CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 12946/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di assoluzione, per non aver commesso il fatto, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 595, commi 1, 2 e 3, cod. pen. (fatto commesso in luogo imprecisato il 9 luglio 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che, con memoria in data 7 marzo 2024, il difensore dell'imputato ha sviluppato articolate deduzioni, al termine delle quali ha chiesto che il ricorso della parte civile sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni generiche - perché prive di effettivo confronto critico con tutte le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata - ed interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di assoluzione dell'imputato, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu °cui/ di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale riteneva non soddisfatto l'elevato standard probatorio richiesto dal codice di rito all'art. 533, comma 1, sia in ragione della mancanza della prova dell'indirizzo IP, che avrebbe consentito la sicura individuazione dell'autore del reato, sia in ragione delle «suggestive supposizioni prive di qualsivoglia elemento di certezza» avanzate dalla parte civile impugnante quanto all'identificazione dell'imputato quale autore della condotta diffamatoria posta in essere ai suoi danni); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il consigliere estensor