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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08174/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 6006-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2000 - controricorrente - &e. contro [OSCURATO:PERSONA]' ROCCO; - intimato - avverso la sentenza n. 534/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 04/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Trieste, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Gorizia, ha rigettato le domande da lei proposte - in relazione alla successione al padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] - nei confronti della sorella [OSCURATO:PERSONA] e del di lei coniuge [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Con dette domande [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere reintegrata nella quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni contenute nel testamento paterno del 07.06.1998 e nell'atto pubblico di donazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il padre aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà di un fabbricato e la proprietà di un fondo agricolo.

1.2. Più nello specifico, la Corte d'Appello ha ritenuto che la critica mossa da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, pur sostanzialmente corretta, non potesse condurre ad un esito decisionale diverso da quello a cui era pervenuto il Tribunale di Gorizia, ossia il rigetto della di lei domanda, in quanto la lesione della legittima lamentata dall'appellante doveva in effetti ritenersi insussistente.

13. La Corte giuliana, infatti - premessa l'intervenuta formazione del giudicato interno sulla statuizione del Tribunale di inammissibilità, ex art. 564 c.c., della domanda di riduzione della donazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA], non essendo quest'ultimo chiamato come coerede e non avendo ella accettato l'eredità con il beneficio di inventario - ha sottratto dalla ricostruzione fittizia dell'asse ereditario il valore della donazione effettuata a favore del Rosanò, pari al 50% degli immobile oggetto del menzionato atto pubblico dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Dedotta dall'asse, quindi, la metà del valore della suddetta donazione, la Corte d'Appello ha rilevato che la quota di legittima di [OSCURATO:PERSONA] non risultava lesa e, conseguentemente ha rigettato anche la domanda da costei proposta nei confronti della sorella.

1.4. La Corte d'Appello, inoltre, ha disatteso il motivo di appello con cui [OSCURATO:PERSONA] si doleva della statuizione del Tribunale che l'aveva condannata alle spese del primo grado, sostenendo che tali spese sarebbero state da compensare in ragione della asserita soccombenza reciproca.

1.5. Infine, la Corte distrettuale ha ritenuto assorbito l'appello incidentale proposto dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volto a far riconoscere la natura modale della donazione loro effettuata dal de cuius.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

3. La causa è stata chiamata all'adunanza camerale del 16 settembre 2021, per la quale sia la ricorrente che la contro ricorrente hanno depositato una memoria.

4. In primo luogo, devono essere esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla controricorrente.

4.1. Con la prima si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione per essere stato notificato in data 02.03.2017 a [OSCURATO:PERSONA], deceduto in Gorizia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], invece che ai figli, successori del medesimo a titolo universale.

L'eccezione è infondata.

È orientamento consolidato di questa Corte - che travolge il risalente precedente (Cass. 2881/2000) richiamato dal controricorrente a fondamento della propria eccezione - che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, tra l'altro, che sia pienamente ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c. presso il procuratore alla parte deceduta o divenuta incapace - anche laddove la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza di tale evento (Cass. Sez.

Un. sent. n. 15295/2014; Cass., sez.

V, ord. n. 11072/2018; Cass., sez.

II, sent. N. 20964/2018).

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15295/2014, hanno, infatti, specificato che "in linea di principio, il decesso della parte non pregiudica alcun diritto dei suoi successori, in quanto la presenza in giudizio del procuratore ad litem garantisce ed assicura il rispetto del contraddittorio.

Di qui il potere del difensore di proseguire il processo nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, insuscettibile di ledere il contraddittorio e di pregiudicare o menomare in qualche modo l'esercizio dell'attività tecnica difensiva, che è di esclusiva competenza del procuratore, sul quale graverà, se mai, l'onere (tenuto conto della personale responsabilità di cui si faceva cenno) di dare notizia dell'esistenza e pendenza del processo ai legittimati alla prosecuzione del giudizio per concordare con questi la determinazione di interrompere o meno il processo" (pag. 24, 2-3 cpv.).

Uno dei limiti che il procuratore della parte può incontrare nell'esercizio del potere discrezionale di proseguire il processo successivamente all'evento interruttivo, continuano le Sezioni Unite, "è costituito dalla procura speciale ad impugnare per cassazione, nel senso che il procuratore costituito per i giudizi di merito potrebbe solo ricevere la notifica della sentenza o dell'atto di impugnazione per cassazione, ma non potrebbe né validamente notificare la sentenza, né resistere con controricorso, né, tanto meno proporre ricorso in via principale o incidentale" (pag. 24, 50 cpv.).

Emerge quindi come i successori a titolo universale di [OSCURATO:PERSONA] debbano essere considerati intimati, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei loro confronti, essendo onere del procuratore domiciliatario della parte defunta rendere edotti i successori a titolo universale della notificazione a lui effettuata del ricorso per la cassazione della sentenza emessa nel giudizio di appello in cui il de cuius era stato parte.

4.2. La seconda eccezione pregiudiziale, secondo cui il ricorso per cassazione sarebbe parimenti inammissibile per essere stato notificato al difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], è pur essa infondata.

In disparte il rilievo che la signora [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, così sanando, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, c.p.c., ogni ipotetico vizio della notifica del ricorso nei suoi confronti, si osserva, comunque, che nell'intestazione della sentenza gravata si legge che, nel giudizio di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano "elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Gorizia, dal quale sono assistiti e difesi, in unione con l'avv. [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 2 sentenza).

Dall'esame degli atti risulta (v. pag. 16, spillata al ricorso per cassazione) che la notificazione del ricorso per cassazione è stata effettuata, a mezzo del servizio postale, sia presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) che presso quello del procuratore domiciliatario in secondo grado, [OSCURATO:PERSONA].

L'evento morte ha colpito il procuratore non domiciliatario, avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorso è stato regolarmente notificato al procuratore domiciliatario della signora [OSCURATO:PERSONA].

Donde il rigetto dell'eccezione.

5. Il primo motivo di ricorso contiene due censure.

5.1. Con la prima, riferita all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 556 c.c. in cui la Corte d'Appello sarebbe in corsa escludendo dalla riunione fittizia la metà del valore della donazione che il de cuius effettuò a favore della figlia Maria e di [OSCURATO:PERSONA], ossia il valore della quota donata [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la ricorrente, l'inammissibilità della domanda di riduzione della donazione da lei proposta nei confronti del donatario [OSCURATO:PERSONA], dovuta alla mancata accettazione con beneficio di inventario, non rileverebbe ai fini della ricostituzione dell'asse; cosicché la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere alla riunione fittizia includendo nel computo anche tale valore, con conseguente diversa quantificazione della quota di legittima a lei spettante e, quindi, accogliendo il suo appello.

5.2. Con la seconda censura, riferita all'art. 360 co. 1 n. 4) c.p.c., la ricorrente impugna lo stesso capo di sentenza lamentando l'omessa motivazione.

Lamenta la ricorrente come sarebbe incomprensibile l'iter logico seguito dalla Corte d'Appello che ha concluso nel senso dell'esclusione della metà del valore della donazione dalla riunione fittizia affermando laconicamente di "aderire alla motivazione del Tribunale, la quale correttamente esclude dalla ricostruzione dell'asse la metà del valore del bene donato al non coerede" (pag. 11, righi 3-5 sentenza impugnata).

Inoltre, asserisce la ricorrente, la motivazione non potrebbe dirsi sufficiente poiché resa per relationem, atteso che "neppure dalla sentenza di primo grado è dato rinvenire una qualsivoglia motivazione sul punto" (pag. 9, ultimo rigo e 10, primo rigo del ricorso).6.

La prima delle due censure in cui si articola il primo motivo di ricorso è fondata e assorbe la seconda.

L'affermazione su cui si fonda la sentenza impugnata («va calcolata la sola metà perché l'altra porzione riguarda un non coerede») viola, infatti, la disciplina della riunione fittizia, la quale prevede il cumulo di relictum e donatum a prescindere dalla concreta possibilità di esperire l'azione di riduzione nei confronti dei donatari.

Soccorre, sul punto, l'insegnamento offerto da questa Suprema Corte con la sentenza n. 12919/12, che ha chiarito che, in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima.

A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.).

Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.).

Alla stregua di tale insegnamento, va dunque affermato che l'inammissibilità della domanda nei confronti del donatario non coerede [OSCURATO:PERSONA] è ininfluente ai fini della determinazione dell'entità della quota di legittima di [OSCURATO:PERSONA] e che - una volta stabilita l'entità di tale quota, calcolata sul cumulo di relictum e donatum - la relativa reintegrazione va realizzata riducendo in primo luogo le disposizioni testamentarie e, solo se la riduzione di queste non fosse sufficiente, procedendo alla riduzione delle donazioni (art. 555 co. 2 c.c.).

Il primo motivo di ricorso va quindi accolto.

7. Col secondo motivo di ricorso, riferito all'art. 360 co. 1 n. 4) e 5) c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte di territoriale omesso di pronunciarsi sui due motivi di appello con cui ella aveva censurato la sentenza di primo grado per avere, per un verso, riferito la stima del fabbricato donato dal de cuius alla figlia Maria ed a [OSCURATO:PERSONA] al valore della nuda proprietà invece che al valore della proprietà piena che il medesimo (donato con riserva di usufrutto) aveva acquistato all'apertura della successione per effetto del consolidamento dell'usufrutto riservato al donante; per altro verso, per avere incluso nella massa ereditaria un fondo che aveva formato oggetto di disposizione nel testamento del 07.06.98 ma successivamente era stato venduto dall'ereditando con atto pubblico del 26.08.1999.

Nel mezzo di impugnazione si sottolinea come, ancorché nell'impugnata sentenza si legga, a pag. 10, che «la critica mossa ad una parte della motivazione è sostanzialmente corretta», la Corte di Appello non avrebbe dato alcun seguito a tale valutazione di correttezza, sostanzialmente omettendo di pronunciarsi sulle suddette doglianze.

7.1. Anche il secondo motivo va giudicato fondato.

La Corte di Appello ha implicitamente ritenuto che i motivi di appello sopra sintetizzati fossero rimasti assorbiti dalla statuizione relativa all'insussistenza della lamentata lesione di legittima.

Tale valutazione di assorbimento, tuttavia, era erronea, perché, se anche la statuizione che ha escluso dalla riunione fittizia la donazione in favore del Rosanò fosse stata corretta, egualmente la Corte distrettuale avrebbe dovuto pronunciarsi sui suddetti motivi di appello al fine di determinare correttamente il valore dell'asse ereditario e verificare, sulla base di tale voalore, l'eventuale lesione della quota di legittima dell'appellante; soccorre allora l'insegnamento offerto da questa Suprema Corte con la sentenza n. 12193/20, che - dopo aver precisato che l'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande - ha chiarito che l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia.8.

Col terzo motivo di ricorso, riferito all'art. 360 co. 1 n. 3) e 5) c.p.c., la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 92 c.p.c. per non avere la Corte d'Appello compensato le spese di primo grado.

8.1. Il motivo è assorbito, in ragione dell'accoglimento dei primi due motivi.

9. Il ricorso va quindi accolto in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste, in altra composizione, che si atterrà al principio di diritto enunciato nel paragrafo 6 e si pronuncerà sui motivi di appello proposti dalla odierna ricorrente avverso la sentenza di primo grado, altresì provvedendo alla regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo.

Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 6006-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2000 - controricorrente - &e. contro [OSCURATO:PERSONA]' ROCCO; - intimato - avverso la sentenza n. 534/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 04/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Trieste, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Gorizia, ha rigettato le domande da lei proposte - in relazione alla successione al padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] - nei confronti della sorella [OSCURATO:PERSONA] e del di lei coniuge [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Con dette domande [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere reintegrata nella quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni contenute nel testamento paterno del 07.06.1998 e nell'atto pubblico di donazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il padre aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà di un fabbricato e la proprietà di un fondo agricolo. 1.2. Più nello specifico, la Corte d'Appello ha ritenuto che la critica mossa da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, pur sostanzialmente corretta, non potesse condurre ad un esito decisionale diverso da quello a cui era pervenuto il Tribunale di Gorizia, ossia il rigetto della di lei domanda, in quanto la lesione della legittima lamentata dall'appellante doveva in effetti ritenersi insussistente. 13. La Corte giuliana, infatti - premessa l'intervenuta formazione del giudicato interno sulla statuizione del Tribunale di inammissibilità, ex art. 564 c.c., della domanda di riduzione della donazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA], non essendo quest'ultimo chiamato come coerede e non avendo ella accettato l'eredità con il beneficio di inventario - ha sottratto dalla ricostruzione fittizia dell'asse ereditario il valore della donazione effettuata a favore del Rosanò, pari al 50% degli immobile oggetto del menzionato atto pubblico dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Dedotta dall'asse, quindi, la metà del valore della suddetta donazione, la Corte d'Appello ha rilevato che la quota di legittima di [OSCURATO:PERSONA] non risultava lesa e, conseguentemente ha rigettato anche la domanda da costei proposta nei confronti della sorella. 1.4. La Corte d'Appello, inoltre, ha disatteso il motivo di appello con cui [OSCURATO:PERSONA] si doleva della statuizione del Tribunale che l'aveva condannata alle spese del primo grado, sostenendo che tali spese sarebbero state da compensare in ragione della asserita soccombenza reciproca. 1.5. Infine, la Corte distrettuale ha ritenuto assorbito l'appello incidentale proposto dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volto a far riconoscere la natura modale della donazione loro effettuata dal de cuius. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 3. La causa è stata chiamata all'adunanza camerale del 16 settembre 2021, per la quale sia la ricorrente che la contro ricorrente hanno depositato una memoria. 4. In primo luogo, devono essere esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla controricorrente. 4.1. Con la prima si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione per essere stato notificato in data 02.03.2017 a [OSCURATO:PERSONA], deceduto in Gorizia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], invece che ai figli, successori del medesimo a titolo universale. L'eccezione è infondata. È orientamento consolidato di questa Corte - che travolge il risalente precedente (Cass. 2881/2000) richiamato dal controricorrente a fondamento della propria eccezione - che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, tra l'altro, che sia pienamente ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c. presso il procuratore alla parte deceduta o divenuta incapace - anche laddove la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza di tale evento (Cass. Sez. Un. sent. n. 15295/2014; Cass., sez. V, ord. n. 11072/2018; Cass., sez. II, sent. N. 20964/2018). Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15295/2014, hanno, infatti, specificato che "in linea di principio, il decesso della parte non pregiudica alcun diritto dei suoi successori, in quanto la presenza in giudizio del procuratore ad litem garantisce ed assicura il rispetto del contraddittorio. Di qui il potere del difensore di proseguire il processo nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, insuscettibile di ledere il contraddittorio e di pregiudicare o menomare in qualche modo l'esercizio dell'attività tecnica difensiva, che è di esclusiva competenza del procuratore, sul quale graverà, se mai, l'onere (tenuto conto della personale responsabilità di cui si faceva cenno) di dare notizia dell'esistenza e pendenza del processo ai legittimati alla prosecuzione del giudizio per concordare con questi la determinazione di interrompere o meno il processo" (pag. 24, 2-3 cpv.). Uno dei limiti che il procuratore della parte può incontrare nell'esercizio del potere discrezionale di proseguire il processo successivamente all'evento interruttivo, continuano le Sezioni Unite, "è costituito dalla procura speciale ad impugnare per cassazione, nel senso che il procuratore costituito per i giudizi di merito potrebbe solo ricevere la notifica della sentenza o dell'atto di impugnazione per cassazione, ma non potrebbe né validamente notificare la sentenza, né resistere con controricorso, né, tanto meno proporre ricorso in via principale o incidentale" (pag. 24, 50 cpv.). Emerge quindi come i successori a titolo universale di [OSCURATO:PERSONA] debbano essere considerati intimati, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei loro confronti, essendo onere del procuratore domiciliatario della parte defunta rendere edotti i successori a titolo universale della notificazione a lui effettuata del ricorso per la cassazione della sentenza emessa nel giudizio di appello in cui il de cuius era stato parte. 4.2. La seconda eccezione pregiudiziale, secondo cui il ricorso per cassazione sarebbe parimenti inammissibile per essere stato notificato al difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], è pur essa infondata. In disparte il rilievo che la signora [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, così sanando, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, c.p.c., ogni ipotetico vizio della notifica del ricorso nei suoi confronti, si osserva, comunque, che nell'intestazione della sentenza gravata si legge che, nel giudizio di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano "elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Gorizia, dal quale sono assistiti e difesi, in unione con l'avv. [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 2 sentenza). Dall'esame degli atti risulta (v. pag. 16, spillata al ricorso per cassazione) che la notificazione del ricorso per cassazione è stata effettuata, a mezzo del servizio postale, sia presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) che presso quello del procuratore domiciliatario in secondo grado, [OSCURATO:PERSONA]. L'evento morte ha colpito il procuratore non domiciliatario, avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorso è stato regolarmente notificato al procuratore domiciliatario della signora [OSCURATO:PERSONA]. Donde il rigetto dell'eccezione. 5. Il primo motivo di ricorso contiene due censure. 5.1. Con la prima, riferita all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 556 c.c. in cui la Corte d'Appello sarebbe in corsa escludendo dalla riunione fittizia la metà del valore della donazione che il de cuius effettuò a favore della figlia Maria e di [OSCURATO:PERSONA], ossia il valore della quota donata [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente, l'inammissibilità della domanda di riduzione della donazione da lei proposta nei confronti del donatario [OSCURATO:PERSONA], dovuta alla mancata accettazione con beneficio di inventario, non rileverebbe ai fini della ricostituzione dell'asse; cosicché la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere alla riunione fittizia includendo nel computo anche tale valore, con conseguente diversa quantificazione della quota di legittima a lei spettante e, quindi, accogliendo il suo appello. 5.2. Con la seconda censura, riferita all'art. 360 co. 1 n. 4) c.p.c., la ricorrente impugna lo stesso capo di sentenza lamentando l'omessa motivazione. Lamenta la ricorrente come sarebbe incomprensibile l'iter logico seguito dalla Corte d'Appello che ha concluso nel senso dell'esclusione della metà del valore della donazione dalla riunione fittizia affermando laconicamente di "aderire alla motivazione del Tribunale, la quale correttamente esclude dalla ricostruzione dell'asse la metà del valore del bene donato al non coerede" (pag. 11, righi 3-5 sentenza impugnata). Inoltre, asserisce la ricorrente, la motivazione non potrebbe dirsi sufficiente poiché resa per relationem, atteso che "neppure dalla sentenza di primo grado è dato rinvenire una qualsivoglia motivazione sul punto" (pag. 9, ultimo rigo e 10, primo rigo del ricorso).6. La prima delle due censure in cui si articola il primo motivo di ricorso è fondata e assorbe la seconda. L'affermazione su cui si fonda la sentenza impugnata («va calcolata la sola metà perché l'altra porzione riguarda un non coerede») viola, infatti, la disciplina della riunione fittizia, la quale prevede il cumulo di relictum e donatum a prescindere dalla concreta possibilità di esperire l'azione di riduzione nei confronti dei donatari. Soccorre, sul punto, l'insegnamento offerto da questa Suprema Corte con la sentenza n. 12919/12, che ha chiarito che, in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.). Alla stregua di tale insegnamento, va dunque affermato che l'inammissibilità della domanda nei confronti del donatario non coerede [OSCURATO:PERSONA] è ininfluente ai fini della determinazione dell'entità della quota di legittima di [OSCURATO:PERSONA] e che - una volta stabilita l'entità di tale quota, calcolata sul cumulo di relictum e donatum - la relativa reintegrazione va realizzata riducendo in primo luogo le disposizioni testamentarie e, solo se la riduzione di queste non fosse sufficiente, procedendo alla riduzione delle donazioni (art. 555 co. 2 c.c.). Il primo motivo di ricorso va quindi accolto. 7. Col secondo motivo di ricorso, riferito all'art. 360 co. 1 n. 4) e 5) c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte di territoriale omesso di pronunciarsi sui due motivi di appello con cui ella aveva censurato la sentenza di primo grado per avere, per un verso, riferito la stima del fabbricato donato dal de cuius alla figlia Maria ed a [OSCURATO:PERSONA] al valore della nuda proprietà invece che al valore della proprietà piena che il medesimo (donato con riserva di usufrutto) aveva acquistato all'apertura della successione per effetto del consolidamento dell'usufrutto riservato al donante; per altro verso, per avere incluso nella massa ereditaria un fondo che aveva formato oggetto di disposizione nel testamento del 07.06.98 ma successivamente era stato venduto dall'ereditando con atto pubblico del 26.08.1999. Nel mezzo di impugnazione si sottolinea come, ancorché nell'impugnata sentenza si legga, a pag. 10, che «la critica mossa ad una parte della motivazione è sostanzialmente corretta», la Corte di Appello non avrebbe dato alcun seguito a tale valutazione di correttezza, sostanzialmente omettendo di pronunciarsi sulle suddette doglianze. 7.1. Anche il secondo motivo va giudicato fondato. La Corte di Appello ha implicitamente ritenuto che i motivi di appello sopra sintetizzati fossero rimasti assorbiti dalla statuizione relativa all'insussistenza della lamentata lesione di legittima. Tale valutazione di assorbimento, tuttavia, era erronea, perché, se anche la statuizione che ha escluso dalla riunione fittizia la donazione in favore del Rosanò fosse stata corretta, egualmente la Corte distrettuale avrebbe dovuto pronunciarsi sui suddetti motivi di appello al fine di determinare correttamente il valore dell'asse ereditario e verificare, sulla base di tale voalore, l'eventuale lesione della quota di legittima dell'appellante; soccorre allora l'insegnamento offerto da questa Suprema Corte con la sentenza n. 12193/20, che - dopo aver precisato che l'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande - ha chiarito che l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia.8. Col terzo motivo di ricorso, riferito all'art. 360 co. 1 n. 3) e 5) c.p.c., la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 92 c.p.c. per non avere la Corte d'Appello compensato le spese di primo grado. 8.1. Il motivo è assorbito, in ragione dell'accoglimento dei primi due motivi. 9. Il ricorso va quindi accolto in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste, in altra composizione, che si atterrà al principio di diritto enunciato nel paragrafo 6 e si pronuncerà sui motivi di appello proposti dalla odierna ricorrente avverso la sentenza di primo grado, altresì provvedendo alla regolazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo. Cassa