CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41719/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tie [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 26 settembre 2018 nella parte in cui, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più condotte di bancarotta fraudolenta e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che in data 4 maggio 2021 avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, per due motivi; - che l'imputato risulta deceduto in data 25 ottobre 2021; - che la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 26738401; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 24779001; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 20324101); P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Così deciso