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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 648/2024

ECLI:EU:C:2024:999
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0003 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 5 dicembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a) – Soggetto obbligato – Nozione di “contabili esterni” – Prestazione di servizi contabili forniti, a titolo accessorio, a società collegate al prestatore» Nella causa C‑3/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), con decisione del 4 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2024, nel procedimento

«[OSCURATO:PERSONA]» SIA

contro [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests, LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, A. Kumin (relatore),

I. Ziemele e S. Gervasoni, giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo lettone, da E. Bārdiņš, J. Davidoviča e K. Pommere, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da C. Auvret, G. von Rintelen e

I. Rubene, in qualità di agenti; vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), e dell’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ( GU 2015, L 141, pag. 73 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «[OSCURATO:PERSONA]» SIA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e il [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests (Amministrazione tributaria nazionale, Lettonia; in prosieguo: il «VID») in merito a una sanzione pecuniaria inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] per violazioni delle disposizioni nazionali relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Ai sensi del considerando 1 della direttiva 2015/849: «I flussi di denaro illecito possono minare l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno dell’Unione [europea] nonché per lo sviluppo internazionale.

Il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata continuano ad essere problemi gravi che dovrebbero essere affrontati a livello di Unione.

Oltre a sviluppare ulteriormente gli strumenti di diritto penale a livello di Unione, una prevenzione mirata e proporzionata dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è indispensabile e può permettere di ottenere risultati complementari». 4 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva prevede quanto segue: «1.

La presente direttiva mira a impedire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo siano vietati». 5 L’articolo 2, paragrafo 1, di detta legge, nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, così dispone: «La presente direttiva si applica ai seguenti soggetti obbligati: 1) enti creditizi; 2) istituti finanziari; 3) le seguenti persone fisiche o giuridiche quando agiscono nell’esercizio della loro attività professionale: a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari; (...)». 6 L’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i soggetti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva conformemente al presente articolo e agli articoli da 59 a

61. Le eventuali sanzioni o misure devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive».

Diritto lettone 7 La Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione), del 17 luglio 2008 ( Latvijas Vēstnesis , 2008, n. 116), è stata modificata, in particolare, al fine di recepire la direttiva 2015/849 nell’ordinamento giuridico lettone. 8 Tale legge, nella versione applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulla prevenzione»), all’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, prevede che tra i soggetti obbligati da tale legge vi siano i contabili esterni. 9 L’articolo 77, paragrafo 3, di detta legge così dispone: «Nel definire le sanzioni, il tipo e la portata delle misure di vigilanza ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità di vigilanza e controllo tiene conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui: 1) la gravità, la durata e la natura sistematica dell’infrazione; 2) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica; 3) la situazione finanziaria della persona fisica o giuridica (entrate annue della persona fisica responsabile o fatturato annuo totale della persona giuridica responsabile e altri fattori che incidono sulla situazione finanziaria); 4) il profitto conseguito dalla persona fisica o giuridica in conseguenza della violazione, nella misura in cui sia possibile calcolarlo; 5) i danni subiti da terzi a causa dell’infrazione, nella misura in cui possono essere determinati; 6) il livello di collaborazione, con l’autorità di vigilanza e controllo, della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile; 7) le infrazioni precedenti commesse dalla persona fisica o giuridica riguardo alla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nonché la proliferazione, e in relazione alle sanzioni internazionali o nazionali».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 10 L’8 ottobre 2013 la [OSCURATO:PERSONA], un’azienda la cui attività principale consiste nel trasporto di merci, ha notificato al VID di aver avviato un’attività di prestazione di servizi contabili esternalizzati. 11 Il 10 aprile 2018 il VID ha svolto un’ispezione al fine di valutare il rispetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, in esito alla quale ha formulato alcune raccomandazioni destinate a porre rimedio alle carenze constatate. 12 Il 16 maggio 2019 il VID ha effettuato una nuova ispezione e ha riscontrato talune carenze nel sistema di controllo interno della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti, in particolare, la valutazione del rischio, le misure relative all’adeguata verifica della clientela, la mancanza di revisione periodica delle politiche e delle procedure nonché l’assenza di una procedura di distruzione dei documenti. 13 Di conseguenza, con decisione del 12 giugno 2019, confermata da una decisione del 15 agosto 2019, il VID ha inflitto a carico della [OSCURATO:PERSONA] una sanzione pecuniaria di EUR 5000, in considerazione della natura, dell’oggetto e della durata delle infrazioni constatate, della situazione finanziaria della società nonché della circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva tentato di conformarsi alle raccomandazioni formulate dal VID a seguito della sua ispezione del 10 aprile 2018. 14 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) avverso la decisione del VID del 15 agosto 2019.

Nel suo ricorso, essa ha sostenuto in particolare che i servizi contabili esternalizzati erano stati forniti solo a tre società collegate, con la precisazione che la [OSCURATO:PERSONA] e tali società collegate hanno gli stessi membri del consiglio di amministrazione, gli stessi azionisti e gli stessi beneficiari effettivi.

Le modalità di gestione della contabilità sarebbero state scelte unicamente per risparmiare risorse ed evitare di dover acquistare una licenza di software di contabilità per ciascuna delle società.

Inoltre, a seguito della decisione del VID del 12 giugno 2019, la contabilità sarebbe stata riorganizzata in modo che, a partire dal 2 luglio 2019, la contabilità di tutte le società commerciali collegate fosse tenuta in modo autonomo. 15 Con sentenza del 29 ottobre 2020, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha respinto il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA].

A tal riguardo, essa ha considerato che, in virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849, quest’ultima si applica ai contabili esterni, senza che sia rilevante a chi venga prestato il servizio contabile esternalizzato.

Nemmeno il diritto lettone in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro conterrebbe disposizioni più vantaggiose per le persone collegate.

Pertanto, secondo tale giudice, il VID ha correttamente constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato le disposizioni in materia di riciclaggio di denaro. 16 Peraltro, per quanto riguarda la determinazione della sanzione, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha rilevato che il VID aveva tenuto conto delle circostanze di cui all’articolo 77, paragrafo 3, della legge sulla prevenzione, in particolare della gravità e della durata dell’infrazione, del grado di responsabilità e della situazione finanziaria della [OSCURATO:PERSONA], nonché della collaborazione con l’autorità di vigilanza e controllo.

La sanzione pecuniaria di EUR 5000 inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi adeguata alla natura delle violazioni commesse e proporzionata alla situazione finanziaria di tale società e alla minaccia causata agli interessi dell’economia nazionale. 17 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione contro tale sentenza dinanzi all’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte Suprema, Lettonia), giudice del rinvio, facendo valere che la sanzione pecuniaria inflitta era sproporzionata. 18 Il giudice del rinvio afferma che, in primo luogo, è importante determinare se l’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849 si applichi anche ai casi in cui i servizi contabili sono prestati solo a società collegate al soggetto che li presta. 19 A tal riguardo, tale giudice considera che i contabili esterni sono generalmente da considerarsi come persone le cui attività sono esposte a un rischio piuttosto elevato di riciclaggio di denaro.

Inoltre, da un’interpretazione letterale dell’espressione «contabili esterni» contenuta all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849, esso deduce che quest’ultima è applicabile non già a qualsiasi contabile, bensì solo a quello la cui attività professionale è organizzata al di fuori dell’impresa a cui vengono prestati i servizi contabili. 20 Nel caso di specie, il VID avrebbe considerato come irrilevante il fatto che l’attività principale della [OSCURATO:PERSONA] non sia mai stata legata alla prestazione di servizi contabili e che le modalità controverse di gestione della contabilità tra soggetti collegati fossero state concepite con l’obiettivo di risparmiare risorse.

Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla fondatezza di tale posizione del VID. 21 Infatti, tanto nella normativa sulla concorrenza quanto in quella in materia di aiuti di Stato, le imprese collegate potrebbero essere considerate come un’unica impresa.

Sembra dubbio che la prestazione di servizi contabili in seno a tali imprese collegate sia esposta a un rischio più elevato di riciclaggio di denaro rispetto alla contabilità gestita internamente ad un’impresa che si avvale di contabili assunti sulla base di un contratto di lavoro dipendente. 22 Del pari, l’applicabilità della direttiva 2015/849 alla situazione in esame sarebbe discutibile anche in ragione di considerazioni concernenti l’effetto utile di tale direttiva, posto che tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto le società alle quali essa prestava servizi contabili sono tutte sotto il controllo degli stessi soggetti.

In tali circostanze, la possibilità per un prestatore di servizi contabili di rispettare autonomamente e pienamente gli obblighi ad esso incombenti e, di conseguenza, la possibilità stessa di conseguire gli obiettivi di detta direttiva apparirebbero dubbie. 23 In secondo luogo, nell’ipotesi in cui l’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849 si applicasse anche nei casi in cui i servizi contabili sono forniti a soggetti collegati al prestatore, il giudice del rinvio ricorda che, conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono provvedere affinché i soggetti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni di recepimento di detta direttiva, fermo restando che le eventuali sanzioni o misure conseguenti devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

A tal riguardo, occorrerebbe chiarire se il fatto che il servizio contabile sia fornito solo a soggetti collegati debba essere preso in considerazione ai fini della determinazione della sanzione appropriata. 24 In tali circostanze, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la nozione di “contabile esterno” di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva [2015/849] debba essere interpretata nel senso che essa si applica anche ai casi in cui i servizi contabili sono prestati unicamente a persone collegate al contabile esterno. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva [2015/849] debba essere interpretato nel senso che, nel contesto della proporzionalità della sanzione inflitta, è rilevante il fatto che: [a]) il servizio di contabilità è prestato unicamente [a] persone collegate al soggetto che lo eroga; [b]) la scelta di affidare la tenuta della contabilità ingaggiando un contabile esterno dipende da considerazioni di efficienza, effettuate in seno a un gruppo di imprese collegate, e non è determinata da criteri derivanti dalla legge o da criteri basati sulla realtà economica».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 25 In via preliminare, occorre ricordare che l’obiettivo principale della direttiva 2015/849, come risulta dal suo titolo e dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, è la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (sentenza del 18 aprile 2024, Citadeles nekustamie īpašumi, C‑22/23 , EU:C:2024:327 , punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 26 Più specificamente, le disposizioni della direttiva 2015/849, che presentano carattere preventivo, mirano a istituire, secondo un approccio basato sul rischio, un insieme di misure preventive e dissuasive che consentono di contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, al fine di evitare, come emerge dal considerando 1 di tale direttiva, che flussi di denaro illecito possano minare l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario dell’Unione e costituire una minaccia per il suo mercato interno nonché per lo sviluppo internazionale (sentenza del 18 aprile 2024, Citadeles nekustamie īpašumi, C‑22/23 , EU:C:2024:327 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata). 27 A tal riguardo, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 elenca i soggetti ai quali, in virtù della loro partecipazione all’esecuzione di un’operazione o di un’attività di natura finanziaria, si applica la direttiva in parola.

Tra tali soggetti rientrano, come previsto al punto 3, lettera a), di tale disposizione, i contabili esterni quando agiscono nell’esercizio della loro attività professionale. 28 Inoltre, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i soggetti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento di tale direttiva. 29 Nel caso di specie, il procedimento principale riguarda l’accertamento dell’esistenza di una violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle disposizioni della legge sulla prevenzione, da cui può scaturire l’irrogazione di una sanzione. 30 In tali circostanze, occorre intendere la prima questione come diretta a stabilire se una società come la [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della natura delle sue attività, debba essere considerata come un «soggett[o] obbligat[o]» e, più in particolare, come rientrante nella nozione di «contabili esterni» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849. 31 Poiché la nozione di «contabili esterni» non è definita nella direttiva 2015/849, la determinazione del suo significato e della sua portata dev’essere effettuata conformemente al suo senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essa è utilizzata e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., per analogia, sentenza del 1o ottobre 2020, Entoma, C‑526/19 , EU:C:2020:769 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 32 Per quanto riguarda, da un lato, l’espressione «contabili», risulta che in talune versioni linguistiche dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849, come le versioni tedesca («Buchprüfer»), francese («experts-comptables»), rumena («experți contabili») o svedese («revisorer»), i termini utilizzati si riferiscono a coloro che appartengono ad una professione regolamentata e la cui attività consiste, in particolare, nell’organizzare, nel verificare, nel valutare o nel rettificare la contabilità.

Invece, la portata dei termini utilizzati in altre versioni linguistiche, come le versioni lettone (« grāmatveži »), spagnola («contables»), inglese («accountants») o neerlandese («accountants»), è più ampia, dato che essi si riferiscono più in generale alle persone la cui attività consiste nell’elaborazione, nella tenuta e nella revisione dei conti, segnatamente dei conti delle imprese. 33 Per quanto concerne, dall’altro, l’utilizzo del termine «esterni» all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849, si deve considerare che esso mira ad escludere esplicitamente dagli obblighi previsti da tale direttiva i contabili «interni», vale a dire coloro che, assunti sulla base di un contratto di lavoro dipendente, non prestano servizi contabili a terzi in modo autonomo.

Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, il significato del termine utilizzato nella versione lettone («ārštata») di tale articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), riflette in sostanza tale interpretazione. 34 Ne consegue che la nozione di «contabili esterni», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849, riguarda le persone fisiche o giuridiche la cui attività consiste nel fornire a terzi, in modo autonomo, servizi contabili quali l’elaborazione, la tenuta o la revisione dei conti. 35 Tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui si inserisce la disposizione in esame.

Infatti, come ricordato al punto 27 della presente sentenza, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 elenca, ai suoi punti da 1 a 3, i soggetti ai quali essa si applica, denominati «soggetti obbligati».

Tali soggetti sono, secondo il punto 1, gli enti creditizi, secondo il punto 2, gli istituti finanziari e, secondo il punto 3, le persone fisiche o giuridiche menzionate al suddetto punto, quando agiscono nell’esercizio della loro attività professionale. 36 Più precisamente, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a, della direttiva 2015/849, essa si applica ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari. 37 L’estensione a questi ultimi soggetti dell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro risale alla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite ( GU 2001, L 344, pag. 76 ), il cui considerando 15 enuncia che «[g]li obblighi (...) in materia di identificazione dei clienti, tenuta delle registrazioni e segnalazione delle operazioni sospette dovrebbero essere estesi ad un numero limitato di attività e di professioni che si sono rivelate suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio». 38 Orbene, il fatto che l’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849 riguardi, oltre ai contabili esterni, i revisori dei conti e i consulenti tributari suggerisce che tale disposizione concerne i membri di professioni specifiche, ossia soggetti la cui attività professionale consiste nel fornire a terzi, in modo autonomo, servizi, rispettivamente, in materia di contabilità, revisione dei conti e consulenza giuridica in ambito tributario. 39 Alla luce di tali considerazioni, la nozione di «contabili esterni», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849, rinvia alle persone fisiche o giuridiche la cui attività consiste nel fornire a terzi, in modo autonomo, servizi contabili quali l’elaborazione, la tenuta o la revisione dei conti.

Non rientra, invece, in tale nozione una persona giuridica responsabile della gestione della contabilità delle società ad essa collegate, al fine di mettere in comune le risorse. 40 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la [OSCURATO:PERSONA], la cui attività consiste nel trasporto di merci, ha fornito servizi contabili a società collegate che hanno gli stessi membri del Consiglio di amministrazione, gli stessi azionisti e gli stessi beneficiari effettivi della [OSCURATO:PERSONA], e ciò unicamente al fine di risparmiare risorse e di evitare di dover acquistare una licenza di software di contabilità per ciascuna delle società.

Tenuto conto dell’interpretazione esposta al punto 39 della presente sentenza, e fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, una tale impresa non sembra rientrare nella qualificazione di «contabil[e] estern[o]» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849. 41 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «contabili esterni», ai sensi di tale disposizione, concerne le persone fisiche o giuridiche la cui attività professionale consiste nel fornire a terzi, in modo autonomo, servizi contabili, quali l’elaborazione, la tenuta o la revisione dei conti.

Per contro, non rientra in tale nozione una persona giuridica che, in una prospettiva di messa in comune delle risorse, è responsabile della gestione della contabilità delle società ad essa collegate.

Sulla seconda questione 42 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre esaminare la seconda questione.

Sulle spese 43 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: L’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, dev’essere interpretato nel senso che: la nozione di «contabili esterni», ai sensi di tale disposizione, concerne le persone fisiche o giuridiche la cui attività professionale consiste nel fornire a terzi, in modo autonomo, servizi contabili, quali l’elaborazione, la tenuta o la revisione dei conti.

Per contro, non rientra in tale nozione una persona giuridica che, in una prospettiva di messa in comune delle risorse, è responsabile della gestione della contabilità delle società ad essa collegate.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il lettone.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0003 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 5 dicembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a) – Soggetto obbligato – Nozione di “contabili esterni” – Prestazione di servizi contabili forniti, a titolo accessorio, a società collegate al prestatore» Nella causa C‑3/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), con decisione del 4 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2024, nel procedimento «[OSCURATO:PERSONA]» SIA contro [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests, LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, A. Kumin (relatore), I. Ziemele e S. Gervasoni, giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo lettone, da E. Bārdiņš, J. Davidoviča e K. Pommere, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da C. Auvret, G. von Rintelen e I. Rubene, in qualità di agenti; vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), e dell’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ( GU 2015, L 141, pag. 73 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «[OSCURATO:PERSONA]» SIA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e il [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests (Amministrazione tributaria nazionale, Lettonia; in prosieguo: il «VID») in merito a una sanzione pecuniaria inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] per violazioni delle disposizioni nazionali relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Ai sensi del considerando 1 della direttiva 2015/849: «I flussi di denaro illecito possono minare l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno dell’Unione [europea] nonché per lo sviluppo internazionale. Il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata continuano ad essere problemi gravi che dovrebbero essere affrontati a livello di Unione. Oltre a sviluppare ulteriormente gli strumenti di diritto penale a livello di Unione, una prevenzione mirata e proporzionata dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è indispensabile e può permettere di ottenere risultati complementari». 4 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva prevede quanto segue: «1.   La presente direttiva mira a impedire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo siano vietati». 5 L’articolo 2, paragrafo 1, di detta legge, nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, così dispone: «La presente direttiva si applica ai seguenti soggetti obbligati: 1) enti creditizi; 2) istituti finanziari; 3) le seguenti persone fisiche o giuridiche quando agiscono nell’esercizio della loro attività professionale: a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari; (...)». 6 L’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i soggetti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva conformemente al presente articolo e agli articoli da 59 a 61. Le eventuali sanzioni o misure devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive». Diritto lettone 7 La Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione), del 17 luglio 2008 ( Latvijas Vēstnesis , 2008, n. 116), è stata modificata, in particolare, al fine di recepire la direttiva 2015/849 nell’ordinamento giuridico lettone. 8 Tale legge, nella versione applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulla prevenzione»), all’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, prevede che tra i soggetti obbligati da tale legge vi siano i contabili esterni. 9 L’articolo 77, paragrafo 3, di detta legge così dispone: «Nel definire le sanzioni, il tipo e la portata delle misure di vigilanza ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità di vigilanza e controllo tiene conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui: 1) la gravità, la durata e la natura sistematica dell’infrazione; 2) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica; 3) la situazione finanziaria della persona fisica o giuridica (entrate annue della persona fisica responsabile o fatturato annuo totale della persona giuridica responsabile e altri fattori che incidono sulla situazione finanziaria); 4) il profitto conseguito dalla persona fisica o giuridica in conseguenza della violazione, nella misura in cui sia possibile calcolarlo; 5) i danni subiti da terzi a causa dell’infrazione, nella misura in cui possono essere determinati; 6) il livello di collaborazione, con l’autorità di vigilanza e controllo, della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile; 7) le infrazioni precedenti commesse dalla persona fisica o giuridica riguardo alla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nonché la proliferazione, e in relazione alle sanzioni internazionali o nazionali». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 10 L’8 ottobre 2013 la [OSCURATO:PERSONA], un’azienda la cui attività principale consiste nel trasporto di merci, ha notificato al VID di aver avviato un’attività di prestazione di servizi contabili esternalizzati. 11 Il 10 aprile 2018 il VID ha svolto un’ispezione al fine di valutare il rispetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, in esito alla quale ha formulato alcune raccomandazioni destinate a porre rimedio alle carenze constatate. 12 Il 16 maggio 2019 il VID ha effettuato una nuova ispezione e ha riscontrato talune carenze nel sistema di controllo interno della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti, in particolare, la valutazione del rischio, le misure relative all’adeguata verifica della clientela, la mancanza di revisione periodica delle politiche e delle procedure nonché l’assenza di una procedura di distruzione dei documenti. 13 Di conseguenza, con decisione del 12 giugno 2019, confermata da una decisione del 15 agosto 2019, il VID ha inflitto a carico della [OSCURATO:PERSONA] una sanzione pecuniaria di EUR 5000, in considerazione della natura, dell’oggetto e della durata delle infrazioni constatate, della situazione finanziaria della società nonché della circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva tentato di conformarsi alle raccomandazioni formulate dal VID a seguito della sua ispezione del 10 aprile 2018. 14 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) avverso la decisione del VID del 15 agosto 2019. Nel suo ricorso, essa ha sostenuto in particolare che i servizi contabili esternalizzati erano stati forniti solo a tre società collegate, con la precisazione che la [OSCURATO:PERSONA] e tali società collegate hanno gli stessi membri del consiglio di amministrazione, gli stessi azionisti e gli stessi beneficiari effettivi. Le modalità di gestione della contabilità sarebbero state scelte unicamente per risparmiare risorse ed evitare di dover acquistare una licenza di software di contabilità per ciascuna delle società. Inoltre, a seguito della decisione del VID del 12 giugno 2019, la contabilità sarebbe stata riorganizzata in modo che, a partire dal 2 luglio 2019, la contabilità di tutte le società commerciali collegate fosse tenuta in modo autonomo. 15 Con sentenza del 29 ottobre 2020, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha respinto il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, essa ha considerato che, in virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849, quest’ultima si applica ai contabili esterni, senza che sia rilevante a chi venga prestato il servizio contabile esternalizzato. Nemmeno il diritto lettone in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro conterrebbe disposizioni più vantaggiose per le persone collegate. Pertanto, secondo tale giudice, il VID ha correttamente constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato le disposizioni in materia di riciclaggio di denaro. 16 Peraltro, per quanto riguarda la determinazione della sanzione, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha rilevato che il VID aveva tenuto conto delle circostanze di cui all’articolo 77, paragrafo 3, della legge sulla prevenzione, in particolare della gravità e della durata dell’infrazione, del grado di responsabilità e della situazione finanziaria della [OSCURATO:PERSONA], nonché della collaborazione con l’autorità di vigilanza e controllo. La sanzione pecuniaria di EUR 5000 inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi adeguata alla natura delle violazioni commesse e proporzionata alla situazione finanziaria di tale società e alla minaccia causata agli interessi dell’economia nazionale. 17 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione contro tale sentenza dinanzi all’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte Suprema, Lettonia), giudice del rinvio, facendo valere che la sanzione pecuniaria inflitta era sproporzionata. 18 Il giudice del rinvio afferma che, in primo luogo, è importante determinare se l’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849 si applichi anche ai casi in cui i servizi contabili sono prestati solo a società collegate al soggetto che li presta. 19 A tal riguardo, tale giudice considera che i contabili esterni sono generalmente da considerarsi come persone le cui attività sono esposte a un rischio piuttosto elevato di riciclaggio di denaro. Inoltre, da un’interpretazione letterale dell’espressione «contabili esterni» contenuta all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849, esso deduce che quest’ultima è applicabile non già a qualsiasi contabile, bensì solo a quello la cui attività professionale è organizzata al di fuori dell’impresa a cui vengono prestati i servizi contabili. 20 Nel caso di specie, il VID avrebbe considerato come irrilevante il fatto che l’attività principale della [OSCURATO:PERSONA] non sia mai stata legata alla prestazione di servizi contabili e che le modalità controverse di gestione della contabilità tra soggetti collegati fossero state concepite con l’obiettivo di risparmiare risorse. Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla fondatezza di tale posizione del VID. 21 Infatti, tanto nella normativa sulla concorrenza quanto in quella in materia di aiuti di Stato, le imprese collegate potrebbero essere considerate come un’unica impresa. Sembra dubbio che la prestazione di servizi contabili in seno a tali imprese collegate sia esposta a un rischio più elevato di riciclaggio di denaro rispetto alla contabilità gestita internamente ad un’impresa che si avvale di contabili assunti sulla base di un contratto di lavoro dipendente. 22 Del pari, l’applicabilità della direttiva 2015/849 alla situazione in esame sarebbe discutibile anche in ragione di considerazioni concernenti l’effetto utile di tale direttiva, posto che tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto le società alle quali essa prestava servizi contabili sono tutte sotto il controllo degli stessi soggetti. In tali circostanze, la possibilità per un prestatore di servizi contabili di rispettare autonomamente e pienamente gli obblighi ad esso incombenti e, di conseguenza, la possibilità stessa di conseguire gli obiettivi di detta direttiva apparirebbero dubbie. 23 In secondo luogo, nell’ipotesi in cui l’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849 si applicasse anche nei casi in cui i servizi contabili sono forniti a soggetti collegati al prestatore, il giudice del rinvio ricorda che, conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono provvedere affinché i soggetti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni di recepimento di detta direttiva, fermo restando che le eventuali sanzioni o misure conseguenti devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. A tal riguardo, occorrerebbe chiarire se il fatto che il servizio contabile sia fornito solo a soggetti collegati debba essere preso in considerazione ai fini della determinazione della sanzione appropriata. 24 In tali circostanze, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la nozione di “contabile esterno” di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva [2015/849] debba essere interpretata nel senso che essa si applica anche ai casi in cui i servizi contabili sono prestati unicamente a persone collegate al contabile esterno. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva [2015/849] debba essere interpretato nel senso che, nel contesto della proporzionalità della sanzione inflitta, è rilevante il fatto che: [a]) il servizio di contabilità è prestato unicamente [a] persone collegate al soggetto che lo eroga; [b]) la scelta di affidare la tenuta della contabilità ingaggiando un contabile esterno dipende da considerazioni di efficienza, effettuate in seno a un gruppo di imprese collegate, e non è determinata da criteri derivanti dalla legge o da criteri basati sulla realtà economica». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 25 In via preliminare, occorre ricordare che l’obiettivo principale della direttiva 2015/849, come risulta dal suo titolo e dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, è la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (sentenza del 18 aprile 2024, Citadeles nekustamie īpašumi, C‑22/23 , EU:C:2024:327 , punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 26 Più specificamente, le disposizioni della direttiva 2015/849, che presentano carattere preventivo, mirano a istituire, secondo un approccio basato sul rischio, un insieme di misure preventive e dissuasive che consentono di contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, al fine di evitare, come emerge dal considerando 1 di tale direttiva, che flussi di denaro illecito possano minare l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario dell’Unione e costituire una minaccia per il suo mercato interno nonché per lo sviluppo internazionale (sentenza del 18 aprile 2024, Citadeles nekustamie īpašumi, C‑22/23 , EU:C:2024:327 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata). 27 A tal riguardo, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 elenca i soggetti ai quali, in virtù della loro partecipazione all’esecuzione di un’operazione o di un’attività di natura finanziaria, si applica la direttiva in parola. Tra tali soggetti rientrano, come previsto al punto 3, lettera a), di tale disposizione, i contabili esterni quando agiscono nell’esercizio della loro attività professionale. 28 Inoltre, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i soggetti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento di tale direttiva. 29 Nel caso di specie, il procedimento principale riguarda l’accertamento dell’esistenza di una violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle disposizioni della legge sulla prevenzione, da cui può scaturire l’irrogazione di una sanzione. 30 In tali circostanze, occorre intendere la prima questione come diretta a stabilire se una società come la [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della natura delle sue attività, debba essere considerata come un «soggett[o] obbligat[o]» e, più in particolare, come rientrante nella nozione di «contabili esterni» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849. 31 Poiché la nozione di «contabili esterni» non è definita nella direttiva 2015/849, la determinazione del suo significato e della sua portata dev’essere effettuata conformemente al suo senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essa è utilizzata e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., per analogia, sentenza del 1o ottobre 2020, Entoma, C‑526/19 , EU:C:2020:769 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 32 Per quanto riguarda, da un lato, l’espressione «contabili», risulta che in talune versioni linguistiche dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849, come le versioni tedesca («Buchprüfer»), francese («experts-comptables»), rumena («experți contabili») o svedese («revisorer»), i termini utilizzati si riferiscono a coloro che appartengono ad una professione regolamentata e la cui attività consiste, in particolare, nell’organizzare, nel verificare, nel valutare o nel rettificare la contabilità. Invece, la portata dei termini utilizzati in altre versioni linguistiche, come le versioni lettone (« grāmatveži »), spagnola («contables»), inglese («accountants») o neerlandese («accountants»), è più ampia, dato che essi si riferiscono più in generale alle persone la cui attività consiste nell’elaborazione, nella tenuta e nella revisione dei conti, segnatamente dei conti delle imprese. 33 Per quanto concerne, dall’altro, l’utilizzo del termine «esterni» all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849, si deve considerare che esso mira ad escludere esplicitamente dagli obblighi previsti da tale direttiva i contabili «interni», vale a dire coloro che, assunti sulla base di un contratto di lavoro dipendente, non prestano servizi contabili a terzi in modo autonomo. Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, il significato del termine utilizzato nella versione lettone («ārštata») di tale articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), riflette in sostanza tale interpretazione. 34 Ne consegue che la nozione di «contabili esterni», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849, riguarda le persone fisiche o giuridiche la cui attività consiste nel fornire a terzi, in modo autonomo, servizi contabili quali l’elaborazione, la tenuta o la revisione dei conti. 35 Tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui si inserisce la disposizione in esame. Infatti, come ricordato al punto 27 della presente sentenza, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 elenca, ai suoi punti da 1 a 3, i soggetti ai quali essa si applica, denominati «soggetti obbligati». Tali soggetti sono, secondo il punto 1, gli enti creditizi, secondo il punto 2, gli istituti finanziari e, secondo il punto 3, le persone fisiche o giuridiche menzionate al suddetto punto, quando agiscono nell’esercizio della loro attività professionale. 36 Più precisamente, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a, della direttiva 2015/849, essa si applica ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari. 37 L’estensione a questi ultimi soggetti dell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro risale alla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite ( GU 2001, L 344, pag. 76 ), il cui considerando 15 enuncia che «[g]li obblighi (...) in materia di identificazione dei clienti, tenuta delle registrazioni e segnalazione delle operazioni sospette dovrebbero essere estesi ad un numero limitato di attività e di professioni che si sono rivelate suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio». 38 Orbene, il fatto che l’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849 riguardi, oltre ai contabili esterni, i revisori dei conti e i consulenti tributari suggerisce che tale disposizione concerne i membri di professioni specifiche, ossia soggetti la cui attività professionale consiste nel fornire a terzi, in modo autonomo, servizi, rispettivamente, in materia di contabilità, revisione dei conti e consulenza giuridica in ambito tributario. 39 Alla luce di tali considerazioni, la nozione di «contabili esterni», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849, rinvia alle persone fisiche o giuridiche la cui attività consiste nel fornire a terzi, in modo autonomo, servizi contabili quali l’elaborazione, la tenuta o la revisione dei conti. Non rientra, invece, in tale nozione una persona giuridica responsabile della gestione della contabilità delle società ad essa collegate, al fine di mettere in comune le risorse. 40 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la [OSCURATO:PERSONA], la cui attività consiste nel trasporto di merci, ha fornito servizi contabili a società collegate che hanno gli stessi membri del Consiglio di amministrazione, gli stessi azionisti e gli stessi beneficiari effettivi della [OSCURATO:PERSONA], e ciò unicamente al fine di risparmiare risorse e di evitare di dover acquistare una licenza di software di contabilità per ciascuna delle società. Tenuto conto dell’interpretazione esposta al punto 39 della presente sentenza, e fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, una tale impresa non sembra rientrare nella qualificazione di «contabil[e] estern[o]» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849. 41 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva 2015/849 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «contabili esterni», ai sensi di tale disposizione, concerne le persone fisiche o giuridiche la cui attività professionale consiste nel fornire a terzi, in modo autonomo, servizi contabili, quali l’elaborazione, la tenuta o la revisione dei conti. Per contro, non rientra in tale nozione una persona giuridica che, in una prospettiva di messa in comune delle risorse, è responsabile della gestione della contabilità delle società ad essa collegate. Sulla seconda questione 42 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre esaminare la seconda questione. Sulle spese 43 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: L’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, dev’essere interpretato nel senso che: la nozione di «contabili esterni», ai sensi di tale disposizione, concerne le persone fisiche o giuridiche la cui attività professionale consiste nel fornire a terzi, in modo autonomo, servizi contabili, quali l’elaborazione, la tenuta o la revisione dei conti. Per contro, non rientra in tale nozione una persona giuridica che, in una prospettiva di messa in comune delle risorse, è responsabile della gestione della contabilità delle società ad essa collegate. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il lettone.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 648/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris