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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22857/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1010 DAVIDE, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 21/09/2020 del Tribunale di Monza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2) e n. 4), e 61, n. 2), cod. pen. (capo "a" dell'imputazione) e di cui all'art. 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (ora art. 493-ter cod. pen.; capo "h" dell'imputazione), con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge per inosservanza della legge penale ed il vizio motivazionale per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente e al trattamento sanzionatorio inflitto, non è consentito in sede di legittimità poiché è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificano il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; tenuto conto del principio stabilito dalla Corte di cassazione secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1010 DAVIDE, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 21/09/2020 del Tribunale di Monza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2) e n. 4), e 61, n. 2), cod. pen. (capo "a" dell'imputazione) e di cui all'art. 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (ora art. 493-ter cod. pen.; capo "h" dell'imputazione), con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge per inosservanza della legge penale ed il vizio motivazionale per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente e al trattamento sanzionatorio inflitto, non è consentito in sede di legittimità poiché è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificano il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; tenuto conto del principio stabilito dalla Corte di cassazione secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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