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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2024

Cassazione n. 34926/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. è precluso in questa sede non avendo formato oggetto di devoluzione in appello e non potendo, perciò, essere dedotta, per la prima volta, in Cassazione, ai sensi degli artt. 606 comma terzo e 609 comma secondo cod. proc. pen. implicando, peraltro, valutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità oltre tutto in assenza di previa idonea allegazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 luglio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. è precluso in questa sede non avendo formato oggetto di devoluzione in appello e non potendo, perciò, essere dedotta, per la prima volta, in Cassazione, ai sensi degli artt. 606 comma terzo e 609 comma secondo cod. proc. pen. implicando, peraltro, valutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità oltre tutto in assenza di previa idonea allegazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2024
Sentenza Cassazione n. 34926/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris