CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 17102/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIB. LIBERTA' di BresciaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni scritte per l’udienza camerale ex art. 127 c.p.p. senza tratta-zione orale, non richiesta da alcuna delle parti, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e le note di replica a firmadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’ac-coglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto alla misura cautelare della custodia incarcere, in relazione ad una associazione finalizzata alla commissione di plurimireati tributari di emissione di fatture per operazioni economiche oggettivameneinesistenti e di riciclaggio (capo 85 delle provvisorie incolpazioni), cui si aggiun-gono una serie di reati fine afferenti a singoli episodi di riciclaggio, posti in essere,secondo la prospettazione accusatoria, in concorso con altro promotore dell'asso-ciazione (Nube), e con i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed altri cittadinicinesi nel corso dell'arco temporale che va dal gennaio al settembre 2021 (capi86, 87, 88, 89, 90, 91, 92).Una prima ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Brescia il05/11/2024 in accoglimento dell’appello del pubblico ministero ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., avverso il rigetto della richiesta della misura cautelare, concui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere è stata annullatacon rinvio, su ricorso del [OSCURATO:PERSONA], dalla Terza Sezione Penale di questa Corte,con la sentenza n. 29657 del 27/03/2025.Il 23/09/2025 il Tribunale del Riesame di Brescia, in sede di rinvio, ha nuo-vamente applicato al [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, e laTerza Sezione di questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 10303 del29/01/2026, ha stavolta rigettato il nuovo ricorso per cassazione dell’imputato,ritenendo immune da censura il provvedimento impugnato sia in punto di gravitàindiziaria, sia in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.La Corte di legittimità ha richiamato la motivazione del provvedimento im-pugnato, nel quale era evidenziato il ruolo apicale svolto dal [OSCURATO:PERSONA] all'internodel sodalizio di cui al capo 85 ed il collegamento con un più ampio contesto crimi-noso legato al narcotraffico, i cui proventi, in ipotesi, venivano affidati al sodaliziogestito anche dal ricorrente per il compimento di specifiche attività riciclatorie,svolte attraverso società cartiere, gestione dei relativi conti correnti e delle attivitàdi prelievo di denaro e di successivo trasferimento. La Corte ha anche sottolineatoche la condotta contestata è stata realizzata dal ricorrente in costanza della misuradegli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] ha poi proposto istanza di revoca della misura, rigettatadal GIP in data 05/02/2026, come anche l’appello contro tale ordinanza, rigettatodal Tribunale di Brescia con l’ordinanza in epigrafe.2. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, dedu-cendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessariper la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc.pen., la manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenzadell’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen.Il tema proposto con il ricorso (e prima di questo con l’appello) è quellodella sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lettera c), cod. proc.pen., in caso di preesistente detenzione in espiazione di pena, che a giudizio delricorrente e secondo una giurisprudenza non recentissima può essere consideratoidoneo a elidere la valutazione di pericolosità ex art. 274 cod. proc. pen. laddovesi possa escludere anche in astratto la possibilità che vengano applicate misurealternative (Sez. 4, n. 5633 del 13/11/2013 - dep. 2014, Torti, Rv. 258176 – 01;Sez. 6, n. 45944 del 29/10/2015, Kamal, Rv. 265070 - 01).Il difensore ricorrente ricorda che aveva segnalato al giudice della cautelache il [OSCURATO:PERSONA] era detenuto per esecuzione pena, allegando all'uopo l'ordine diesecuzione pena emesso il 27 novembre 2025, depositato il 1 dicembre 2025. Egià la scansione temporale, di per sé sola, manifesterebbe l’illogicità della motiva-zione in quanto il giudice del gravame cautelare ha trascritto il proprio provvedi-mento del 23 settembre 2025, affermando che la richiesta avanzata dalla difesaveniva basata sui medesimi elementi già valutati dal tribunale stesso.La tesi del ricorrente è che, applicando i principi di cui alle sentenze5633/2014 e 45944/2015, sono insussistenti tanto il requisito dell'attualità quantoquello della concretezza del pericolo di recidivanza.Ciò perché il requisito della concretezza riguarda l'indicazione di elementinon meramente congetturali sulla base dei quali poter affermare che l'imputato,verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendono lostesso bene giuridico di quello per cui si procede.Il requisito dell'attualità, invece, sussiste in relazione alla riconosciuta esi-stenza di potenziali occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati,in ordine alla ricorrenza delle quali è onere del giudice motivare, in particolaresulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminaledell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a darconto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cau-telare è chiamata a realizzare.Il ricorrente evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] ha da poco iniziato a espiare le peneinflittegli e di cui meglio all'ordine di esecuzione allegato alla richiesta genetica eche il fine pena è fissato tra più di 6 anni. Pertanto, nessuna misura alternativaalla detenzione, neanche "speciale" o "terapeutica" può in concreto essere con-cessa al ricorrente perché nessuna disposizione dell'ordinamento penitenziario gliconsentirebbe di riacquistare la libertà, anche solo per pochi giorni. E nessunamisura alternativa alla detenzione potrebbe, anche solo astrattamente, essereconcedibile al [OSCURATO:PERSONA], oltre che per il citato fine pena, per la semplice pendenzadel presente procedimento. Ciò perché, senza voler sovrapporre il giudizio dellacautela a quello della sorveglianza, nessun magistrato concederebbe una misuraalternativa alla detenzione in presenza di un procedimento penale pendente perplurimi fatti di riciclaggio.Per il ricorrente è perciò evidente che, sia in concreto che in astratto, risultiimpossibile ipotizzare una prossima liberazione del [OSCURATO:PERSONA].Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tuttele conseguenze di legge.3. Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe nell’udienzaex art. 127 cod. proc. pen., non avendo alcuna delle parti richiesto la trattazioneorale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso varigettato.2. Ed invero, il Collegio ritiene che vada integralmente condivisa la pronun-cia di legittimità richiamata nel provvedimento impugnato, secondo la quale lostato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custo-diale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed inparticolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta cri-minosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o con-dizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche perbrevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022,Abouelseoud, Rv. 282416 – 01; conf. Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020,Bastone, Rv. 278498 – 01; Sez. 2, 34680 del 02/072025, Valente, non mass.).Nella sentenza 484/2022, che si confronta con il precedente e minoritarioorientamento, si ribadisce che «qualunque titolo detentivo (cautelare o definitivo)può andare incontro a estinzione a causa dell'incidenza delle più varie situazioni,la cui cognizione e valutazione implica, ordinariamente, la competenza di organidifferenti, ciascuno dei quali può influire, come è ovvio, unicamente nell'ambitodel procedimento devoluto alla sua sfera decisionale, potendo un determinato ti-tolo restrittivo essere caducato per cause non sottoposte al controllo del giudiceinvestito dell'altro titolo (Sez. 1, n. 719 del 6/12/1995, Sasso, Rv. 201119; Sez.6, n. 1453 del 19/4/1995, Bonaccorsi, Rv. 202308), derivandone una diversità diperimetro cognitivo, oltre che di competenze, che rende impraticabile una valuta-zione prognostica, da parte di quel giudice, riferita ad altri titoli, in specie se affe-renti altri ambiti procedimentali (cautelari o esecutivi)».Alla luce di tale opzione ermeneutica, con una motivazione priva di aporielogiche e corretta in punto di diritto, e che pertanto si sottrae alle proposte censuredi legittimità, il giudice del gravame cautelare, preso atto (pag. 2) «che l'unicoprofilo dedotto dalla difesa in sede di impugnazione riguarda la pretesa assenza diesigenze cautelari meritevoli di tutela a fronte di una condizione detentiva attualedel prevenuto che, secondo il prodotto ordine di esecuzione, vedrebbe un fine penaal febbraio 2036» ha ritenuto di non potere, sul punto, che fare integrate richiamoalle considerazioni già spese in sede di provvedimento di accoglimento dell'appellodel P.M., emesso (a seguito del primo annullamento del Supremo collegio) in data23 settembre 2025, divenuto peraltro irrevocabile a seguito del rigetto del ricorsodifensivo da parte della Corte di Cassazione in data 30 gennaio 2026: provvedi-mento che si era proprio sul merito soffermato, a fronte di analoghe censure difen-sive, che connotano peraltro la presente impugnazione in termini assai prossimialla inammissibilità, rappresentando la stessa una mera proposizione di questionigià definitivamente risolte.3. L’ordinanza impugnata, dunque, si colloca nel solco del consolidato orien-tamento di questa Corte di legittimità secondo cui le ordinanze in materia cautelare,quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclu-siva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente de-dotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una voltadecisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelligià presi in esame (Sez. U., n. 14535 del 19112/2006, dep. 2007, Librato, Rv.235908; Sez. 6, n. 23295 del 17/0312015, Volpin, Rv. 263627; Sez. 5, n. 27710del 04/0512018, Bertocchi, Rv. 273648).Sul punto, dunque, correttamente la Corte fiorentina si è limitata, pertanto,a richiamare testualmente le considerazioni già spese nel richiamato provvedi-mento, divenuto esecutivo, che ha ribadito la sussistenza di esigenze cautelari dinatura specialpreventiva, ed ha altresì specificamente preso posizione sul mede-simo profilo oggi dedotto.4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrenteal pagamento delle spese processuali.Vanno dati gli avvisi di cui all’art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]