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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07197/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16694-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], entrambi domiciliati presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 892/2017 della CORTE D'APPELLOdell'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14.06.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 298/08 resa nell’ambito di un procedimento di divisione ereditaria iniziato nel Ric. 2017 n. 16694 sez.

S2 -ud. 14-06-2022 - 2 - 1983, all’esito del giudizio attribuiva in proprietà esclusiva alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] un terreno indicato in motivazione e dispositivo in mq 14,00.

La pronuncia di prime cure veniva appellata nella sua versione originale (ove la superficie del terreno eraidentificata, appunto, in mq 1 4,00) presso la Corte d’Appello dell’Aquila, che decideva con sentenzan. 113/2013 confermando integralmente il giudizio di primo gradoe senza rettificare l’errore materiale.

Con ricorso del 06.02.2015 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA] adivano il Tribunale di Chieti per vedersi correggere,nella sentenza del Tribunale n. 298/08, in motivazione e nel dispositivo, ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ., la superficie del terreno in mq 1.400; con ordinanza del 22.04.2015 il Tribunale di Chieti correggeva detta pronuncia nei termini richiesti dagli istanti.

2. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], fratello germano di [OSCURATO:PERSONA],impugnava la pronuncia così rettificata dinanzi alla Corte d’Appello di l’Aquila, lamentando : l’ina mmissibilità del procedimento di correzione dell’errore materiale, posto che la sentenza d’appello resa nel 2013 era già passata in giudicato; l’alterazione della consistenza della quota ereditaria attribuita alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], poiché il significativo incremento del terreno a suo favore avrebbe dovuto essere controbilanciato da un aumento del conguaglio a carico della madre, comunque non possibile , essendo passata in giudicato la citata pronuncia d’appello ; deduceva,altresì, l’appellante la null ità de ll’ordinanza di rettifica e chiedeva, quindi, il ripristino dell’originario riferimento alla superficie del terreno di mq 14,00.

Ric. 2017 n. 16694 sez.

S2 -ud. 14-06-2022 - 3 -

3. La Corte d’Appello di l’Aquila, con sentenza n. 892/2017qui impugnata, rigettava la censura di inammissibilità del procedimento di correzione.

Osservava la Corte che: -si è senza dubbio in presenza di errore materiale commesso dal giudice di prime cure(atteso che sia nella motivazione che nel dispositivo della sentenza risultano riportate le particelle catastali su cui insiste il terreno attribuito alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dalle quali è agevole ricavare la suareale estensione) ; - l’ordinanza di rettif ica resa dal Tribunale ha natura di provvedimento amministrativoe non giurisdizionale: pertanto, il potere di correzione spetta allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, ove l’errore non sia stato denunciato dalle parti innanzi al giudice di secondo grado, e la sentenza d’appello si sia limitata a confermare la decisione impugnata, come nel caso in esame.

4. Avverso la predetta pronuncia proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi.

Resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella sua qualità di procuratore generale della madre [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod.proc.civ. ( rectius , n.4 ) .

Lamenta il ricorrente che il rimedio di correzione ex art. 287 cod. proc. civ. non poteva essere utilizzato, perché la sentenza originaria del Tri bunale di Chieti era già stata impugnata,e la pronuncia resa dal giudice di seconde cure era passata in giudicato.

Per l’effetto devolutivo- sostitutivo dell’appello – che sostituisce la pronuncia di primo Ric. 2017 n. 16694 sez.

S2 -ud. 14-06-2022 - 4 - grado - non si può intervenire su un provvedimento decisorio ad ogni effetto sostituito da un diverso provvedimento di secondo grado(Cass. Sez. 3, n. 2955 del 07.02.2013).

Il procedimento di correzione dell’errore materiale della sentenza non può essere utilizzato al fine di riaprire i termini di impugnazione di un provvedimento passato in giudicato (Cass. Sez. 2, n. 199 87 del 30.08.2013).

Nel caso di specie, la correzione della sentenza di primo grado mediante l’ordinanza del Tribunale del 22.04.2015, intervenuta successivamente alla pubblicazione della sentenza d’appello e del suo passaggio in giudicato, si è riverberata sulla sentenza di seconde curecosì alterando gli elementi di giudizio, in violazione del principio di corrispondenza tra “chiesto e pronunciato”.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 287 cod. proc. civ. e «violazione di giudicato», conviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ.: nella prospettazione del ricorrente, la quota di mq 14 ,00 che a seguito della correzione materiale è divenuta di mq 1.400 non può configurarsi come errore materiale, ma si traduce in un’alterazione sostanziale della quota ereditaria della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di ben 1386 mq: una riforma in tal senso risulta impossibile, stante il passaggio in giudicatodel provvedimento della Corte d’Appello, e sicuramente costituisce una violazione del giudicato.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 134 cod. proc. civ..

Il ricorrente denuncia la carenza di motivazione dell’ordinanza di correzione adottata dal Tribunale Chieti, come talenulla ex art. 132 cod. proc. c iv. : si tratterebbe , Ric. 2017 n. 16694 sez.

S2 -ud. 14-06-2022 - 5 - infatti, di un provvedimento giurisdizionale, non amministrativo che, in quantotale, necessita di essere motiv ato.

4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ.: ferma restando la non autonoma impugnabilità dell’ordinanza di correzione, il motivo contesta l’inammissibilità del motivo d’appello pronunciata dalla Corte dell’Aquila, unica sede in cui è, invece, possibile denunciare i vizi dell’ordinanza di correzione

5. Il ricorso è fondato e va accolto , se bbene per ragioni parzialmente diverse da quelle prospettate nei mezzi di impugnazione.

Il giudizio conclusosi con la pronuncia qui impugnata non poteva essere proposto avanti al Tribunale né essere proseguito innanzi alla Corte d’Appello.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 ss. cod. proc. civ. per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, mentre attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, tuttavia non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori materiali (Cass. 20.8.2004 n. 16353; Cass. 27.007.2001, n. 10289).

Nel caso di specie, tuttavia, innanzi al giudice d’appello non era statorilevato il preteso errore materiale, né richiesta la correzione: pertanto, passata in giudicato la sentenza n. 113/ 2013 da questi pronunciata reiterando, in tesi, l’errore del primo giudice , deve ritenersi inammissibile la proposizione dell’istanza di correzione di errore materiale avanti al Tribunale, la cui pronuncia è stata assorbita dalla sentenza di secondo grado.

Ric. 2017 n. 16694 sez.

S2 -ud. 14-06-2022 - 6 - Pertanto, il procedimento di correzione exart. 288 cod. proc. civ. non potrebbeche investire la sentenza n. 113/2013 pubblicata dalla Corte d’Appello di l’Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

5.1. Da tanto consegue la cassazione senza rinvio, exart. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. , sia della pronuncia del Tribunale che di quella della Corte d’appello.

Alla stregua del particolare svolgimento del procedimento di cui è causa, si reputa di compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione , cassasenza rinvio la sentenza della Corte d’appello impugnata e la pronuncia del Tribunale del 23/4/2015; compensa tra le parti le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16694-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], entrambi domiciliati presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 892/2017 della CORTE D'APPELLOdell'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14.06.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 298/08 resa nell’ambito di un procedimento di divisione ereditaria iniziato nel Ric. 2017 n. 16694 sez. S2 -ud. 14-06-2022 - 2 - 1983, all’esito del giudizio attribuiva in proprietà esclusiva alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] un terreno indicato in motivazione e dispositivo in mq 14,00. La pronuncia di prime cure veniva appellata nella sua versione originale (ove la superficie del terreno eraidentificata, appunto, in mq 1 4,00) presso la Corte d’Appello dell’Aquila, che decideva con sentenzan. 113/2013 confermando integralmente il giudizio di primo gradoe senza rettificare l’errore materiale. Con ricorso del 06.02.2015 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA] adivano il Tribunale di Chieti per vedersi correggere,nella sentenza del Tribunale n. 298/08, in motivazione e nel dispositivo, ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ., la superficie del terreno in mq 1.400; con ordinanza del 22.04.2015 il Tribunale di Chieti correggeva detta pronuncia nei termini richiesti dagli istanti. 2. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], fratello germano di [OSCURATO:PERSONA],impugnava la pronuncia così rettificata dinanzi alla Corte d’Appello di l’Aquila, lamentando : l’ina mmissibilità del procedimento di correzione dell’errore materiale, posto che la sentenza d’appello resa nel 2013 era già passata in giudicato; l’alterazione della consistenza della quota ereditaria attribuita alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], poiché il significativo incremento del terreno a suo favore avrebbe dovuto essere controbilanciato da un aumento del conguaglio a carico della madre, comunque non possibile , essendo passata in giudicato la citata pronuncia d’appello ; deduceva,altresì, l’appellante la null ità de ll’ordinanza di rettifica e chiedeva, quindi, il ripristino dell’originario riferimento alla superficie del terreno di mq 14,00. Ric. 2017 n. 16694 sez. S2 -ud. 14-06-2022 - 3 - 3. La Corte d’Appello di l’Aquila, con sentenza n. 892/2017qui impugnata, rigettava la censura di inammissibilità del procedimento di correzione. Osservava la Corte che: -si è senza dubbio in presenza di errore materiale commesso dal giudice di prime cure(atteso che sia nella motivazione che nel dispositivo della sentenza risultano riportate le particelle catastali su cui insiste il terreno attribuito alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dalle quali è agevole ricavare la suareale estensione) ; - l’ordinanza di rettif ica resa dal Tribunale ha natura di provvedimento amministrativoe non giurisdizionale: pertanto, il potere di correzione spetta allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, ove l’errore non sia stato denunciato dalle parti innanzi al giudice di secondo grado, e la sentenza d’appello si sia limitata a confermare la decisione impugnata, come nel caso in esame. 4. Avverso la predetta pronuncia proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi. Resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella sua qualità di procuratore generale della madre [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod.proc.civ. ( rectius , n.4 ) . Lamenta il ricorrente che il rimedio di correzione ex art. 287 cod. proc. civ. non poteva essere utilizzato, perché la sentenza originaria del Tri bunale di Chieti era già stata impugnata,e la pronuncia resa dal giudice di seconde cure era passata in giudicato. Per l’effetto devolutivo- sostitutivo dell’appello – che sostituisce la pronuncia di primo Ric. 2017 n. 16694 sez. S2 -ud. 14-06-2022 - 4 - grado - non si può intervenire su un provvedimento decisorio ad ogni effetto sostituito da un diverso provvedimento di secondo grado(Cass. Sez. 3, n. 2955 del 07.02.2013). Il procedimento di correzione dell’errore materiale della sentenza non può essere utilizzato al fine di riaprire i termini di impugnazione di un provvedimento passato in giudicato (Cass. Sez. 2, n. 199 87 del 30.08.2013). Nel caso di specie, la correzione della sentenza di primo grado mediante l’ordinanza del Tribunale del 22.04.2015, intervenuta successivamente alla pubblicazione della sentenza d’appello e del suo passaggio in giudicato, si è riverberata sulla sentenza di seconde curecosì alterando gli elementi di giudizio, in violazione del principio di corrispondenza tra “chiesto e pronunciato”. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 287 cod. proc. civ. e «violazione di giudicato», conviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ.: nella prospettazione del ricorrente, la quota di mq 14 ,00 che a seguito della correzione materiale è divenuta di mq 1.400 non può configurarsi come errore materiale, ma si traduce in un’alterazione sostanziale della quota ereditaria della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di ben 1386 mq: una riforma in tal senso risulta impossibile, stante il passaggio in giudicatodel provvedimento della Corte d’Appello, e sicuramente costituisce una violazione del giudicato. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 134 cod. proc. civ.. Il ricorrente denuncia la carenza di motivazione dell’ordinanza di correzione adottata dal Tribunale Chieti, come talenulla ex art. 132 cod. proc. c iv. : si tratterebbe , Ric. 2017 n. 16694 sez. S2 -ud. 14-06-2022 - 5 - infatti, di un provvedimento giurisdizionale, non amministrativo che, in quantotale, necessita di essere motiv ato. 4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ.: ferma restando la non autonoma impugnabilità dell’ordinanza di correzione, il motivo contesta l’inammissibilità del motivo d’appello pronunciata dalla Corte dell’Aquila, unica sede in cui è, invece, possibile denunciare i vizi dell’ordinanza di correzione 5. Il ricorso è fondato e va accolto , se bbene per ragioni parzialmente diverse da quelle prospettate nei mezzi di impugnazione. Il giudizio conclusosi con la pronuncia qui impugnata non poteva essere proposto avanti al Tribunale né essere proseguito innanzi alla Corte d’Appello. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 ss. cod. proc. civ. per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, mentre attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, tuttavia non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori materiali (Cass. 20.8.2004 n. 16353; Cass. 27.007.2001, n. 10289). Nel caso di specie, tuttavia, innanzi al giudice d’appello non era statorilevato il preteso errore materiale, né richiesta la correzione: pertanto, passata in giudicato la sentenza n. 113/ 2013 da questi pronunciata reiterando, in tesi, l’errore del primo giudice , deve ritenersi inammissibile la proposizione dell’istanza di correzione di errore materiale avanti al Tribunale, la cui pronuncia è stata assorbita dalla sentenza di secondo grado. Ric. 2017 n. 16694 sez. S2 -ud. 14-06-2022 - 6 - Pertanto, il procedimento di correzione exart. 288 cod. proc. civ. non potrebbeche investire la sentenza n. 113/2013 pubblicata dalla Corte d’Appello di l’Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5.1. Da tanto consegue la cassazione senza rinvio, exart. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. , sia della pronuncia del Tribunale che di quella della Corte d’appello. Alla stregua del particolare svolgimento del procedimento di cui è causa, si reputa di compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione , cassasenza rinvio la sentenza della Corte d’appello impugnata e la pronuncia del Tribunale del 23/4/2015; compensa tra le parti le
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