CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17777/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del difensore, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto diannullare la sentenza impugnata, se necessario con rinvio ad altra Sezione della Corted'Appello di Bari per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaCorte di appello di Bari che il 30/1/2025 ha parzialmente riformato solo in ordine altrattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Foggia che il 4/6/2024 avevariconosciuto la penale responsabilità del predetto in ordine ai delitti di rapina impropria,resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, in continuazione tra loro.A sostegno del ricorso ha dedotto:1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenzadel delitto di cui all’art. 628 co. 2 cod. pen. Assume il ricorrente che il fatto dovrebbericondursi, invece, nella fattispecie della tentata rapina impropria o del tentato furto conlesioni, non essendo legate da un vincolo strumentale e funzionale la violenza e la condottadi sottrazione, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non era mai entrato in possesso dell’autoarticolatooggetto del reato con il quale aveva tentato la fuga inseguito anche dalla P.G.1.2. Violazione di legge, con riferimento all’art. 61 n. 2 cod. pen,. e vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del nesso teleologico.Assume il ricorrente che, al di là della formale contestazione nella rubrica, nella descrizionedel capo di imputazione sarebbe assente il nesso teleologico tra la rapina impropria e lasuccessiva condotta di resistenza a pubblico ufficiale, con conseguente nullità dellasentenza per violazione dell’art. 522 cod. proc. pen.. Le condotte violente (calci, strattoni esgomitate), peraltro, sarebbero state poste in essere anche per opporsi ai pubblici ufficialiche volevano interrompere la corsa dell’autoarticolato da lui condotto sicché, anche a volerritenere regolarmente contestata l’aggravante, ad avviso del ricorrente questa non potevaessere riconosciuta con riferimento al reato più grave di rapina impropria ma, al più conriferimento ai reati satellite di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancatoriconoscimento della circostanze attenuanti generiche.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancatasostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza impugnata va annullata solo con riferimento al trattamentosanzionatorio, per la parziale fondatezza del secondo motivo di ricorso.2. Il primo motivo di ricorso è invece infondato, in quanto secondo la ricostruzione delfatto operata dai giudici di merito il [OSCURATO:PERSONA] aveva sottratto l’autoarticolato Iveco di proprietàdella persona offesa, introducendosi nella cabina di guida e uscendo dal cantiere dove lostesso era parcheggiato, per imboccare le vie limitrofe, mantenendo la disponibilità delveicolo fino al termine della fuga. Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata ecome riconosciuto anche dallo stesso ricorso, l’inseguimento da parte del proprietario delveicolo, che allertava anche le forze dell'ordine, non ha impedito la sottrazione del camion,ma soltanto l'acquisizione della sua autonoma disponibilità e, pertanto, incide solosull’impossessamento del bene.Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte di Cassazione, al quale siintende dare seguito, invece, ai fini della configurazione della rapina impropria consumata èsufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperiviolenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non ènecessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento delreato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (così Sez. 2, n. 11135 del22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858 – 01; conf. Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua,Rv. 281117 – 01, Sez. 2, n. 1136 e 1137 del 22/02/2017, non mass.).Allo stesso modo non può accedersi alla proposta qualificazione del fatto come merotentativo di furto, seguito da lesioni personali, in quanto ai fini della configurabilità del delittodi rapina impropria, il requisito della "immediatezza", contemplato dalla norma incriminatrice,non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della "res" e l'uso della violenza odella minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arcotemporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire al derubato ditornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 2, n.30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038 - 02).3. Il secondo motivo di ricorso è parzialmente fondato, in quanto nell’unico capo diimputazione venivano indicate le condotte integranti tutti i reati riconosciuti in continuazionetra loro, con un riferimento nell’intestazione anche all’art. 61 n. 2 cod. pen, e l’ulteriorespecificazione che l’imputato usava nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti “violenza,colpendo con calci, strattoni e gomitate” gli operanti “per eseguire il delitto di cui all’art. 337cod. pen.”Non può, pertanto, riconoscersi alcuna violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., inquanto nel capo di imputazione veniva correttamente rubricata l’aggravante del nessoteleologico (art. 61 n.2 cod. pen.) tra la condotta di lesioni personali e quella di resistenza apubblico ufficiale, oltre alla violenza esercitata nei confronti dei suoi inseguitori con unacondotta spericolata, effettuando manovre repentine ed irregolari, che li esponeva a pericoloper la loro incolumità.La giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte di Cassazione, condivisadal Collegio, infatti, riconosce la configurabilità dell'aggravante teleologica del reato di lesionie/o di quello di resistenza a pubblico ufficiale nel caso di rapina impropria (ex pluris, Sez. 2,n. 14376 del 06/02/2025, Cicinelli, Rv. 287822 – 01; Sez.2, n. 9865 del 22/01/2021Asseganati Rv. 280688 - 01; Sez. 2, n. 21458 del 05/03/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 276543 -01; Sez. 1,n. 21730 del 05/02/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 276333 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 26435 del 31/05/2005Infurna Rv. 232004 - 01), potendo concorrere il delitto di rapina impropria concorre conquello di lesioni personali o di resistenza nel caso in cui la violenza esercitata nei confrontidel pubblico ufficiale, onde opporglisi nel mentre compie un atto dell'ufficio, eccede la sogliadelle percosse funzionali alla realizzazione dell'azione predatoria, configurandosi altresì, conriguardo al delitto contro la pubblica amministrazione, l'aggravante della connessioneteleologica, atteso che non assume rilievo la circostanza che il delitto-fine e il delitto-mezzosiano integrati dalla stessa condotta materiale. (così Sez. 2, n. 14376 del 06/02/2025,Cicinelli, Rv. 287822 - 01)Se però, come anticipato, dal capo di imputazione emerge con chiarezza che a duedegli inseguitori del [OSCURATO:PERSONA] venivano da questo arrecate lesioni personali al fine dieseguire il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, né la contestazione né la ricostruzione delfatto operato in sentenza consentono di ritenere che la rapina impropria sia stata consumataper eseguire uno dei reati satellite del reato continuato contestato, emergendo, invece, lacontestazione dell’aggravante del nesso teleologico (art. 61 n.2 cod. pen.) tra la condotta dilesioni personali e quella di resistenza a pubblico ufficiale.Erroneamente, pertanto, la pena base per il delitto di rapina è stata aumentata ai sensidell’art. 61 n. 2 cod. pen., prima di procedere all’ulteriore aumento per la continuazione con idue reati satellite.4. Il motivo di ricorso volto a censurare il mancato riconoscimento delle circostanzedall’assenza di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza infavore del ricorrente, non potendo valorizzarsi a tali fini, ad avviso della Corte territoriale, “néle condizioni economiche del [OSCURATO:PERSONA], rimaste indimostrate, né la mera tenuità delle lesioniarrecate, né ancor meno la riconsegna del veicolo al legittimo proprietario, essendo taleultima circostanza imputabile esclusivamente all’arresto e non già ad un comportamentoresipiscente o comunque collaborativo del prevenuto”. Si tratta di motivazione esente damanifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del24/9/2008, Rv. 242419).5. Del pari inammissibile è il motivo di ricorso volto a prospettare la violazione degliartt. 53 ss. L.689/81 ed il vizio di motivazione con riferimento al diniego della sostituzionedella pena detentiva con quella della detenzione domiciliare, in quanto la Corte territoriale,senza incorrere in vizio logico alcuno, ha ritenuto non potersi effettuare una valutazioneprognostica favorevole in ordine alla capacità del ricorrente di rispettare le indicazioniprecettive connesse al riconoscimento della sanzione sostitutiva della detenzionedomiciliare, avendo egli beneficiato, con riferimento ad altre condanne, della sospensionecondizionale della pena successivamente revocata, e difettando elementi di segnofavorevole positivamente valutabili. Di conseguenza si è ritenuta la sanzione sostitutivainvocata inidonea a favorire la rieducazione del prevenuto, non assicurando la prevenzionedel pericolo di commissione di ulteriori reati.Si tratta di valutazione che sfugge al sindacato di legittimità, atteso che, in tema di penesostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendoesclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, chedeve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementiindiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della penasostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioniimposte (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Rv. 288658 – 01).6. L’erronea determinazione della pena, effettuata aumentando la pena base per ildelitto di rapina ai sensi dell’art. 61 n. 2 cod. pen. prima di procedere all’ulteriore aumentoper la continuazione con i due reati satellite (v. supra punto 3), comporta l’annullamentodella sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che può essererideterminato da questa Corte ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen. eliminando taleaumento (disposto dalla sentenza impugnata in mesi tre di reclusione ed euro 33,00 dimulta, prima della riduzione di un terzo per il rito) e rideterminando conseguentemente lapena in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 638,00 di multa, già ridotta per il rito. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, cheridetermina in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 638,00 di multa, già ridotta per il rito.Rigetta nel resto il ricorsoCosì è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]