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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 20977/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24811/2019 R.G. proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.B.

MARTINI, 3 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 84/2019 depositata il 15/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Imperio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia pubblicata in data 15.1.2019, non notificata, con la quale era stata respinta l’opposizione proposta ex art.195 TUF avverso la delibera [OSCURATO:PERSONA] n.20033 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], affidandolo a otto motivi volti a contestare il deciso sotto diversi profili affermati rilevanti ex art.360 co 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.

Fissata adunanza camerale per la discussione del ricorso al 3.4.2025, prima del suo svolgimento [OSCURATO:PERSONA]Imperio ha depositato nel PCT atto di rinuncia, accettato da [OSCURATO:PERSONA] che ha aderito anche alla richiesta di nulla disporre a carico del ricorrente rinunciante in ordine alle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] L’atto di rinuncia, sottoscritto sia dalla parte che dai difensor i nel rispetto del disposto dell’art.390 co 2 c.p.c., è intervenuto il 25- 27/3/2025, prima della data dell’adunanza fissata per la decisione del ricorso: è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo. [OSCURATO:PERSONA] ha aderito alla rinuncia anche per quanto riguarda la richiesta del ricorrente di non essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in relazione alle quali nulla deve essere conseguentemente disposto.

Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.

La Corte di Cassazione dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia, ex artt.390-391 c.p.c.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24811/2019 R.G. proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.B. MARTINI, 3 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 84/2019 depositata il 15/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Imperio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia pubblicata in data 15.1.2019, non notificata, con la quale era stata respinta l’opposizione proposta ex art.195 TUF avverso la delibera [OSCURATO:PERSONA] n.20033 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], affidandolo a otto motivi volti a contestare il deciso sotto diversi profili affermati rilevanti ex art.360 co 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. Fissata adunanza camerale per la discussione del ricorso al 3.4.2025, prima del suo svolgimento [OSCURATO:PERSONA]Imperio ha depositato nel PCT atto di rinuncia, accettato da [OSCURATO:PERSONA] che ha aderito anche alla richiesta di nulla disporre a carico del ricorrente rinunciante in ordine alle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] L’atto di rinuncia, sottoscritto sia dalla parte che dai difensor i nel rispetto del disposto dell’art.390 co 2 c.p.c., è intervenuto il 25- 27/3/2025, prima della data dell’adunanza fissata per la decisione del ricorso: è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo. [OSCURATO:PERSONA] ha aderito alla rinuncia anche per quanto riguarda la richiesta del ricorrente di non essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in relazione alle quali nulla deve essere conseguentemente disposto. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate. La Corte di Cassazione dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia, ex artt.390-391 c.p.c. Così deciso in Roma, nella camera
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