CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 agosto 2022
Cassazione n. 12743/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data 16 settembre 2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, ha sostituito la misura coercitiva degli arresti domiciliari, applicata al ricorrente in relazione ai delitti contestati ai capi 170) e 171) dell'imputazione provvisoria, con quella del divieto di dimora nella provincia di Cosenza. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Munno, ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. In data 16 gennaio 2023 il difensore, avvalendosi della procura speciale rilasciata dal suo assistito, ha depositato rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza emessa in data 16 dicembre 2022, ha disposto la sostituzione della misura cautelare richiesta dal Munno. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 6 febbraio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. In data 16 gennaio 2023 il difensore, avvalendosi della procura speciale rilasciata dal ricorrente, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, in quanto è stata modificata la misura cautelare applicata nei confronti del Munno e, dunque, è venuto meno l'interesse al ricorso. 3. Tale rinuncia impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990).4. Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e altro, Rv. 208166; conf., ex plurimis: Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225). P.Q.M. Dichiara inammissibile