CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 16422/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo confermava la decisione con cui il Tribunale di Trapani aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] -sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.- colpevole delle condotte in contestazione, per essersi posto alla guida della vettura in tre diverse occasioni, senza essere in possesso della patente di guida perché mai conseguita. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore e lamenta il vizio di violazione di legge, relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile essendo affidato a motivi manifestamente infondati e risultando articolate le doglianze esclusivamente in fatto e risolvendosi in censure che afferiscono a merito sanzionatorio. Attraverso l'impugnazione si tende, invero, ad una nuova e diversa valutazione del risultato sanzionatorio, già correttamente vagliato dal giudice di merito con un giudizio immune da censure. Nella specie, infatti, si è osservato come anche gli aumenti per continuazione sono stati eseguiti nel minimo così tracciando un trattamento sanzionatorio coerente e in linea con uno schema logico e normativo segnato dalla legge. Si tratta di un giudizio completo e privo di illogicità o di tratti di incoerenza che possano mettere in discussione la motivazione del provvedimento emesso in guisa tale da farlo ritenere assimilabile ad un provvedimento privo di motivazione. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nio Cairo i n lefignol l' I T\ia" DEPOSITAT