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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41090/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è generico e manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico, in merito alla insussistenza della invocata attenuante in relazione al reato di cui al capo 30), concedendola, invece, per l'altra fattispecie contestata al capo 27 (si vedano le pagine da 7 a 11); ii) il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, stante l'esclusione dell'attenuante per il reato più grave, la determinazione del relativo trattamento sanzionatorio era estranea al perimetro del giudizio di rinvio ed è stata, comunque, adeguatamente argomentata dalla Corte territoriale che, invece, esercitando legittimamente il proprio potere discrezionale, con motivazione non manifestamente illogica, ha ridotto la misura dell'aumento per la continuazione in ragione dell'entità del profitto conseguito, delle modalità della condotta e del tasso usurario applicato (si veda pagina 11); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è generico e manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico, in merito alla insussistenza della invocata attenuante in relazione al reato di cui al capo 30), concedendola, invece, per l'altra fattispecie contestata al capo 27 (si vedano le pagine da 7 a 11); ii) il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, stante l'esclusione dell'attenuante per il reato più grave, la determinazione del relativo trattamento sanzionatorio era estranea al perimetro del giudizio di rinvio ed è stata, comunque, adeguatamente argomentata dalla Corte territoriale che, invece, esercitando legittimamente il proprio potere discrezionale, con motivazione non manifestamente illogica, ha ridotto la misura dell'aumento per la continuazione in ragione dell'entità del profitto conseguito, delle modalità della condotta e del tasso usurario applicato (si veda pagina 11); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 20
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