CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14203/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amoruso;- ricorrenti -nonché da-) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarloneGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CastagliuoloIgnazio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CelentanoIsanna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Costante AnnaMaria, [OSCURATO:PERSONA], d'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De CesareMatteo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delleNumero registro generale 7261/2024N.R.G.: 7261/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 14203/2026Data pubblicazione 14/05/2026del Consiglio e del ministro pro tempore, tutti domiciliati ex lege all’indirizzoPEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 26 settembre 2023 n.6094;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Nel 2015 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopra indicate,esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad unascuola di specializzazione in anni compresi tra il 1982 ed il 1991;-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenuteal risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazionedelle suddette direttive.2. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda per maturata prescrizione e laCorte d’appello, con l’impugnata sentenza, rigettò il gravame.3. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da:-) [OSCURATO:PERSONA] ed altri 2 ricorrenti (d’ora innanzi, “il gruppo Chiesa”),con ricorso fondato su sei motivi;N.R.G.: 7261/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 7261/2024Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 14203/2026Data pubblicazione 14/05/2026-) [OSCURATO:PERSONA] ed altri 24 ricorrenti (d’ora innanzi, “il gruppo Casu”),con ricorso fondato su un motivo.Le amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso del “gruppo Casu”.Con l’unico motivo la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui haindividuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data del 27.10.1999.La difesa dei ricorrenti sostiene l’originale tesi giuridica secondo cui, dalmomento che in altre e differenti questioni concernenti il risarcimento deldanno da tardiva attuazione delle Direttive 75/362 e 75/363 vi sono stateoscillazioni giurisprudenziali, anche il tradizionale orientamento di questacorte circa l’exordium praescriptionis dovrebbe essere rimeditata; insubordine chiedono che “la questione” (non si sa bene quale) sia sottopostaalla Corte di giustizia dell’Unione Europea.1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce delconsolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto alrisarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizionenell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257- delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favoredei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…)nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto ildiritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro,risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudiceamministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv.630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L,Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01;Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n.N.R.G.: 7261/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 7261/2024Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 14203/2026Data pubblicazione 14/05/202617868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti allesentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermatianche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del31/05/2022).1.2. Quanto alla pertinacia - di per sé meritevole di censura per i fini di cuiall’art. 96 terzo comma, c.p.c. - con la quale (pur avendo collezionato proprioil difensore dei ricorrenti duecentosettantacinque rigetti di altrettanti ricorsiproposti su questioni identiche), si insiste affinché questa Corte sollevi unapregiudiziale comunitaria, basterà ricordare che:a) la materia della prescrizione non è armonizzata, ma di competenzadegli Stati membri;b) l’unico principio che questi ultimi ed i loro organi giurisdizionalidebbono osservare in subiecta materia è impedire che le norme in materia diprescrizione rendano più difficoltoso l’esercizio di diritti riconosciutidall’ordinamento comunitario, rispetto a diritti riconosciuti dall’ordinamentonazionale;c) tale principio non viene in rilievo nel nostro caso, in quanto laviolazione da parte dello Stato italiano delle prescrizioni contenute nellaDirettiva 1982/76 (la quale introdusse l’obbligo di adeguata remunerazione)fui così evidente, palmare ed indiscutibile che gli odierni ricorrenti non hannoche da imputare a se stessi se attesero trentadue anni prima di introdurreuna domanda risarcitoria.1.3. Da ultimo, ma non per ultimo, l’istanza di rimessione alla Corte diLussemburgo trascura di considerare che la Corte di Lussemburgo si è giàpronunciata su fattispecie esattamente identica, stabilendo che:a) il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro eccepisca lascadenza di un termine di prescrizione ragionevole (e ci mancherebbe chedieci anni non fosse un termine ragionevole) a fronte di un'azionegiurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferitida una direttiva;Numero registro generale 7261/2024N.R.G.: 7261/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 14203/2026Data pubblicazione 14/05/2026b) nulla rileva, ai fini del decorso del termine di prescrizione, che loStato non abbia correttamente trasposta la Direttiva attributiva del dirittoprescritto;c) non è necessaria una pronuncia della corte di Lussemburgo chedichiari l’inadempimento dello Stato, per far decorrere il termine diprescrizione;c) unica deroga a tali princìpi ricorre quando lo Stato, con il suocomportamento, sia stato all'origine della tardività dell’azione giudiziaria daparte del danneggiato: ipotesi chiaramente insussistente nel nostro caso (cosìCorte giust. UE, 19 maggio 2011, in causa C-452/09, Iaia ed all. c. Ministerodell’Istruzione).2. Il primo motivo di ricorso del “gruppo Chiesa”.Col primo motivo è denunciata la “violazione dell’art. 101 Cost.”.Tale norma sarebbe stata violata perché la Corte d’appello sarebbe “rimastaancorata ad un’interpretazione, neppure pacifica, tenuta sul punto in altrefattispecie, peraltro non necessariamente identiche da Codesta SupremaCorte”.1.1. Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello non solo ha limpidamente esposto le ragioni delladecisione, ma si è uniformata a pacifici princìpi di diritto stabiliti da questaCorte.2. Il secondo motivo di ricorso del “gruppo Chiesa”.Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art 2935 c.c.”.Nell’illustrazione del motivo si censura il giudizio di accoglimentodell’eccezione di prescrizione.2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., per leragioni già indicate al § 1.1.Numero registro generale 7261/2024N.R.G.: 7261/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 14203/2026Data pubblicazione 14/05/20263. Il terzo motivo di ricorso del “gruppo Chiesa”.Col terzo motivo i ricorrenti sostengono che la decisione d’appello avrebbeviolato gli artt. 3 Cost. e 14 CEDU.3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.,per le ragioni già indicate ai §§ 1.1, 1.2 e 1.3.4. Il quarto motivo di ricorso del “gruppo Chiesa”.Col quarto motivo i ricorrenti deducono che la Corte d’appello avrebbe violatol’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nella partein cui ha ritenuto di non sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione Europeala questione dell’exordium praescriptionis del diritto al risarcimento del dannoda tardiva attuazione di una direttiva comunitaria.4.1. Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già indicate aiprecedenti §§ 1.2 e 1.3.5. Il quinto motivo del ricorso del “gruppo Chiesa”.Il quinto motivo è rubricato “violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”., ma nellasua illustrazione si discorre di ingiustificato arricchimento e si censura il capodella sentenza d’appello che ha ritenuto inammissibile, per difetto delrequisito della residualità, l’actio de in rem verso proposta in via subordinatadagli odierni ricorrenti.I ricorrenti sostengono che, “negata l’azione in via principale (…), il Giudicanteavrebbe potuto, meglio dovuto, accogliere la domanda sull’indebitoarricchimento pure sollevata dall’attore, odierna ricorrente” (la discordanzanella declinazione dei sostantivi è nell’originale, n.d.e.).5.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, anzi inesistente.La Corte d’appello ha negato la sussistenza del requisito della residualità, eavverso tale statuizione non è proposta alcuna ragionata censura.N.R.G.: 7261/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 7261/2024Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 14203/2026Data pubblicazione 14/05/2026Nella giurisprudenza di questa Corte è, d’altro canto, consolidato il principiodi diritto secondo cui “va escluso che a favore dei medici specializzandi (coniscrizione iniziale ai relativi corsi tra gli anni accademici 1983/1984 e1990/1991) spetti - sia nei confronti dello Stato che dell'Università presso laquale avevano frequentato il corso - l'azione generale di arricchimento, cheha carattere sussidiario, in quanto titolari dell'azione di responsabilitàcontrattuale ex lege contro lo Stato per l'inadempimento dell'obbligazione diadempimento delle direttive” (ex multis, in tal senso, così Cass. n. 307 del2014).6. Il sesto motivo del ricorso del “gruppo Chiesa”.Col sesto motivo è lamentata la violazione degli artt. 91 e 92, secondocomma, c.p.c..Nella illustrazione del motivo i ricorrenti si limitano a dedurre che la Corted’appello avrebbe dovuto compensare le spese, in ragione delle oscillazionigiurisprudenziali.6.1. Il motivo è manifestamente inammissibile: sia perché la scelta di noncompensare le spese è insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n.14989 del 2005 e successive conformi), sia perché al momento in cui fuproposto l’appello non vi era nessuna “oscillazione giurisprudenziale” nellaconsolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale unicamente occorrevabadare ex art. 65 ord. giud.Che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inattuazione delledirettive 75/362, 75/363 e 82/16 fosse decennale e decorresse dal27.10.1999 questa Corte lo stabilì nel 2011, ovvero sette anni primadell’introduzione del giudizio d’appello, e lo ha costantemente ribadito daallora in poi e ciò anche a Sezioni Unite.Se poi, un singolo Tribunale abbia manifestato una opinione dissenziente, talecircostanza non è propriamente quel che si dice “una oscillazionegiurisprudenziale”, e non scusa la scelta di proporre un gravame avverso unaNumero registro generale 7261/2024N.R.G.: 7261/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 14203/2026Data pubblicazione 14/05/2026sentenza puntualmente conforme ai princìpi stabiliti da questa Corte, senzaperaltro nemmeno metterli seriamente in discussione.7. Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti.A tal fine il valore della causa va determinato in base al petitum, che in primogrado fu di euro 11.104 euro per ogni anno di frequenza della scuola dispecializzazione, oltre interessi e rivalutazione.Il valore da porre a base del calcolo è euro 55.520 più interessi e rivalutazionedal 1981, ovvero euro 569.000 (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). Ilrisultato deve essere infine maggiorato nella misura stabilita dall’art. 4,comma 2, d.m. 55/14.Tutte le spese sono liquidate nel dispositivo.8. La palese ed inescusabile infondatezza d’ambo i ricorsi rende manifestoche sono stati proposti quanto meno con abuso del processo ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c. (se non con dolo o colpa grave ai sensi del primocomma della medesima norma), e giustifica la condanna dei ricorrenti nellamisura indicata nel dispositivo.P.q.m.(-) dichiara inammissibili ambo i ricorsi;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CasuGavino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],d'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MarcoMichele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido,alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spesedel presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro53.400, oltre spese prenotate a debito se dovute;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CasuN.R.G.: 7261/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 7261/2024Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 14203/2026Data pubblicazione 14/05/2026Gavino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],d'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MarcoMichele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido,al pagamento in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri della sommadi euro 26.700 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insolido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri dellespese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro8.000, oltre spese prenotate a debito se dovute;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insolido, al pagamento in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri dellasomma di euro 4.000 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti tutti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile dellaCorte di cassazione, addì 17 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])