Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 14/2020
ECLI:EU:T:2020:302
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0395(01)_INF
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 luglio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Parlamento
(cause riunite T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑437/19, T‑443/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑462/19, T‑464/19, T‑469/19 e T‑477/19)
«Ricorsi di annullamento – Diritto istituzionale – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione, da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia), della deliberazione n. 14/2018 in materia di trattamenti pensionistici – Modifica dell’importo delle pensioni – Ricorsi manifestamente irricevibili»
1.
Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto – Portata
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 126)
(v. punti 40, 41)
2.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Nota della direzione generale delle finanze del Parlamento europeo riguardante la modifica dell’importo delle pensioni dei deputati europei – Atto che non riveste carattere definitivo – Esclusione – Ricorso diretto contro tale nota – Irricevibilità
(Art. 263 del TFUE)
(v. punti 49-57, 59, 61)
3.
Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso – Elemento nuovo – Adattamento delle conclusioni e dei motivi di ricorso inizialmente dedotti – Possibilità subordinata alla ricevibilità della domanda iniziale
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86)
(v. punti 66, 67)
4.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 68, 69)
5.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità
(artt. 263 e 266 TFUE)
(v. punto 73)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle note dell’11 aprile 2019 redatte, nel caso di ciascuno dei ricorrenti, dal capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle finanze del Parlamento e riguardanti l’adeguamento delle pensioni di cui beneficiano i ricorrenti a seguito dell’entrata in vigore, il 1
o
gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia).
Dispositivo
1)
I ricorsi sono respinti in quanto manifestamente irricevibili.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e le altre parti ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.