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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01094/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Terni, emessa in data 15 settembre 2021, con la quale è stata applicata la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato di bancarotta preferenziale (capo B).

2. Il ricorrente denunzia violazione di legge per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza ex art. 444, terzo comma, cod. pen.

Dopo aver premesso che l'istanza di applicazione della pena concordata era stata subordinata alla sospensione condizionale ex art. 163 cod. pen., il ricorrente denunzia l'omessa pronunzia del Tribunale sul punto e richiede la correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., mediante integrazione disposta da questa Corte.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limitati termini qui di seguito indicati.

2. Risulta dagli atti che la richiesta di applicazione della pena, avanzata dal Friggi limitatamente al reato ascrittogli al capo B) delle imputazioni, è stata formulata con l'indicazione della subordinazione della stessa richiesta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Su tale istanza il Tribunale ha omesso di pronunziarsi sia nel verbale di udienza che nella sentenza.

Per vero, sempre dagli atti, risulta, sulla base del certificato penale aggiornato, che sussistono a carico dell'imputato dei precedenti ostativi, sicché può presumersi che il Tribunale non abbia applicato la sospensione condizionale per tale motivo; ciò, però, avrebbe richiesto una motivazione sul punto, che però è - come si è detto- stata omessa.

In ragione di quanto evidenziato, non può essere accolta la richiesta formulata dal ricorrente di correzione, mediante integrazione, del dispositivo della sentenza, in applicazione dei principi affermati da questa Corte (ex multis, Sez. 3, n. 3741/2021, Rv. 280872; Sez. 1, n. 37243 del 25/06/2019, Rv. 276839; in senso conforme, n. 20819 del 2013 rv. 256230 - 01, n. 41582 del 2010 rv. 248460 - 01, n. 30505 del 2001 rv. 219983 - 01, n. 6418 del 2016 rv. 265845).

3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, dovendo applicarsi il principio secondo cui il giudice, ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando la richiesta di patteggiamento (si veda, da ultimo, in motivazione anche Sez.

U, Sentenza n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191).

Va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Terni, Ufficio del giudice per le indagini preliminari, per l'ulteriore corso.

PQM annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Terni, Ufficio del giudice pe_r le indagini preliminari, per l'ulteriore corso.

Così deciso il 2 ettembre 2022 Il consi lier t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Terni, emessa in data 15 settembre 2021, con la quale è stata applicata la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato di bancarotta preferenziale (capo B). 2. Il ricorrente denunzia violazione di legge per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza ex art. 444, terzo comma, cod. pen. Dopo aver premesso che l'istanza di applicazione della pena concordata era stata subordinata alla sospensione condizionale ex art. 163 cod. pen., il ricorrente denunzia l'omessa pronunzia del Tribunale sul punto e richiede la correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., mediante integrazione disposta da questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limitati termini qui di seguito indicati. 2. Risulta dagli atti che la richiesta di applicazione della pena, avanzata dal Friggi limitatamente al reato ascrittogli al capo B) delle imputazioni, è stata formulata con l'indicazione della subordinazione della stessa richiesta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Su tale istanza il Tribunale ha omesso di pronunziarsi sia nel verbale di udienza che nella sentenza. Per vero, sempre dagli atti, risulta, sulla base del certificato penale aggiornato, che sussistono a carico dell'imputato dei precedenti ostativi, sicché può presumersi che il Tribunale non abbia applicato la sospensione condizionale per tale motivo; ciò, però, avrebbe richiesto una motivazione sul punto, che però è - come si è detto- stata omessa. In ragione di quanto evidenziato, non può essere accolta la richiesta formulata dal ricorrente di correzione, mediante integrazione, del dispositivo della sentenza, in applicazione dei principi affermati da questa Corte (ex multis, Sez. 3, n. 3741/2021, Rv. 280872; Sez. 1, n. 37243 del 25/06/2019, Rv. 276839; in senso conforme, n. 20819 del 2013 rv. 256230 - 01, n. 41582 del 2010 rv. 248460 - 01, n. 30505 del 2001 rv. 219983 - 01, n. 6418 del 2016 rv. 265845). 3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, dovendo applicarsi il principio secondo cui il giudice, ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando la richiesta di patteggiamento (si veda, da ultimo, in motivazione anche Sez. U, Sentenza n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191). Va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Terni, Ufficio del giudice per le indagini preliminari, per l'ulteriore corso. PQM annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Terni, Ufficio del giudice pe_r le indagini preliminari, per l'ulteriore corso. Così deciso il 2 ettembre 2022 Il consi lier t
Sentenza Cassazione n. 01094/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris