veicoli dalla ricorrente concessi in locazione finanziaria ai propri clienti. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che –in base al combinato disposto di cui agli artt. 7 l. 99/09, 9 bis d.l. 78/2015 conv.in l. 125/15 e 10 d.l. 113/2016 conv.in l. 160/16 - la soggettività passiva tributaria per la tassa automobilistica anno 2014 gravasse, in solido con l’utilizzatore, anche sulla società di leasing concedente, e ciò secondo quanto stabilito dalla S.C. con sent.n.13131/19, riportata in massima.

La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che §

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza per contraddittorietà, incomprensibilità e mera apparenza di motivazione, dal momento che la Commissione tributaria regionale, pur dopo aver ritenuto di porre a fondamento della propria decisione il riportato indirizzo di cui in Cass.n. 13131/19, ha poi rigettato l'appello della società, di fatto decidendo, senza altra motivazione, in senso esattamente opposto all'indirizzo richiamato.

Con il secondo motivodi ricorso società si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione della disciplina in materia di soggettività passiva della tassa automobilistica in caso di locazione finanziaria (applicabile nell'annualità 2014), dal momento che l'abrogazione da parte dell'articolo 10, co. 6 e 7, d.l. 113/16, conv.l.160/16, della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 9 bis d.l. 78/15, secondo la quale l'articolo 5 comma 32 d.l. 953/82, come modificato dall'articolo 7, co. 2^ l.99/09, doveva essere interpretato nel senso che, in caso di locazione finanziaria, il soggetto tenuto al pagamento della tassa era esclusivamente l'utilizzatore (dunque non anche, neppure in via solidale, la società concedente), prendeva effetto a decorrere dal 1^ gennaio 2016; sicché per l'annualità 2014, dedotta in giudizio, la suddetta norma di interpretazione autentica continuava ad esplicare effetto, con conseguente esclusione di legittimazione passiva in capo a [OSCURATO:SOCIETA] (la quale d’altra parte, com'era pacifico in causa, non aveva dato corso all'ipotesi legale residuale di pagamento cumulativo per conto dei clienti).

Ciò trovava conferma nell'interpretazione di legittimità e, appunto, anche nella menzionata sentenza Cass.n. 13131/19. §

3. [OSCURATO:PERSONA], costituitasi con controricorso, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, sul presupposto dell'avvenuto annullamento in autotutela delle ingiunzioni di pagamento relative alla tassa automobilistica per l'anno 2014 in capo alle società di leasing e, tra queste, delle ingiunzioni dedotte nel presente giudizio; ciò a seguito del consolidarsi del contrario indirizzo di legittimità e sulla base della allegata deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n.

XI/1941 del 22 luglio 2019. § 4.Come in effetti osservato dalla ricorrente in memoria, non vi sono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, dal momento che la ricorrente stessa ha insistito per l’accoglimento nel merito del ricorso e la condanna della Regione alla rifusione delle spese di lite per l’intero giudizio; ciò sul presupposto che la Regione non avesse né allegato la richiamata delibera abdicativa, né fornito la prova dell’effettivo annullamento in autotuteladelle ingiunzioni opposte.

Questa sola circostanza, appunto rappresentata dall’assenza di un’istanza concorde e congiunta di tutte le parti in causa circa l’effettiva cessazione dei presupposti della lite, impedisce di dare corso all’estinzione del processo per questa ragione.

Come affermato da questa Corte di legittimità (Cass.nn.2063/14; 5188/15 e numerose altre), la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti e, con ciò, la necessità della pronuncia del giudice; occorre quindi che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso.

In ambito tributario, in particolare, si è affermato (Cass.n. 5188/15 cit.) che: nel processo tributario, come in quello civile, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi.

Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione .

Ciò posto, va tuttavia rilevato il venir meno dell’interesse della società ricorrente a coltivare il giudizio e ad ottenere una pronuncia sul merito.

Contrariamente a quanto da essa argomentato, la Regione ha allegato al controricorso la delibera [OSCURATO:PERSONA]/1941 cit. con la quale, svolta la ricognizione del contenzioso in materia e preso atto dell’indirizzo di legittimità contrario alle tesi regionali, si è stabilito di autorizzare l’[OSCURATO:PERSONA] ed il competente Ufficio-Tributi a non più insistere nella pretesa ed a non più coltivare i giudizi pendenti, anche presso la Corte di Cassazione, con conseguente mandato di rinuncia ad essi.

Si è inoltre specificamente deliberato di chiudere il contenzioso attraverso l’annullamento degli atti impugnati e l’eventuale rimborso se gli stessi risultassero pagati .

E’ dunque inequivoca la rinuncia sostanziale e processuale alla pretesa impositiva da parte della Regione la quale, con la delibera GR in questione, ha denotato di nulla più avere a pretendere da [OSCURATO:SOCIETA] (inserita nell’elenco delle posizioni definite allegato alla delibera medesima) per le ingiunzioni opposte.

Va d’altra parte osservato che il riconoscimento, da parte della Regione, dell’infondatezza della pretesa impositiva è dipesa dall’affermarsi di un indirizzo interpretativo di legittimità che ha trovato ulteriore conferma anche dopo la delibera in esame, secondo cui (Cass.n. 4168/22): In tema di tassa automobilistica, l'art. 10 del d.l. n. 113 del 2016, conv. dalla l. n. 160 del 2016, abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, conv. dal l. n. 125 del 2015 - che per il passato individuava quale soggetto passivo esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l'ipotesi di responsabilità solidale della società di "leasing" espressamente prevista - ha reintrodotto, come confermato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2020, la medesima regola impositiva già ricavata dall'art. 7 della l. n. 99 del 2009, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit. l. n. 99) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. d.l. n. 113), con conseguente responsabilità esclusiva dell'utilizzatore.

In definitiva, la situazione che si è così venuta a creare depone per il venir meno dell’interesse ad agire della parte ricorrente, la cui affermazione di non debenza dei tributi richiesti ha trovato – come detto –riconoscimento formale da parte della Regione.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, fermo restando che questa pronuncia – proprio perché conseguente alla rinuncia all’imposizione sopravvenuta in corso di causa ed implicante l’annullamento degli atti impositivi – non determin a il passaggio in giudicato della sentenza CTR impugnata, sfavorevole alle ragioni di [OSCURATO:SOCIETA].

Quanto alle spese, se ne dispone la integrale compensazione, in ragione della originaria controvertibilità della questione interpretativa determinata dalla non lineare consecuzione di leggi, del definitivo consolidarsi in pendenza di giudizio del su richiamato indirizzo di legittimità nonché dell’atteggiamento processuale remissivo mostrato dalla Regione in controricorso.

L’esito della lite, comportantesì l’inammissibilità del ricorso ma per la suddetta peculiare evenienza, non comporta l’addebito alla ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23376/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] spa, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Roma ed [OSCURATO:PERSONA] di Chieti, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio del primo, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], presso la quale è el.dom.to, come da procura in atti; domiciliato ex lege presso la cancelleria della Corte di Cassazione, P.za Cavour, Roma. -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] n. 579/21 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: § 1. Sardaleasingspa ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittime n.46 ingiunzioni per tassa automobilistica 2014 in relazione a veicoli dalla ricorrente concessi in locazione finanziaria ai propri clienti. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che –in base al combinato disposto di cui agli artt. 7 l. 99/09, 9 bis d.l. 78/2015 conv.in l. 125/15 e 10 d.l. 113/2016 conv.in l. 160/16 - la soggettività passiva tributaria per la tassa automobilistica anno 2014 gravasse, in solido con l’utilizzatore, anche sulla società di leasing concedente, e ciò secondo quanto stabilito dalla S.C. con sent.n.13131/19, riportata in massima. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che § 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza per contraddittorietà, incomprensibilità e mera apparenza di motivazione, dal momento che la Commissione tributaria regionale, pur dopo aver ritenuto di porre a fondamento della propria decisione il riportato indirizzo di cui in Cass.n. 13131/19, ha poi rigettato l'appello della società, di fatto decidendo, senza altra motivazione, in senso esattamente opposto all'indirizzo richiamato. Con il secondo motivodi ricorso società si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione della disciplina in materia di soggettività passiva della tassa automobilistica in caso di locazione finanziaria (applicabile nell'annualità 2014), dal momento che l'abrogazione da parte dell'articolo 10, co. 6 e 7, d.l. 113/16, conv.l.160/16, della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 9 bis d.l. 78/15, secondo la quale l'articolo 5 comma 32 d.l. 953/82, come modificato dall'articolo 7, co. 2^ l.99/09, doveva essere interpretato nel senso che, in caso di locazione finanziaria, il soggetto tenuto al pagamento della tassa era esclusivamente l'utilizzatore (dunque non anche, neppure in via solidale, la società concedente), prendeva effetto a decorrere dal 1^ gennaio 2016; sicché per l'annualità 2014, dedotta in giudizio, la suddetta norma di interpretazione autentica continuava ad esplicare effetto, con conseguente esclusione di legittimazione passiva in capo a [OSCURATO:SOCIETA] (la quale d’altra parte, com'era pacifico in causa, non aveva dato corso all'ipotesi legale residuale di pagamento cumulativo per conto dei clienti). Ciò trovava conferma nell'interpretazione di legittimità e, appunto, anche nella menzionata sentenza Cass.n. 13131/19. § 3. [OSCURATO:PERSONA], costituitasi con controricorso, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, sul presupposto dell'avvenuto annullamento in autotutela delle ingiunzioni di pagamento relative alla tassa automobilistica per l'anno 2014 in capo alle società di leasing e, tra queste, delle ingiunzioni dedotte nel presente giudizio; ciò a seguito del consolidarsi del contrario indirizzo di legittimità e sulla base della allegata deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. XI/1941 del 22 luglio 2019. § 4.Come in effetti osservato dalla ricorrente in memoria, non vi sono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, dal momento che la ricorrente stessa ha insistito per l’accoglimento nel merito del ricorso e la condanna della Regione alla rifusione delle spese di lite per l’intero giudizio; ciò sul presupposto che la Regione non avesse né allegato la richiamata delibera abdicativa, né fornito la prova dell’effettivo annullamento in autotuteladelle ingiunzioni opposte. Questa sola circostanza, appunto rappresentata dall’assenza di un’istanza concorde e congiunta di tutte le parti in causa circa l’effettiva cessazione dei presupposti della lite, impedisce di dare corso all’estinzione del processo per questa ragione. Come affermato da questa Corte di legittimità (Cass.nn.2063/14; 5188/15 e numerose altre), la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti e, con ciò, la necessità della pronuncia del giudice; occorre quindi che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso. In ambito tributario, in particolare, si è affermato (Cass.n. 5188/15 cit.) che: nel processo tributario, come in quello civile, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione . Ciò posto, va tuttavia rilevato il venir meno dell’interesse della società ricorrente a coltivare il giudizio e ad ottenere una pronuncia sul merito. Contrariamente a quanto da essa argomentato, la Regione ha allegato al controricorso la delibera [OSCURATO:PERSONA]/1941 cit. con la quale, svolta la ricognizione del contenzioso in materia e preso atto dell’indirizzo di legittimità contrario alle tesi regionali, si è stabilito di autorizzare l’[OSCURATO:PERSONA] ed il competente Ufficio-Tributi a non più insistere nella pretesa ed a non più coltivare i giudizi pendenti, anche presso la Corte di Cassazione, con conseguente mandato di rinuncia ad essi. Si è inoltre specificamente deliberato di chiudere il contenzioso attraverso l’annullamento degli atti impugnati e l’eventuale rimborso se gli stessi risultassero pagati . E’ dunque inequivoca la rinuncia sostanziale e processuale alla pretesa impositiva da parte della Regione la quale, con la delibera GR in questione, ha denotato di nulla più avere a pretendere da [OSCURATO:SOCIETA] (inserita nell’elenco delle posizioni definite allegato alla delibera medesima) per le ingiunzioni opposte. Va d’altra parte osservato che il riconoscimento, da parte della Regione, dell’infondatezza della pretesa impositiva è dipesa dall’affermarsi di un indirizzo interpretativo di legittimità che ha trovato ulteriore conferma anche dopo la delibera in esame, secondo cui (Cass.n. 4168/22): In tema di tassa automobilistica, l'art. 10 del d.l. n. 113 del 2016, conv. dalla l. n. 160 del 2016, abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, conv. dal l. n. 125 del 2015 - che per il passato individuava quale soggetto passivo esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l'ipotesi di responsabilità solidale della società di "leasing" espressamente prevista - ha reintrodotto, come confermato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2020, la medesima regola impositiva già ricavata dall'art. 7 della l. n. 99 del 2009, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit. l. n. 99) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. d.l. n. 113), con conseguente responsabilità esclusiva dell'utilizzatore. In definitiva, la situazione che si è così venuta a creare depone per il venir meno dell’interesse ad agire della parte ricorrente, la cui affermazione di non debenza dei tributi richiesti ha trovato – come detto –riconoscimento formale da parte della Regione. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, fermo restando che questa pronuncia – proprio perché conseguente alla rinuncia all’imposizione sopravvenuta in corso di causa ed implicante l’annullamento degli atti impositivi – non determin a il passaggio in giudicato della sentenza CTR impugnata, sfavorevole alle ragioni di [OSCURATO:SOCIETA]. Quanto alle spese, se ne dispone la integrale compensazione, in ragione della originaria controvertibilità della questione interpretativa determinata dalla non lineare consecuzione di leggi, del definitivo consolidarsi in pendenza di giudizio del su richiamato indirizzo di legittimità nonché dell’atteggiamento processuale remissivo mostrato dalla Regione in controricorso. L’esito della lite, comportantesì l’inammissibilità del ricorso ma per la suddetta peculiare evenienza, non comporta l’addebito alla ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso p
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