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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17137/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18512-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 174, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso; - controricorrente - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 732/2019 con il quale il Tribunale di Avellino aveva ingiunto all’opponente il pagamento della somma di € 27.342,93 a titolo di compensi svolti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore della Lorito in tre procedimenti svoltisi in primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Cervinara ed in appello dinanzi al Tribunale di Avellino, sino alla data di revoca del mandato, giudizi volti ad ottenere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. il pagamento di tre diverse polizze vita.

Il Tribunale con ordinanza del 25 febbraio 2020, rigettata l’eccezione di incompetenza proposta dall’opponente, in quanto la stessa aveva eletto domicilio presso lo studio dell’opposto in Atripalda, riteneva fondata la deduzione dell’opponente quanto all’illegittimo frazionamento delle domande avanzate per suo conto dall’opposto.

Infatti, i tre giudizi riguardano l’adempimento di tre polizze, aventi identico contenuto negoziale e quindi non si giustificava la loro proposizione separata, occorrendo quindi considerare la prestazione come unica, con un diritto ad un compenso unitario.

Il Tribunale reputava fondata tale eccezione, in quanto, alla luce delle regole dettate in materia di richiesta frazionata di crediti Ric. 2020 n. 18512 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 aventi carattere unitario, nella specie non emergevano valide ragioni che legittimavano la proposizione di tre autonomi giudizi.

La parcellizzazione, in assenza di una valida ragione, imponeva quindi di procedere ad una liquidazione unitaria del compenso, come se si fosse trattato di un unico procedimento, e ciò anche in ragione dell’impegno sostanzialmente unitario dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], attesa l’identità sostanziale delle domande separatamente proposte.

Attesa la dimostrazione dello svolgimento di attività difensiva da parte del professionista sia in primo grado che in appello, quanto meno sino alla revoca del mandato, il Tribunale provvedeva alla liquidazione sulla base delle previsioni di cui al DM n. 55 del 2014, riconoscendo la complessiva somma di € 2.169,00 oltre € 264,00 per spese, per il giudizio di primo grado, e di € 2.916,00 oltre € 286,00 per spese per il giudizio di appello.

Revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente al rimborso delle spese del giudizio di opposizione, avuto riguardo al valore della somma in concreto riconosciuta, piuttosto che a quella domandata.

Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memorie.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che sussista la soccombenza integrale Ric. 2020 n. 18512 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 della ricorrente, anche in caso di revoca del decreto ingiuntivo e di riduzione degli importi dovuti all’opposto.

Si rileva che il provvedimento gravato ha ritenuto fondata l’eccezione circa l’abusivo frazionamento del credito, ed ha quindi rideterminato al ribasso le spettanze dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Non ricorre quindi una soccombenza integrale della Loreto, che quindi non poteva essere condannata al rimborso integrale delle spese del giudizio.

Si trattava in realtà di un’ipotesi di soccombenza parziale o reciproca che avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite.

Il secondo motivo denuncia l’errata o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, relativamente all’individuazione del principio di soccombenza, in quanto, essendo stata accolta l’eccezione circa l’illegittimità della proposizione separata delle domande nell’interesse della ricorrente, la sentenza avrebbe dovuto dare conto in motivazione di tale circostanza prima di ravvisare l’integrale soccombenza dell’opponente.

Il terzo motivo denuncia l’omessa valutazione del principio di causalità nella valutazione della soccombenza reciproca, attesa la necessità di dover proporre opposizione al fine di far rilevare l’eccessività della pretesa della controparte e senza tenere conto del comportamento anche preprocessuale delle parti.

I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

Ric. 2020 n. 18512 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 In disparte, infatti, l’inammissibilità del secondo motivo che evoca un vizio di motivazione della sentenza sulla base della formulazione non più applicabile ratione temporis dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., le censura nel suo complesso mira a contestare la decisione del giudice di merito di condannare l’opponente alle spese del giudizio di opposizione, sebbene la pretesa, stante la fondatezza del rilievo circa la mancanza delle condizioni per la proposizione separata delle domande di adempimento nell’interesse della Loreto, fosse stata significativamente ridotta rispetto all’importo richiesto in via monitoria, sicché ricorrerebbe un’ipotesi di soccombenza reciproca, che avrebbe imposto una compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui (Cass. n. 19560/2009) l'opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere l’illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta - che assume veste di domanda - del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa, pronuncia alla quale accede quella sulle spese, che è regolata dai principi di cui agli artt. 91 e ss. cod. proc. civ.

Ne deriva che nel caso in cui l'opponente risulti vittorioso in ordine alla dedotta illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, ma resti soccombente nel merito, potrà Ric. 2020 n. 18512 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 essere condannato alle spese del giudizio, fatte salve quelle della fase sommaria (conf.

Cass. n. 2997/2004).

Infatti, è stato altresì precisato che (Cass. n. 9587/2015) la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute (conf.

Cass. n. 16431/2019, a mente della quale parte soccombente è quella che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o abbia resistito ad una pretesa fondata, dando perciò causa al processo o alla sua protrazione; ne consegue che, ai fini della condanna alle spese, non incide su tale valutazione l'accoglimento della richiesta di restituzione di somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, in quanto tale statuizione non altera i termini della controversia, posto che nel giudizio di opposizione si deve valutare la causa Ric. 2020 n. 18512 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -6- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 nel suo insieme e tenere conto del risultato finale del processo, indipendentemente dalla valutazione sul comportamento colposo delle parti, ed in rapporto alle rispettive pretese di merito dei contendenti).

Correttamente quindi la decisione impugnata, nel revocare il decreto opposto, stante il riconoscimento di un credito in misura inferiore alla richiesta avanzata in via monitoria, ha escluso la debenza delle spese di lite relative all’attività prestata per la fase senza contraddittorio, ed ha limitato la condanna solo alle spese del giudizio di opposizione, peraltro procedendo alla loro quantificazione sulla base dello scaglione di valore adeguato all’ammontare della somma effettivamente attribuita e non anche a quello della somma domandata.

Va altresì rilevato che se è pur vero che (cfr. da ultimo Cass. n. 516/2020) la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, anche ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è però necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto (conf.

Cass. n. 20888/2018), ma è stato altresì precisato che (Cass. n. 30592/2017) la valutazione delle Ric. 2020 n. 18512 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -7- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.

Infatti, costituisce principio pacifico quello secondo cui (Cass. n. 24502/2017) il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (conf.

Cass. n. 19613/2017, secondo cui il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, così che il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con Ric. 2020 n. 18512 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -8- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti.

È pur vero che ricorrendo in ipotesi una situazione di reciproca parziale soccombenza come sopra indicata, sarebbe stato possibile anche procedere ad una compensazione totale o parziale delle spese del giudizio di opposizione, ma la contraria decisione del giudice di merito, che però si è attenuto al valore inferiore scaturente proprio dall’accoglimento delle deduzioni difensive della opponente, non è sindacabile in sede di legittimità.

Né appare pertinente il richiamo effettuato in memoria dalla ricorrente alla questione rimessa alla decisione delle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 28048/2021, atteso che la stessa investe non già l’apprezzamento discrezionale del giudice in ordine all’individuazione della parte prevalentemente soccombente, ma con la condanna in ogni caso del debitore, ancorché riconosciuto come tenuto al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella oggetto della domanda iniziale, ma la possibilità, pur a fronte di un parziale accoglimento della domanda, di ritenere la parte, comunque ritenuta creditrice, tenuta al rimborso delle spese in favore della controparte, solo in ragione del rilevante divario tra quanto richiesto e quanto accordato.

La questione avrebbe potuto assumere rilevanza quindi se nella specie vi fosse stata una condanna dell’opposto al rimborso delle spese in favore dell’opponente, ma non rileva invece nel Ric. 2020 n. 18512 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -9- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 caso in esame in cui, sulla base del proprio discrezionale apprezzamento (come detto non sindacabile), sia stata disposta la condanna della parte opponente al rimborso delle spese di lite, pur in presenza di una parziale accoglimento dell’opposizione.

Il quarto motivo di ricorso denuncia l’omissione di pronuncia e/o valutazione su di un fatto decisivo sulla controversia relativo alla violazione dei doveri informativi da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’opportunità di riunire i procedimenti.

Si deduce che era stata posta un’eccezione riconvenzionale al fine di far verificare la responsabilità dell’opposto per l’inadempimento agli obblighi scaturenti dal contatto, con la condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno.

Il Tribunale ha omesso di considerare tale profilo laddove tale argomentazione avrebbe consentito una diversa valutazione del rapporto negoziale e della quantificazione dei compensi.

Va in primo luogo sottolineato come la mancata presentazione di una domanda unitaria da parte dell’opposto è stata oggetto di una specifica disamina da parte del Tribunale che, oltre ad avere provveduto ad una liquidazione di un unico compenso, e nei limiti di valore della competenza riservata al giudice di pace, ha tenuto conto anche dell’esito complessivo dei giudizi nel merito per la ricorrente, procedendo quindi ad una determinazione del dovuto sulla base dei valori minimi, sicché il profilo eventuale di responsabilità è stato comunque esaminato.

Ric. 2020 n. 18512 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -10- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Ma il motivo è ancor prima inammissibile in quanto deduce quello che si sostanzierebbe in un vizio di omessa pronuncia facendo richiamo al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

Va al riguardo fatto riferimento al principio affermato da questa Corte secondo cui (Cass.

S.U. n. 17931/2013) il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art.112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.

Il motivo è quindi inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ric. 2020 n. 18512 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -11- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 18512 sez.

M2 - ud. 05-05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18512-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 174, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso; - controricorrente - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 732/2019 con il quale il Tribunale di Avellino aveva ingiunto all’opponente il pagamento della somma di € 27.342,93 a titolo di compensi svolti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore della Lorito in tre procedimenti svoltisi in primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Cervinara ed in appello dinanzi al Tribunale di Avellino, sino alla data di revoca del mandato, giudizi volti ad ottenere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. il pagamento di tre diverse polizze vita. Il Tribunale con ordinanza del 25 febbraio 2020, rigettata l’eccezione di incompetenza proposta dall’opponente, in quanto la stessa aveva eletto domicilio presso lo studio dell’opposto in Atripalda, riteneva fondata la deduzione dell’opponente quanto all’illegittimo frazionamento delle domande avanzate per suo conto dall’opposto. Infatti, i tre giudizi riguardano l’adempimento di tre polizze, aventi identico contenuto negoziale e quindi non si giustificava la loro proposizione separata, occorrendo quindi considerare la prestazione come unica, con un diritto ad un compenso unitario. Il Tribunale reputava fondata tale eccezione, in quanto, alla luce delle regole dettate in materia di richiesta frazionata di crediti Ric. 2020 n. 18512 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 aventi carattere unitario, nella specie non emergevano valide ragioni che legittimavano la proposizione di tre autonomi giudizi. La parcellizzazione, in assenza di una valida ragione, imponeva quindi di procedere ad una liquidazione unitaria del compenso, come se si fosse trattato di un unico procedimento, e ciò anche in ragione dell’impegno sostanzialmente unitario dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], attesa l’identità sostanziale delle domande separatamente proposte. Attesa la dimostrazione dello svolgimento di attività difensiva da parte del professionista sia in primo grado che in appello, quanto meno sino alla revoca del mandato, il Tribunale provvedeva alla liquidazione sulla base delle previsioni di cui al DM n. 55 del 2014, riconoscendo la complessiva somma di € 2.169,00 oltre € 264,00 per spese, per il giudizio di primo grado, e di € 2.916,00 oltre € 286,00 per spese per il giudizio di appello. Revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente al rimborso delle spese del giudizio di opposizione, avuto riguardo al valore della somma in concreto riconosciuta, piuttosto che a quella domandata. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memorie. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che sussista la soccombenza integrale Ric. 2020 n. 18512 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 della ricorrente, anche in caso di revoca del decreto ingiuntivo e di riduzione degli importi dovuti all’opposto. Si rileva che il provvedimento gravato ha ritenuto fondata l’eccezione circa l’abusivo frazionamento del credito, ed ha quindi rideterminato al ribasso le spettanze dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Non ricorre quindi una soccombenza integrale della Loreto, che quindi non poteva essere condannata al rimborso integrale delle spese del giudizio. Si trattava in realtà di un’ipotesi di soccombenza parziale o reciproca che avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite. Il secondo motivo denuncia l’errata o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, relativamente all’individuazione del principio di soccombenza, in quanto, essendo stata accolta l’eccezione circa l’illegittimità della proposizione separata delle domande nell’interesse della ricorrente, la sentenza avrebbe dovuto dare conto in motivazione di tale circostanza prima di ravvisare l’integrale soccombenza dell’opponente. Il terzo motivo denuncia l’omessa valutazione del principio di causalità nella valutazione della soccombenza reciproca, attesa la necessità di dover proporre opposizione al fine di far rilevare l’eccessività della pretesa della controparte e senza tenere conto del comportamento anche preprocessuale delle parti. I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. Ric. 2020 n. 18512 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 In disparte, infatti, l’inammissibilità del secondo motivo che evoca un vizio di motivazione della sentenza sulla base della formulazione non più applicabile ratione temporis dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., le censura nel suo complesso mira a contestare la decisione del giudice di merito di condannare l’opponente alle spese del giudizio di opposizione, sebbene la pretesa, stante la fondatezza del rilievo circa la mancanza delle condizioni per la proposizione separata delle domande di adempimento nell’interesse della Loreto, fosse stata significativamente ridotta rispetto all’importo richiesto in via monitoria, sicché ricorrerebbe un’ipotesi di soccombenza reciproca, che avrebbe imposto una compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui (Cass. n. 19560/2009) l'opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere l’illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta - che assume veste di domanda - del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa, pronuncia alla quale accede quella sulle spese, che è regolata dai principi di cui agli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. Ne deriva che nel caso in cui l'opponente risulti vittorioso in ordine alla dedotta illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, ma resti soccombente nel merito, potrà Ric. 2020 n. 18512 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 essere condannato alle spese del giudizio, fatte salve quelle della fase sommaria (conf. Cass. n. 2997/2004). Infatti, è stato altresì precisato che (Cass. n. 9587/2015) la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute (conf. Cass. n. 16431/2019, a mente della quale parte soccombente è quella che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o abbia resistito ad una pretesa fondata, dando perciò causa al processo o alla sua protrazione; ne consegue che, ai fini della condanna alle spese, non incide su tale valutazione l'accoglimento della richiesta di restituzione di somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, in quanto tale statuizione non altera i termini della controversia, posto che nel giudizio di opposizione si deve valutare la causa Ric. 2020 n. 18512 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -6- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 nel suo insieme e tenere conto del risultato finale del processo, indipendentemente dalla valutazione sul comportamento colposo delle parti, ed in rapporto alle rispettive pretese di merito dei contendenti). Correttamente quindi la decisione impugnata, nel revocare il decreto opposto, stante il riconoscimento di un credito in misura inferiore alla richiesta avanzata in via monitoria, ha escluso la debenza delle spese di lite relative all’attività prestata per la fase senza contraddittorio, ed ha limitato la condanna solo alle spese del giudizio di opposizione, peraltro procedendo alla loro quantificazione sulla base dello scaglione di valore adeguato all’ammontare della somma effettivamente attribuita e non anche a quello della somma domandata. Va altresì rilevato che se è pur vero che (cfr. da ultimo Cass. n. 516/2020) la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, anche ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è però necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto (conf. Cass. n. 20888/2018), ma è stato altresì precisato che (Cass. n. 30592/2017) la valutazione delle Ric. 2020 n. 18512 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -7- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente. Infatti, costituisce principio pacifico quello secondo cui (Cass. n. 24502/2017) il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (conf. Cass. n. 19613/2017, secondo cui il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, così che il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con Ric. 2020 n. 18512 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -8- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti. È pur vero che ricorrendo in ipotesi una situazione di reciproca parziale soccombenza come sopra indicata, sarebbe stato possibile anche procedere ad una compensazione totale o parziale delle spese del giudizio di opposizione, ma la contraria decisione del giudice di merito, che però si è attenuto al valore inferiore scaturente proprio dall’accoglimento delle deduzioni difensive della opponente, non è sindacabile in sede di legittimità. Né appare pertinente il richiamo effettuato in memoria dalla ricorrente alla questione rimessa alla decisione delle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 28048/2021, atteso che la stessa investe non già l’apprezzamento discrezionale del giudice in ordine all’individuazione della parte prevalentemente soccombente, ma con la condanna in ogni caso del debitore, ancorché riconosciuto come tenuto al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella oggetto della domanda iniziale, ma la possibilità, pur a fronte di un parziale accoglimento della domanda, di ritenere la parte, comunque ritenuta creditrice, tenuta al rimborso delle spese in favore della controparte, solo in ragione del rilevante divario tra quanto richiesto e quanto accordato. La questione avrebbe potuto assumere rilevanza quindi se nella specie vi fosse stata una condanna dell’opposto al rimborso delle spese in favore dell’opponente, ma non rileva invece nel Ric. 2020 n. 18512 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -9- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 caso in esame in cui, sulla base del proprio discrezionale apprezzamento (come detto non sindacabile), sia stata disposta la condanna della parte opponente al rimborso delle spese di lite, pur in presenza di una parziale accoglimento dell’opposizione. Il quarto motivo di ricorso denuncia l’omissione di pronuncia e/o valutazione su di un fatto decisivo sulla controversia relativo alla violazione dei doveri informativi da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’opportunità di riunire i procedimenti. Si deduce che era stata posta un’eccezione riconvenzionale al fine di far verificare la responsabilità dell’opposto per l’inadempimento agli obblighi scaturenti dal contatto, con la condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno. Il Tribunale ha omesso di considerare tale profilo laddove tale argomentazione avrebbe consentito una diversa valutazione del rapporto negoziale e della quantificazione dei compensi. Va in primo luogo sottolineato come la mancata presentazione di una domanda unitaria da parte dell’opposto è stata oggetto di una specifica disamina da parte del Tribunale che, oltre ad avere provveduto ad una liquidazione di un unico compenso, e nei limiti di valore della competenza riservata al giudice di pace, ha tenuto conto anche dell’esito complessivo dei giudizi nel merito per la ricorrente, procedendo quindi ad una determinazione del dovuto sulla base dei valori minimi, sicché il profilo eventuale di responsabilità è stato comunque esaminato. Ric. 2020 n. 18512 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -10- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Ma il motivo è ancor prima inammissibile in quanto deduce quello che si sostanzierebbe in un vizio di omessa pronuncia facendo richiamo al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. Va al riguardo fatto riferimento al principio affermato da questa Corte secondo cui (Cass. S.U. n. 17931/2013) il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art.112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. Il motivo è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2020 n. 18512 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -11- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 18512/2020 Numero sezionale 4738/2022 Numero di raccolta generale 17137/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 18512 sez. M2 - ud. 05-05
Decreto Cassazione n. 17137/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris