CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14781/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAgenzia delle Entrate in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria – Sez.dist. di [OSCURATO:PERSONA] n. 1529/2018 depositata il 11/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2662/2019Numero sezionale 3886/2026Numero di raccolta generale 14781/2026Data pubblicazione 18/05/2026La Sig.a [OSCURATO:PERSONA] era invitata dall’Agenzia delle entrate arendere chiarimenti circa operazioni e beni indice di maggior capacitàcontributiva, segnatamente l’acquisto di quote di società a responsabilitàlimitata per €.231.506,00 nell’agosto 2003, nonché l’acquisto di unterreno da coltivare come agricoltore a titolo principale per €.700.000,00nel febbraio 2006. All’esito dell’interlocuzione endoprocedimentale,scaturiva avviso di accertamento sull’anno di imposta 2005 per maggiorIrpef pari ad €.55.148,00, cui erano sommate le proporzionali sanzioni.L’atto impositivo era avversato avanti il giudice di prossimità cheapprezzava le ragioni del contribuente, segnatamente valorizzandonel’apporto probatorio contrario, capace di superare la presunzione dimaggior reddito dello strumento di accertamento sintetico.Sennonché, la sentenza era integralmente riformata in secondo gradoin accoglimento dell’appello erariale, confermando la ripresa a tassazione,in ragione di diverso apprezzamento dell’apporto probatorio delle parti.Averso questo sentenza propone ricorso per cassazione la contribuenteSig.a Basile, agitando tre motivi di impugnazione, cui replica l’Agenziadelle entrate con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato,spiegando tempestivo controricorso.In prossimità dell’adunanza, la parte ricorrente ha depositato altresìmemoria ad ulteriore illustrazione dei propri argomenti.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti tre motivi di ricorso.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4) del codice di procedura civile, per ultrapetizione inspregio all’art. 112 dello stesso codice di rito. Nella sostanza si lamentache il collegio di secondo grado abbia argomentato ritenendo affermati,ma non provati, i redditi prodotti tali da giustificare la disponibilitàfinanziaria necessaria alle operazioni indice di maggior capacitàNumero registro generale 2662/2019Numero sezionale 3886/2026Numero di raccolta generale 14781/2026Data pubblicazione 18/05/2026contributiva. Si afferma cioè che tali doglianze non fossero state propostedall’Agenzia delle entrate con specifico motivo d’appello, donde lapronuncia sia stata resa oltre il petitum dell’impugnazione erariale.1.1. Il motivo non può essere accolto. Ed infatti si controverte inmateria di accertamento sintetico per disponibilità di beni indice dimaggior capacità contributiva, secondo il sistema presuntivo di cui all’art.38 d.P.R. n. 600/1973, nel testo antecedente al d.l. n. 78/2010. A frontedella presunzione di maggior reddito per la disponibilità di determinatibeni, può essere data la prova contraria in ragione di giustificazioni dellaprovenienza dei beni con denaro che ha già assolto i propri oneri fiscali.Infatti, questa Corte ha già chiarito che, in tema di accertamento delleimposte sui redditi delle persone fisiche, l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre1973, n. 600 prevede che gli uffici finanziari possano determinaresinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, sulla basedegli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, e tale metodo diaccertamento dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunqueulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacitàcontributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su di essi e resta acarico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dallacontestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che ilreddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 16912del 10/8/2016; Cass. n. 17793 del 19/7/2017; Cass. n. 27811 del31/10/2018, Cass. n. 17534 del 28/06/2019).1.2. Peraltro, ai fini della contestazione, nel processo tributario, ovel’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello lestesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità delproprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto consideratedalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamentoannullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previstoNumero registro generale 2662/2019Numero sezionale 3886/2026Numero di raccolta generale 14781/2026Data pubblicazione 18/05/2026dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Cass. VI-5, n. 7369/2017, conf. n.6302/2022).In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delleragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione delprovvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero dellalegittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, incontrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado,assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n.546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezzae, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso,siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi dicensura (cfr. Cass. T., n. 1030/2024).In tema di contenzioso tributario, il fatto che nel giudizio di primogrado l'Amministrazione finanziaria non abbia preso posizione anche sumotivi avversari logicamente subordinati non equivale ad ammissionedelle affermazioni che li sostanziano, né determina il restringimento del"thema decidendum" ai soli motivi contestati, posto che la richiesta dirigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ufficio impositoredi scegliere nel prosieguo del giudizio le diverse argomentazioni difensiveda opporre alle domande subordinate avversarie, allorché le questionidedotte in via principale siano state rigettate (Cass. V, n. 7789/2006).Ne consegue che la sentenza in scrutinio, con apprezzamento dimerito non suscettibile di valutazione in questa sede di legittimità, havalutato diversamente l’apporto probatorio delle parti, ritenendo nonsuperata la presunzione di maggior reddito connessa alla disponibilità deiprefati bene indice o operazioni indice.Il primo motivo non può pertanto essere accolto.2. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, perviolazione dell’art. 38, commi quarto, quinto e sesto, del d.P.R. n.Numero registro generale 2662/2019Numero sezionale 3886/2026Numero di raccolta generale 14781/2026Data pubblicazione 18/05/2026600/1973, laddove contesta all’assunto del collegio di secondo gradoquando afferma che parte contribuente non sia riuscita a fornire provacontraria, tale da vincere la presunzione di maggior reddito, connessa alladisponibilità dei citati beni indice. Si lamenta la mancata considerazionedei documenti offerti e delle prove fornite.2.1. Neppure il secondo motivo può essere accolto. In ordine al“vecchio redditometro”, cioè al sistema di accertamento sinteticoprecedente alla novella di cui al d.l. n. 78/2010, questa Suprema Corte dilegittimità ha più volte affermato che la prova contraria a carico delcontribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulterioririspetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibilicon gli incrementi patrimoniali verificatisi ma anche la dimostrazione dicircostanze sintomatiche che ne denotino l'utilizzo per effettuare proprio lespese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere ilriferimento alla prova della "durata" del relativo possesso (Cass. n. 4492del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n.29067 del 2018; Cass. n. 19132 del 2019).Pertanto, in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuentededuca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non redditualedi cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6,d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire lariferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, èonerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loroentità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debbadimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto aprodurre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciòsia accaduto o sia potuto accadere (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n.16433 del 2021; Cass. n. 16637 del 2020).In definitiva, l'art. 38 cit. richiede qualcosa di più della mera provadella disponibilità di ulteriori redditi, occorrendo che il contribuenteNumero registro generale 2662/2019Numero sezionale 3886/2026Numero di raccolta generale 14781/2026Data pubblicazione 18/05/2026dimostri che debba escludersi che i suddetti redditi siano stati utilizzati perfinalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, adesempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi nonsarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vitaaccertati, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati(Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del2018), occorrendo dunque che il contribuente dimostri non solo la"coincidenza temporale" tra la disponibilità della somma e il pagamento dacui è dipeso l'incremento patrimoniale, ma anche la "durata" del possesso,ossia la prova che non vi sia stata soluzione di continuità nella disponibilitàdella somma dal momento in cui tale disponibilità è stata conseguita equello dell'esborso patrimoniale (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018).2.2. Se per il profilo che precede il motivo è infondato, esso è ancheinammissibile, laddove richiede una rivalutazione nel merito.È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di leggeconsiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnatodella fattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediantele risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di meritola cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio dimotivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30dicembre 2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice dilegittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuarele fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e laNumero registro generale 2662/2019Numero sezionale 3886/2026Numero di raccolta generale 14781/2026Data pubblicazione 18/05/2026concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197;Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazionedegli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ades.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Neppure il secondo motivo può quindi essere accolto.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 del codice di procedura civile per omissione di pronuncia sumotivo specifico, in violazione dell’art. 112 del codice di procedura civile.Nello specifico, la parte contribuente afferma di aver fin dal primo gradosollevato la doglianza che il terreno compravenduto attenesse a benedell’azienda agricola, quindi bene sottratto alla valutazione dei beni indice,in quanto non rappresentativo di maggior ricchezza, ma strumentale allaproduzione di reddito. Tale profilo, riprodotto nelle controdeduzionid’appello (come ribadito anche in memoria depositata in prossimitàdell’adunanza), non avrebbe avuto adeguata risposta.3.1. Così come posto, il motivo è inammissibile. Essendo risultataintegralmente vittoriosa in primo grado, la parte contribuente non eralegittimata a proporre appello, neppure incidentale. Quindi non ha postospecifica domanda al collegio di secondo grado. Ha riproposto le propriedifese, trattandosi peraltro di motivo neppure rimasto assorbito in primogrado. La questione si riconduce, quindi, alle valutazioni delle parti inordine al valore da dare al terreno. Se è vero che i beni strumentali eranoNumero registro generale 2662/2019Numero sezionale 3886/2026Numero di raccolta generale 14781/2026Data pubblicazione 18/05/2026sottratti alla valutazione della maggior capacità contributiva, non è menvero che il loro acquisto (anche ai fini di coltivarli) è operazione indice dimaggior ricchezza, la cui disponibilità -necessaria all’investimento-dev’essere giustificata in ragione dei redditi prodotti ed esposti. In altritermini, quand’anche il terreno de quo fosse da ritenere bene strumentalee non bene indice di maggior capacità contributiva, non di meno l’acquistodi quel bene è certamente indice di maggior ricchezza e tale acquisto (aprescindere dalla destinazione da imprimergli) è la ragione dellapresunzione, cui non è stata data congrua prova contraria. Non vi è quindiuna domanda posta in appello dalla parte contribuente, cui non sarebbestata data risposta, ma vi è un argomento valutato -con opposti risultati-nel merito con profili di motivazione che non vengono censurati.3.2. Non c’è dunque omessa pronuncia in assenza di specifico capo didomanda. Infatti, la parte che ha interesse a far valere un vizio ancheprocessuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo odesumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sulquale il giudice di primo grado abbia omessodi pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, èonerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, lacui omissione determina la formazione del giudicato interno sullaquestione processuale, in applicazione del principio di conversione delvizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendoprecluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - ilpotere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola sisottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsionelegale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni"fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe inuna pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbiaesternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida",Numero registro generale 2662/2019Numero sezionale 3886/2026Numero di raccolta generale 14781/2026Data pubblicazione 18/05/2026inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processualeimplicata (cfr. Cass. S.U. n. 24172/2025).In limine, valga già quanto sopra esposto, ovvero che il vizio diviolazione di legge consiste nella censura di un’errata sussunzione delcaso nell’errata fattispecie astratta, non declinabile in un vizio dimotivazione, né in una richiesta di revisione del merito.4. In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di legittimità a favore della controricorrente che liquida in€.cinquemilaseicento/00 oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dàparte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/05/2026.Il PresidenteValentino LENOCI