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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14852/2026

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o [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]ott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 6913/2020ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6913/2020 R.G., propostoPugliese Piero, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamentedomiciliato (indirizzo perc per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in margine alricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]egione Calabria, con sede in Catanzaro, in persona delPresidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Calabria il 10 luglio 2019, n. 2574/2/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 14 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;Numero registro generale 6913/2020Numero sezionale 4107/2026Numero di raccolta generale 14852/2026Data pubblicazione 18/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale perla Calabria il 10 luglio 2019, n. 2574/2/2019, che, incontroversia su impugnazione dell’avviso di accertamento n.65554/2012 del 16 marzo 2012 da parte della Regione Calabriaper omesso versamento della tassa di ispezione a carico deipossessori di apparecchi radiologici usati a scopo diverso daquello terapeutico (“attività RX dentisti” ex leggi reg.

Calabria31 dicembre 1971, n. 1, e 10 aprile 1995, n. 11), per gli anni2007, 2008 e 2009, nella misura complessiva di € 486,20, harigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dellaRegione Calabria avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Cosenza il 26 settembre2017, n. 5375/2/2017, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure- che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originariodel contribuente per omessa notifica all’ente impositore – sulrilievo che: «La consegna diretta da parte del ricorrenteall’ufficio contenzioso (che – peraltro – neanche appone unnumero cronologico al depositato) non può considerarsi unavalida presentazione del ricorso», «visto che l’attestazione dideposito apposta dall’ufficio contenzioso in calce al ricorso nonrientra tra le forme previste» dagli artt. 16, commi 2 e 3, e 20del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, «che pretendono che lanotifica avvenga per l’esclusivo mezzo dell’ufficiale giudiziarioo dell’ufficiale postale».3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.4.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.Numero registro generale 6913/2020Numero sezionale 4107/2026Numero di raccolta generale 14852/2026Data pubblicazione 18/05/20262.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 16 e 20 del d.lgs. n. 31 dicembre 1992,n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., per essere stata erroneamente confermata dal giudice diappello l’inammissibilità del ricorso originario per l’inesistentenotifica alla Regione Calabria a causa dell’inidoneità a talescopo dell’attestazione apposta dall’Ufficio del ContenziosoTributario in calce alla copia restituita al contribuente.2.1 Il predetto motivo è fondato.2.2 Invero, l’art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 (compreso nel “Titolo I – Disposizioni generali”), detta unaspecifica disciplina in materia di notificazione degli attiprocessuali (ivi compreso, quindi, il ricorso originario) in sededi contenzioso tributario, prevedendo che: «Le notificazionipossono essere fatte anche direttamente a mezzo del serviziopostale mediante spedizione dell'atto in plico senza bustaraccomandato con avviso di ricevimento ovvero all'ufficio delMinistero delle Finanze ed all'ente locale mediante consegnadell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sullacopia».Secondo la giurisprudenza di questa Corte, si tratta di unamodalità eccezionale di notifica che il legislatore consente peri soli ricorsi alle commissioni tributarie di primo grado esecondo grado, non potendo, perciò, trovare applicazioneal ricorso per cassazione avverso le sentenze dellecommissioni tributarie, che resta assoggettato, in base all'art.62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alle norme del codicedi procedura civile ove compatibili, sicché il ricorso èinammissibile se notificato con tale modalità, ricorrendoun’ipotesi di inesistenza e non di nullità, atteso che manca ilrequisito dell'attività di trasmissione, svolta da un soggettoNumero registro generale 6913/2020Numero sezionale 4107/2026Numero di raccolta generale 14852/2026Data pubblicazione 18/05/2026qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridicadi compiere detta attività (in termini: Cass., Sez. 5^, 28ottobre 2016, n. 21866; Cass., Sez. 6^-5, 27 settembre 2017,n. 22632; Cass., Sez. 6^-5, 3 dicembre 2018, n. 31115; Cass.,Sez. 5^, 7 luglio 2021, n. 19193; Cass., Sez. Trib., 18 marzo2024, n. 7242; Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2025, n. 1616).2.3 A tale proposito, questa Corte ha precisato che, nelprocesso tributario, la notificazione del ricorso introduttivo edell’appello che, in forza del rinvio operato dagli artt. 20 e 53al precedente art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, può essere effettuata «all'ufficio del Ministero delleaddetto che ne rilascia ricevuta sulla copia», va ritenutainesistente qualora, sulla copia dell'atto depositato, manchi lasottoscrizione di un qualsivoglia impiegato dell’ente localedestinatario, non essendo sufficiente, per considerarecompletate le modalità della notifica, un qualunque altrodocumento, diverso ed estraneo alla copia del ricorso, dal qualerisulterebbero le circostanze della consegna dell'atto (tra letante: Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2004, n. 22576; Cass., Sez.5^, 24 febbraio 2012, n. 2816; Cass., Sez. 6^-5, 7 maggio2018, n. 10851; Cass., Sez. 6^-5, 31 luglio 2018, n. 20367;Cass., Sez. 6^-5, 29 maggio 2020, n. 10317; Cass., Sez. 5^,25 novembre 2020, n. 26804; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021,n. 17838; Cass., Sez. 5^, 5 gennaio 2022, n. 268; Cass., Sez.5^, 4 marzo 2022, n. 7276; Cass., Sez. 5^, 18 marzo 2022,n. 8827; Cass., Sez. Trib., 13 settembre 2023, n. 26445;Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, nn. 16223 e 16244).2.4 Peraltro, è pacifico che tale modalità di notificazione degliconcessionario della riscossione.

Difatti, questa Corte haNumero registro generale 6913/2020Numero sezionale 4107/2026Numero di raccolta generale 14852/2026Data pubblicazione 18/05/2026affermato che, nel processo tributario, in forza del rinviooperato dall'art. 20 al precedente art. 16, comma 3, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, è senz'altro valida la notificazionedel ricorso introduttivo effettuata dal contribuente alconcessionario, senza ricorrere all'ufficiale giudiziario o alservizio postale, ma con la consegna diretta presso la sede diquest'ultimo ad impiegato addetto «che ne rilascia ricevutasulla copia» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2017, n.2905; Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2018, n. 12818; Cass.,Sez. 6^-5, 14 ottobre 2019, n. 25903; Cass., Sez. 5^, 6agosto 2020, n. 16758; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n.29370; Cass., Sez. 5^, 18 marzo 2022, n. 8827; Cass., Sez.Trib., 11 giugno 2024, nn. 16223 e 16244).2.5 Il collegio non ignora l’arresto di questa Corte, secondo cui,in tema di contenzioso tributario, in base al principio dieconomicità ed efficacia dell'azione amministrativa, corollariodel principio costituzionale di buon andamentodell'amministrazione ex art. 97 Cost., l'apposizione sulla primapagina del documento incorporante l'atto di appello, da partedell'Ufficio destinatario della notificazione diretta dell'appello,del timbro con la data della consegna, pur senza numero diprotocollo ovvero rilascio della relativa ricevuta, ècomportamento sufficiente a dimostrare che la notificazione siè perfezionata, con l'acquisizione del documento, da partedell'ufficio destinatario (Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2007, n.18339); tuttavia, un’attenta lettura della relativa motivazioneevidenzia come, nel caso deciso, non si facesse questione dicarente sottoscrizione dell’impiegato addetto, dibattendosisulla sola equipollenza dell’apposizione del timbro alladichiarazione di ricevuta: «L'apposizione del timbro è, invero,operazione che contiene implicitamente la dichiarazione diNumero registro generale 6913/2020Numero sezionale 4107/2026Numero di raccolta generale 14852/2026Data pubblicazione 18/05/2026ricevuta del documento e che può considerarsi ad essaequivalente in base al principio di economicità e di efficaciadell'attività amministrativa enunciato dalla L. 7 agosto 1990,n. 241, art. 11, e in base al principio di efficienza, qualecorollario del principio costituzionale di buon andamento ex art.97 Cost..

Lo dimostra il fatto che l'apposizione del timbro èsufficiente ad assicurare il risultato della certezza delperfezionamento della notificazione con il minimo impiego ditempo, di risorse umane e di materiale da parte dell'ufficioricevente, senza che, in conformità al principio diproporzionalità dell'azione amministrativa L. 7 agosto 1990, n.241, ex art. 12, vi sia alcuna necessità di aggravare ilprocedimento di notificazione con la pretesa di unaesplicitazione della dichiarazione di ricevuta, implicita neltimbro.

In sostanza la disposizione normativa contenuta nelD.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1, dev'essereintegrata, alla stregua del principio di diritto appena enunciato,con le parole inserite tra parentesi quadre, così da contenerela seguente norma: "Il ricorrente, entro trenta giorni dallaproposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita,nella segreteria della commissione tributaria adita, ... copia delricorso consegnato ..., con fotocopia della ricevuta di depositoo con l'apposizione del timbro dell'ufficio ricevente munita delladata della consegna ..."» (vedasi, in motivazione: Cass., Sez.5^, 31 agosto 2007, n. 18339).2.6 Pertanto, è stato affermato che, nel processo tributario, lanotificazione del ricorso introduttivo o dell’appello che, in forzadel rinvio operato dagli artt. 20 e 53 al precedente art. 16,comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può essereeffettuata «all'ufficio del Ministero delle Finanze ed all'entelocale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilasciaNumero registro generale 6913/2020Numero sezionale 4107/2026Numero di raccolta generale 14852/2026Data pubblicazione 18/05/2026ricevuta sulla copia», va ritenuta valida qualora, sulla copiadell'atto depositato, la sottoscrizione dell’impiegato addettonon sia accompagnata dalla dichiarazione di ricevuta, madall’apposizione del timbro dell'ufficio ricevente conl’indicazione della data di consegna, essendo sufficiente taleadempimento a garantirne il rituale ricevimento da parte deldestinatario (da ultima: Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, nn.16223 e 16244).2.7 Nella specie, come si evince dalla trascrizione fattane inricorso (secondo il canone dell’autosufficienza), oltre che dallacopia prodotta in sede di legittimità, il timbro di ricevimentodel ricorso con l’indicazione della data (9 maggio 2012) èaccompagnato dalla sottoscrizione del funzionario addetto alcompetente ufficio di Cosenza della Regione Calabria ([OSCURATO:PERSONA] e Contenzioso – [OSCURATO:PERSONA] ePatrimonio).

Per cui, la notifica del ricorso era stataregolarmente eseguita a norma dell’art. 16, comma 3, deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essendo irrilevante l’omessaindicazione di un numero cronologico di protocollo al fine di3.

Con il secondo motivo, in subordine, si denuncia violazionee falsa applicazione degli artt. 1 e 20 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, con riferimento agli artt. 7 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, 156 e 157 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere statoconsiderato dal giudice di appello che la notifica del ricorsooriginario era stata validamente eseguita; che un’eventualeirregolarità della notifica del ricorso originario (per l’omessaapposizione del numero cronologico di protocollo) potevaessere, comunque, emendata mediante l’ordine della relativarinnovazione; che, in ogni caso, essa non comportava la nullitàNumero registro generale 6913/2020Numero sezionale 4107/2026Numero di raccolta generale 14852/2026Data pubblicazione 18/05/2026della notifica, essendo venuto a conoscenza del ricorso l’enteimpositore.4.

Con il terzo motivo, in subordine, si denuncia l’assenzaassoluta di motivazione, anche in riferimento al principio delcontraddittorio e del giusto processo ai sensi dell’art. 111Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.civ., per essere stato rigettato il gravame dal giudice di appelloper una censura mai prospettata dal contribuente.5.

Con il quarto motivo, in subordine, si denuncia violazionedell’art. 91 cod. proc. civ. e dei principi della soccombenza,anche in riferimento all’art. 112 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per esserestata condannata la parte soccombente dal giudice di appelloalla rifusione delle spese giudiziali in favore della partevittoriosa, che non si era costituita nel procedimento disecondo grado.6.

I predetti motivi sono unitariamente assorbitidall’accoglimento del primo motivo, rendendosene superfluo edultroneo lo scrutinio.7.

Valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimentodei restanti motivi, dunque, alla stregua delle suesposteargomentazioni, il ricorso può essere accolto nei predetti limitie la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione almotivo accolto con rinvio della causa (per l’esame nel meritodell’appello) alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento deirestanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alNumero registro generale 6913/2020Numero sezionale 4107/2026Numero di raccolta generale 14852/2026Data pubblicazione 18/05/2026motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Calabria, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 maggio2026.LA PRESIDENTEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]ott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 6913/2020ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6913/2020 R.G., propostoPugliese Piero, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamentedomiciliato (indirizzo perc per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in margine alricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]egione Calabria, con sede in Catanzaro, in persona delPresidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Calabria il 10 luglio 2019, n. 2574/2/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 14 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;Numero registro generale 6913/2020Numero sezionale 4107/2026Numero di raccolta generale 14852/2026Data pubblicazione 18/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale perla Calabria il 10 luglio 2019, n. 2574/2/2019, che, incontroversia su impugnazione dell’avviso di accertamento n.65554/2012 del 16 marzo 2012 da parte della Regione Calabriaper omesso versamento della tassa di ispezione a carico deipossessori di apparecchi radiologici usati a scopo diverso daquello terapeutico (“attività RX dentisti” ex leggi reg. Calabria31 dicembre 1971, n. 1, e 10 aprile 1995, n. 11), per gli anni2007, 2008 e 2009, nella misura complessiva di € 486,20, harigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dellaRegione Calabria avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Cosenza il 26 settembre2017, n. 5375/2/2017, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure- che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originariodel contribuente per omessa notifica all’ente impositore – sulrilievo che: «La consegna diretta da parte del ricorrenteall’ufficio contenzioso (che – peraltro – neanche appone unnumero cronologico al depositato) non può considerarsi unavalida presentazione del ricorso», «visto che l’attestazione dideposito apposta dall’ufficio contenzioso in calce al ricorso nonrientra tra le forme previste» dagli artt. 16, commi 2 e 3, e 20del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, «che pretendono che lanotifica avvenga per l’esclusivo mezzo dell’ufficiale giudiziarioo dell’ufficiale postale».3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.4. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.Numero registro generale 6913/2020Numero sezionale 4107/2026Numero di raccolta generale 14852/2026Data pubblicazione 18/05/20262. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 16 e 20 del d.lgs. n. 31 dicembre 1992,n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., per essere stata erroneamente confermata dal giudice diappello l’inammissibilità del ricorso originario per l’inesistentenotifica alla Regione Calabria a causa dell’inidoneità a talescopo dell’attestazione apposta dall’Ufficio del ContenziosoTributario in calce alla copia restituita al contribuente.2.1 Il predetto motivo è fondato.2.2 Invero, l’art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 (compreso nel “Titolo I – Disposizioni generali”), detta unaspecifica disciplina in materia di notificazione degli attiprocessuali (ivi compreso, quindi, il ricorso originario) in sededi contenzioso tributario, prevedendo che: «Le notificazionipossono essere fatte anche direttamente a mezzo del serviziopostale mediante spedizione dell'atto in plico senza bustaraccomandato con avviso di ricevimento ovvero all'ufficio delMinistero delle Finanze ed all'ente locale mediante consegnadell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sullacopia».Secondo la giurisprudenza di questa Corte, si tratta di unamodalità eccezionale di notifica che il legislatore consente peri soli ricorsi alle commissioni tributarie di primo grado esecondo grado, non potendo, perciò, trovare applicazioneal ricorso per cassazione avverso le sentenze dellecommissioni tributarie, che resta assoggettato, in base all'art.62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alle norme del codicedi procedura civile ove compatibili, sicché il ricorso èinammissibile se notificato con tale modalità, ricorrendoun’ipotesi di inesistenza e non di nullità, atteso che manca ilrequisito dell'attività di trasmissione, svolta da un soggettoNumero registro generale 6913/2020Numero sezionale 4107/2026Numero di raccolta generale 14852/2026Data pubblicazione 18/05/2026qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridicadi compiere detta attività (in termini: Cass., Sez. 5^, 28ottobre 2016, n. 21866; Cass., Sez. 6^-5, 27 settembre 2017,n. 22632; Cass., Sez. 6^-5, 3 dicembre 2018, n. 31115; Cass.,Sez. 5^, 7 luglio 2021, n. 19193; Cass., Sez. Trib., 18 marzo2024, n. 7242; Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2025, n. 1616).2.3 A tale proposito, questa Corte ha precisato che, nelprocesso tributario, la notificazione del ricorso introduttivo edell’appello che, in forza del rinvio operato dagli artt. 20 e 53al precedente art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, può essere effettuata «all'ufficio del Ministero delleaddetto che ne rilascia ricevuta sulla copia», va ritenutainesistente qualora, sulla copia dell'atto depositato, manchi lasottoscrizione di un qualsivoglia impiegato dell’ente localedestinatario, non essendo sufficiente, per considerarecompletate le modalità della notifica, un qualunque altrodocumento, diverso ed estraneo alla copia del ricorso, dal qualerisulterebbero le circostanze della consegna dell'atto (tra letante: Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2004, n. 22576; Cass., Sez.5^, 24 febbraio 2012, n. 2816; Cass., Sez. 6^-5, 7 maggio2018, n. 10851; Cass., Sez. 6^-5, 31 luglio 2018, n. 20367;Cass., Sez. 6^-5, 29 maggio 2020, n. 10317; Cass., Sez. 5^,25 novembre 2020, n. 26804; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021,n. 17838; Cass., Sez. 5^, 5 gennaio 2022, n. 268; Cass., Sez.5^, 4 marzo 2022, n. 7276; Cass., Sez. 5^, 18 marzo 2022,n. 8827; Cass., Sez. Trib., 13 settembre 2023, n. 26445;Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, nn. 16223 e 16244).2.4 Peraltro, è pacifico che tale modalità di notificazione degliconcessionario della riscossione. Difatti, questa Corte haNumero registro generale 6913/2020Numero sezionale 4107/2026Numero di raccolta generale 14852/2026Data pubblicazione 18/05/2026affermato che, nel processo tributario, in forza del rinviooperato dall'art. 20 al precedente art. 16, comma 3, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, è senz'altro valida la notificazionedel ricorso introduttivo effettuata dal contribuente alconcessionario, senza ricorrere all'ufficiale giudiziario o alservizio postale, ma con la consegna diretta presso la sede diquest'ultimo ad impiegato addetto «che ne rilascia ricevutasulla copia» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2017, n.2905; Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2018, n. 12818; Cass.,Sez. 6^-5, 14 ottobre 2019, n. 25903; Cass., Sez. 5^, 6agosto 2020, n. 16758; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n.29370; Cass., Sez. 5^, 18 marzo 2022, n. 8827; Cass., Sez.Trib., 11 giugno 2024, nn. 16223 e 16244).2.5 Il collegio non ignora l’arresto di questa Corte, secondo cui,in tema di contenzioso tributario, in base al principio dieconomicità ed efficacia dell'azione amministrativa, corollariodel principio costituzionale di buon andamentodell'amministrazione ex art. 97 Cost., l'apposizione sulla primapagina del documento incorporante l'atto di appello, da partedell'Ufficio destinatario della notificazione diretta dell'appello,del timbro con la data della consegna, pur senza numero diprotocollo ovvero rilascio della relativa ricevuta, ècomportamento sufficiente a dimostrare che la notificazione siè perfezionata, con l'acquisizione del documento, da partedell'ufficio destinatario (Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2007, n.18339); tuttavia, un’attenta lettura della relativa motivazioneevidenzia come, nel caso deciso, non si facesse questione dicarente sottoscrizione dell’impiegato addetto, dibattendosisulla sola equipollenza dell’apposizione del timbro alladichiarazione di ricevuta: «L'apposizione del timbro è, invero,operazione che contiene implicitamente la dichiarazione diNumero registro generale 6913/2020Numero sezionale 4107/2026Numero di raccolta generale 14852/2026Data pubblicazione 18/05/2026ricevuta del documento e che può considerarsi ad essaequivalente in base al principio di economicità e di efficaciadell'attività amministrativa enunciato dalla L. 7 agosto 1990,n. 241, art. 11, e in base al principio di efficienza, qualecorollario del principio costituzionale di buon andamento ex art.97 Cost.. Lo dimostra il fatto che l'apposizione del timbro èsufficiente ad assicurare il risultato della certezza delperfezionamento della notificazione con il minimo impiego ditempo, di risorse umane e di materiale da parte dell'ufficioricevente, senza che, in conformità al principio diproporzionalità dell'azione amministrativa L. 7 agosto 1990, n.241, ex art. 12, vi sia alcuna necessità di aggravare ilprocedimento di notificazione con la pretesa di unaesplicitazione della dichiarazione di ricevuta, implicita neltimbro. In sostanza la disposizione normativa contenuta nelD.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1, dev'essereintegrata, alla stregua del principio di diritto appena enunciato,con le parole inserite tra parentesi quadre, così da contenerela seguente norma: "Il ricorrente, entro trenta giorni dallaproposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita,nella segreteria della commissione tributaria adita, ... copia delricorso consegnato ..., con fotocopia della ricevuta di depositoo con l'apposizione del timbro dell'ufficio ricevente munita delladata della consegna ..."» (vedasi, in motivazione: Cass., Sez.5^, 31 agosto 2007, n. 18339).2.6 Pertanto, è stato affermato che, nel processo tributario, lanotificazione del ricorso introduttivo o dell’appello che, in forzadel rinvio operato dagli artt. 20 e 53 al precedente art. 16,comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può essereeffettuata «all'ufficio del Ministero delle Finanze ed all'entelocale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilasciaNumero registro generale 6913/2020Numero sezionale 4107/2026Numero di raccolta generale 14852/2026Data pubblicazione 18/05/2026ricevuta sulla copia», va ritenuta valida qualora, sulla copiadell'atto depositato, la sottoscrizione dell’impiegato addettonon sia accompagnata dalla dichiarazione di ricevuta, madall’apposizione del timbro dell'ufficio ricevente conl’indicazione della data di consegna, essendo sufficiente taleadempimento a garantirne il rituale ricevimento da parte deldestinatario (da ultima: Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, nn.16223 e 16244).2.7 Nella specie, come si evince dalla trascrizione fattane inricorso (secondo il canone dell’autosufficienza), oltre che dallacopia prodotta in sede di legittimità, il timbro di ricevimentodel ricorso con l’indicazione della data (9 maggio 2012) èaccompagnato dalla sottoscrizione del funzionario addetto alcompetente ufficio di Cosenza della Regione Calabria ([OSCURATO:PERSONA] e Contenzioso – [OSCURATO:PERSONA] ePatrimonio). Per cui, la notifica del ricorso era stataregolarmente eseguita a norma dell’art. 16, comma 3, deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essendo irrilevante l’omessaindicazione di un numero cronologico di protocollo al fine di3. Con il secondo motivo, in subordine, si denuncia violazionee falsa applicazione degli artt. 1 e 20 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, con riferimento agli artt. 7 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, 156 e 157 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere statoconsiderato dal giudice di appello che la notifica del ricorsooriginario era stata validamente eseguita; che un’eventualeirregolarità della notifica del ricorso originario (per l’omessaapposizione del numero cronologico di protocollo) potevaessere, comunque, emendata mediante l’ordine della relativarinnovazione; che, in ogni caso, essa non comportava la nullitàNumero registro generale 6913/2020Numero sezionale 4107/2026Numero di raccolta generale 14852/2026Data pubblicazione 18/05/2026della notifica, essendo venuto a conoscenza del ricorso l’enteimpositore.4. Con il terzo motivo, in subordine, si denuncia l’assenzaassoluta di motivazione, anche in riferimento al principio delcontraddittorio e del giusto processo ai sensi dell’art. 111Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.civ., per essere stato rigettato il gravame dal giudice di appelloper una censura mai prospettata dal contribuente.5. Con il quarto motivo, in subordine, si denuncia violazionedell’art. 91 cod. proc. civ. e dei principi della soccombenza,anche in riferimento all’art. 112 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per esserestata condannata la parte soccombente dal giudice di appelloalla rifusione delle spese giudiziali in favore della partevittoriosa, che non si era costituita nel procedimento disecondo grado.6. I predetti motivi sono unitariamente assorbitidall’accoglimento del primo motivo, rendendosene superfluo edultroneo lo scrutinio.7. Valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimentodei restanti motivi, dunque, alla stregua delle suesposteargomentazioni, il ricorso può essere accolto nei predetti limitie la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione almotivo accolto con rinvio della causa (per l’esame nel meritodell’appello) alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento deirestanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alNumero registro generale 6913/2020Numero sezionale 4107/2026Numero di raccolta generale 14852/2026Data pubblicazione 18/05/2026motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Calabria, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 maggio2026.LA PRESIDENTEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]