CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 11533/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37291/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato ha lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva, quale la perizia tossicologica dello stupefacente in sequestro, nel giudizio abbreviato (primo motivo), il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità (secondo motivo), la violazione di legge per l'applicazione della recidiva dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., in assenza dei relativi presupposti (terzo motivo); la violazione di legge per il diniego delle generiche (quarto motivo); Rilevato che i motivi sono reiterativi delle doglienze dell'appello su cui vi è adeguata risposta nella sentenza impugnata: quanto ai primi due la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente il narcotest perché era stato possibile ricostruire i fatti sulla base delle perquisizioni dell'imputato e del suo acquirente, in quanto il primo era stato trovato con una dose di 0,4 grammi e un altro pezzo di hashish di 19,4 grammi oltre alla somma di euro 45 (due banconote da 20 e una da 5), mentre il secondo era stato trovato con una dose di 0,9 grammi di hashish e senza soldi; quanto al terzo, ha ben evidenziato i precedenti specifici del 2020 oltre al precedente per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, precedenti ritenuti non illogicamente ostativi al riconoscimento delle generiche oggetto del quarto motivo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]