CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 30109/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 24 ottobre 2025, la Corte di appello di Perugia rigettaval'impugnazione proposta dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 2 febbraio 2023 che l’aveva ritenuto colpevole dei reati di cui agliartt. 7 e 4 della legge n. 895 del 1967 e 697 cod. pen. e condannato alla pena dianni due di reclusione ed euro 4500,00 di multa.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentesulla base di quattro motivi:- Con il primo, eccepisce la nullità della sentenza di secondo grado peromessa notifica all’imputato detenuto del decreto di citazione a giudizio in gradodi appello, salva la declaratoria di prescrizione del reato;- Con il secondo, denuncia violazione di legge per errata qualificazionegiuridica della condotta, avendo la Corte ritenuto che la detenzione dell’arma edelle relative munizioni integrassero due fattispecie di reato, mentre le munizionicontenute nell’arma integrano un’unica fattispecie di reato;- Con il terzo, lamenta violazione di legge con riferimento alla determinazionedella pena essendo stato applicato un aumento a titolo di continuazione sia dellapena detentiva che di quella pecuniaria, nonostante il reato satellite sia punitocon la sola pena pecuniaria;- Con il quarto, infine, deduce l’illogicità della motivazione nelladeterminazione della pena per non essere state esplicitate le ragioni per le qualisi riteneva la pena congrua rispetto alla gravità dei fatti nonché contraddittorietàin ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.3. Essendo statarilevata la sussistenza di una possibile causa estintiva dei reati,il ricorso veniva trasmesso alla Sezione Settima per le relative valutazioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che non sussistono cause di inammissibilitàdel ricorso per cassazione, deve dichiarare l’estinzione dei reaticontestati all’odierno ricorrente per intervenuta prescrizione.2. In particolare, quanto al reato di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895del 1967, commesso dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16/7/2017, si osserva che:- l’art. 4 della legge n. 895 del 1967 sanziona la condotta incriminatacon la pena della reclusione da due a dieci anni; l’art. 7 prevede che,per le armi comuni da sparo, detta pena venga ridotta di 1/3. Neconsegue che la pena massima è di 6 anni e 8 mesi;- il termina massimo di prescrizione è, quindi, uguale a detta penamaggiorata di ¼ ex art. 161, comma 2, cod. pen. ovvero è pari a ottoanni e 4 mesi. Poiché la data di cessazione della condotta criminosa èfissata al 16.7.2017, il termine massimo di prescrizione è andato ascadere il 16.11.2025.3. Quanto alla fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 697 cod.pen., il termine massimo di prescrizione è di anni 5 decorrente dal16.7.2017, con la conseguenza che la causa estintiva è maturata il16.7.2022.4. La maturazione della causa estintiva dei reati assorbe i motivi diricorso.Secondo il principio più volte affermato dalla giurisprudenza dilegittimità (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti D, Rv. 221403 eSez. U, n. 1021 del 28/11/2001 - dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv.220511) il giudice ha l'obbligo di immediata declaratoria delle cause dinon punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. anche qualora lacausa estintiva del reato ricorra contestualmente con una nullitàprocessuale assoluta e insanabile. La prevalenza della causa diestinzione del reato deriva dalla evidente inutilità processualedell'annullamento dato che, in ogni caso, il giudizio non potrebbeutilmente proseguire.Quanto agl i ulteriori motivi di r icorso, si osserva che i lprosciogl imento nel merito prevale sul la dichiarazione diimprocedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui siarilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza dellaprova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positivadella sua innocenza, e non anche nel caso in cui il proscioglimentorichieda un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 1,n. 43853 del 24/09/2013, Rv. 258441 – 01). Nel caso in esame, nonsussiste un’ipotesi di evidenza di innocenza né l’assoluta assenza diprove di colpevolezza.5. Deve pertanto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnataessendo i reati estinti per sopravvenuta prescrizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei reati dovuta aintervenuta prescrizione.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]