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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08192/2026

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e-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “exlege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-intimata-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 281/2024 depositata il 09/01/2024.Numero registro generale 6382/2024Numero sezionale 7760/2025Numero di raccolta generale 8192/2026Data pubblicazione 02/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, attinto da cartella di pagamento n.119/2019/00073917/80/000, notificata in data 10/11/2021, delcomplessivo importo di euro 3.728,58, la impugnava dinanzi alla CTP diNapoli, la quale accoglieva il ricorso, per decadenza dell’Ufficio dal potereimpositivo, osservando che “esso deve inderogabilmente provvedere adeffettuare l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/73 intermini tassativi […], entro il 31 dicembre del terzo anno successivo aquello di presentazione della dichiarazione dei redditi per le somme dovutein seguito ai controlli automatici ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73; taletermine nel caso di specie risulta ampiamente spirato senza che sia stataperaltro attestata in giudizio l'intervenuta regolare consegna di alcun attopresupposto ‘medio tempore’ intervenuto”.2.

Proposto appello dall’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva ilgravame sulla seguente motivazione:In via preliminare va evidenziato che la cartella di pagamento è stataemessa a seguito della decadenza del contribuente dalla rateazione dellacomunicazione di irregolarità contraddistinta dal codice atto n.17663581415, del 06.07.2015 per controllo formale della DichiarazioneModello Unico/2014, relativa all'anno d'imposta 2013, per la qualel'appellato contribuente aveva optato per la rateizzazione del debito edaveva omesso di versare la dodicesima rata del piano di ammortamentodel debito d'imposta, con scadenza al 31.05.2018.[…] [V]a rigettata l'eccezione di inammissibilità e [di] illegittimitàdell'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate - Dir.

Prov.

II di Napoli,poiché avvenuto in difetto dello ‘jus postulandi’, tramite un soggetto nonNumero registro generale 6382/2024Numero sezionale 7760/2025Numero di raccolta generale 8192/2026Data pubblicazione 02/04/2026legittimato a rappresentare quell'Ufficio e non legittimato a delegarefunzioni e/o compiti ad altri funzionari, nonché predisporre atti conrilevanza esterna (formazione del ruolo), formulata nell'atto di costituzionein giudizio in questa sede.Osserva questa Corte che l'eccezione di nullità dell'avviso diaccertamento, siccome sottoscritto da soggetto privo della relativalegittimazione, in conseguenza degli effetti della sentenza n. 37 del 2015della Corte Costituzionale, andava eccepita all'atto dell'introduzione delgiudizio di primo grado.

Ne consegue che la relativa questione non puòessere sollevata per la prima volta in sede di gravame […].[Il motivo d’appello dell’Agenzia è fondato in quanto d]agli atti dicausa emerge incontestato che, l'iscrizione a ruolo fa seguito alladecadenza del piano di ammortamento del debito d'imposta, di cui allacomunicazione di irregolarità contraddistinta dal codice atto n.17663581415, del 06.07.2015[,] per controllo formale della DichiarazioneModello Unico/2014, relativa all'anno d'imposta 2013, e non all'iscrizione aruolo delle imposte dovute a seguito di presentazione della dichiarazione,per l'anno d'imposta 2013.

La normativa di riferimento, art. 3-bis co. 1 delD.Lgs. 462 del 18/12/1997, nella versione vigente ‘ratione temporis’,stabiliva che […].

Come si evince dagli atti, l'iscrizione a ruolo è avvenutain data 10.05.2019, la rata non versata dal contribuente scadeva il31.05.2018, e, pertanto la notifica della cartella effettuata in data10.11.2021 risulta tempestiva, per effetto della sospensione delle attivitàdi riscossione, disposta in occasione dell'emergenza pandemica da Covid-3.

Proponeva il contribuente ricorso per cassazione con due motivi,resistiti dall’Agenzia delle entrate con controricorso, mentre l’Agenzia delleentrate-Riscossione restava intimata.

Il Consigliere delegato formulavaNumero registro generale 6382/2024Numero sezionale 7760/2025Numero di raccolta generale 8192/2026Data pubblicazione 02/04/2026proposta di definizione anticipata. [OSCURATO:PERSONA] del contribuente, mediantearticolata istanza anche in guisa di memoria, instava per la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Primo motivo: “Error in procedendo - Violazione e falsa applicazionedegli artt. 42, comma 1 e 3, del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 56 delD.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc.civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed omessoesame di un punto decisivo della controversia”.1.1.

“Quanto statuito è menzognero e contrasta inesorabilmente congli atti di causa.

Va preliminarmente precisato che oggetto d’impugnazionenon è l’avviso di accertamento (come afferma il giudice di merito) ma lacartella di pagamento n. 119/2019/00073917/80/000, inclusivadell’iscrizione a ruolo n. 2019/250273, reso esecutivo il 10/04/2019 (cfr.pag. 6, allegato nr. 01).

Ebbene, il contribuente, diversamente da quantosostenuto dal Collegio giudicante di merito, ha sollevato l’illegittimitàdell’iscrizione a ruolo per difetto di sottoscrizione dell’indicato responsabiledel procedimento sin dal primo grado di giudizio”.

Seguonofotoriproduzioni degli atti di parte in primo e secondo grado, laddove sideduce “illegittimità dell’iscrizione a ruolo avvenuta tramite soggettodichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale”.

Il motivo prosegue: “Cosìcome privo di senso è l’assunto del giudice d’appello, secondo cuil’eccepita illegittimità/inammissibilità della proposizione dell’atto di appellodell’Agenzia delle Entrate, avvenuto sempre tramite l’illegittima delega diun altro ‘non-dirigente’, non vincitore di concorso pubblico […], sia darigettare, poiché non proposta sin dal primo grado […]”.1.2.

Il motivo è manifestamente infondato.Come già osservato nella proposta di definizione anticipata, condivisadal Collegio, è ben vero, come vi si denuncia, che l’eccezione di nullitàdella cartella di pagamento è stata introdotta con il ricorso in primo gradoNumero registro generale 6382/2024Numero sezionale 7760/2025Numero di raccolta generale 8192/2026Data pubblicazione 02/04/2026e reiterata in appello; tuttavia essa comunque di per sé non coglie nelsegno, con la conseguenza che la questione agitata nel motivo vienefinanche a difettare di decisività.Per pacifica giurisprudenza, l'omessa sottoscrizione della cartellaesattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invaliditàdell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supportocartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia statopoi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata fin dall'origine redatta enotificata in forma digitale (Cass. n. 19327 del 2024).

Inoltre, in tema direquisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione(Cass. n. 27561 del 2018).Il riferimento della sentenza impugnata all’avviso di accertamentodeve intendersi in termini argomentativi.

Ed in tal senso anche il suddettoriferimento coglie nel segno.Invero - con riguardo all’avviso di accertamento, per cui ènormativamente prevista la sottoscrizione, ma identicamente è ritenersi “afortiori” con riguardo alla cartella di pagamento ed al ruolo, per cui lasottoscrizione, come detto, non è affatto prevista - si insegna che, ai sensidell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi diaccertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono esseresottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionariodelegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui alcontratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cuinon è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessuneffetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoriad'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012,convertito dalla l. n. 44 del 2012, di cui a Corte cost. n. 37 del 2015 (exmultis, Cass. n. 5177 del 2020).Numero registro generale 6382/2024Numero sezionale 7760/2025Numero di raccolta generale 8192/2026Data pubblicazione 02/04/2026Il motivo è infondato anche nella parte in cui è volto a denunciarel’omessa considerazione dell’eccezione d’inammissibilità dell’appelloagenziale.Invero, questa S.C. ha già affermato che, ai fini della legittimaspendita del potere rappresentativo in un atto del processo, essendosufficiente l'effettiva attribuzione in organigramma, in capo alsottoscrivente, della posizione apicale (ovvero anche della preposizioneall'ufficio legale, è (parimenti) irrilevante la suddetta declaratoriad'incostituzionalità (Cass. n. 23782 del 2024).2.

Secondo motivo: “Error in procedendo - Violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 della Legge n. 212/00, nonché dell’art. 58 delD.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod.proc. civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per averbasato la propria decisione di accoglimento dell’appello su eccezione edocumenti depositati dall’Ufficio per la prima volta in sede di appello”.2.1.

La circostanza, ritenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], che “l'iscrizione a ruolo faseguito alla decadenza del piano di ammortamento del debito d'imposta,di cui alla comunicazione di irregolarità contraddistinta dal codice atto n.17663581415, del 06.07.2015[,] per controllo formale della DichiarazioneModello Unico/2014, relativa all'anno d'imposta 2013, e non all'iscrizione aruolo delle imposte dovute a seguito di presentazione della dichiarazione,per l'anno d'imposta 2013”, è stata “sostenuta dall’Agenzia delle Entrateper la prima volta nel grado di appello [e] non ha costituito oggetto didiscussione sin dal primo grado di merito, dando luogo ad un’integrazionedella motivazione dell’atto impositivo impugnato, vietato (‘rectius’, nonammissibile) nel contesto del giudizio tributario”.2.2.

Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.Anche in questo caso, come già osservato nella proposta di definizioneanticipata, condivisa dal Collegio, esso è inammissibile “in radice”, perché,Numero registro generale 6382/2024Numero sezionale 7760/2025Numero di raccolta generale 8192/2026Data pubblicazione 02/04/2026in totale difetto di autosufficienza, non riproduce né la comunicazione diirregolarità né soprattutto la cartella di pagamento, nonostante che siavolto a denunciare una pretesa illegittima “integrazione della motivazionedell’atto impositivo impugnato”, oltretutto senza che in primo grado siastata sollevata eccezione alcuna in punto di inesistenza od inadeguatezzadella motivazione (ciò non emergendo, oltreché dalla sentenza impugnata,dallo stesso ricorso).Ad ogni modo, esso è, altresì e comunque, manifestamente infondato.La questione agitatavi, ben lungi dal riferirsi (solo) alla “motivazionedell’atto impositivo impugnato”, attiene piuttosto al piano processuale, nonminimamente colto.Su tale piano, è la parte privata ad aver svolto l’originariaimpugnazione eccependo la tardività della cartella.

Ne consegue che èessa stessa ad aver introdotto il relativo “thema” nel perimetro delgiudizio.A fronte di ciò, la circostanza dell’avere il giudice d’appello tenutoconto, ai fini dell’accoglimento del gravame svolto sul punto dalla partepubblica con la produzione di relativa documentazione, del fatto che lacartella conseguiva al mancato pagamento di una certa qual rata del pianodi pagamento non ha minimamente ampliato il suddetto “thema”, che eraed è rimasto circoscritto alla verifica dell’osservanza del termine diemissione della cartella.Sotto altro profilo, la produzione di nuovi documenti in appello èconsentita dall’art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 “rationetemporis” vigente (tenuto conto che la sentenza impugnata specifica che ilricorso in appello è stato depositato il 29 marzo 2023).In particolare, “nel processo tributario le parti possono produrre inappello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamentoNumero registro generale 6382/2024Numero sezionale 7760/2025Numero di raccolta generale 8192/2026Data pubblicazione 02/04/2026della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primogrado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio delcontraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenzadi cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992” (Cass. nn. 10549 del 2025;17164 del 2018).3.

In definitiva, il ricorso è integralmente da rigettarsi con lestatuizioni consequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3,cod. proc. civ.

Pertanto, il contribuente deve essere condannato arifondere le spese in ragione di complessivi euro 2.100 (di cui euro 1.400a titolo di spese propriamente dette ed euro 700 a titolo di maggiorazioneex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.

Ilmedesimo deve essere altresì condannato a pagare la somma di euro 350alla Cassa delle ammende.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spesedi lite, liquidate in euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro 350.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 13 novembre 2025.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “exlege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-intimata-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 281/2024 depositata il 09/01/2024.Numero registro generale 6382/2024Numero sezionale 7760/2025Numero di raccolta generale 8192/2026Data pubblicazione 02/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, attinto da cartella di pagamento n.119/2019/00073917/80/000, notificata in data 10/11/2021, delcomplessivo importo di euro 3.728,58, la impugnava dinanzi alla CTP diNapoli, la quale accoglieva il ricorso, per decadenza dell’Ufficio dal potereimpositivo, osservando che “esso deve inderogabilmente provvedere adeffettuare l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/73 intermini tassativi […], entro il 31 dicembre del terzo anno successivo aquello di presentazione della dichiarazione dei redditi per le somme dovutein seguito ai controlli automatici ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73; taletermine nel caso di specie risulta ampiamente spirato senza che sia stataperaltro attestata in giudizio l'intervenuta regolare consegna di alcun attopresupposto ‘medio tempore’ intervenuto”.2. Proposto appello dall’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva ilgravame sulla seguente motivazione:In via preliminare va evidenziato che la cartella di pagamento è stataemessa a seguito della decadenza del contribuente dalla rateazione dellacomunicazione di irregolarità contraddistinta dal codice atto n.17663581415, del 06.07.2015 per controllo formale della DichiarazioneModello Unico/2014, relativa all'anno d'imposta 2013, per la qualel'appellato contribuente aveva optato per la rateizzazione del debito edaveva omesso di versare la dodicesima rata del piano di ammortamentodel debito d'imposta, con scadenza al 31.05.2018.[…] [V]a rigettata l'eccezione di inammissibilità e [di] illegittimitàdell'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. II di Napoli,poiché avvenuto in difetto dello ‘jus postulandi’, tramite un soggetto nonNumero registro generale 6382/2024Numero sezionale 7760/2025Numero di raccolta generale 8192/2026Data pubblicazione 02/04/2026legittimato a rappresentare quell'Ufficio e non legittimato a delegarefunzioni e/o compiti ad altri funzionari, nonché predisporre atti conrilevanza esterna (formazione del ruolo), formulata nell'atto di costituzionein giudizio in questa sede.Osserva questa Corte che l'eccezione di nullità dell'avviso diaccertamento, siccome sottoscritto da soggetto privo della relativalegittimazione, in conseguenza degli effetti della sentenza n. 37 del 2015della Corte Costituzionale, andava eccepita all'atto dell'introduzione delgiudizio di primo grado. Ne consegue che la relativa questione non puòessere sollevata per la prima volta in sede di gravame […].[Il motivo d’appello dell’Agenzia è fondato in quanto d]agli atti dicausa emerge incontestato che, l'iscrizione a ruolo fa seguito alladecadenza del piano di ammortamento del debito d'imposta, di cui allacomunicazione di irregolarità contraddistinta dal codice atto n.17663581415, del 06.07.2015[,] per controllo formale della DichiarazioneModello Unico/2014, relativa all'anno d'imposta 2013, e non all'iscrizione aruolo delle imposte dovute a seguito di presentazione della dichiarazione,per l'anno d'imposta 2013. La normativa di riferimento, art. 3-bis co. 1 delD.Lgs. 462 del 18/12/1997, nella versione vigente ‘ratione temporis’,stabiliva che […]. Come si evince dagli atti, l'iscrizione a ruolo è avvenutain data 10.05.2019, la rata non versata dal contribuente scadeva il31.05.2018, e, pertanto la notifica della cartella effettuata in data10.11.2021 risulta tempestiva, per effetto della sospensione delle attivitàdi riscossione, disposta in occasione dell'emergenza pandemica da Covid-3. Proponeva il contribuente ricorso per cassazione con due motivi,resistiti dall’Agenzia delle entrate con controricorso, mentre l’Agenzia delleentrate-Riscossione restava intimata. Il Consigliere delegato formulavaNumero registro generale 6382/2024Numero sezionale 7760/2025Numero di raccolta generale 8192/2026Data pubblicazione 02/04/2026proposta di definizione anticipata. [OSCURATO:PERSONA] del contribuente, mediantearticolata istanza anche in guisa di memoria, instava per la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Primo motivo: “Error in procedendo - Violazione e falsa applicazionedegli artt. 42, comma 1 e 3, del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 56 delD.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc.civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed omessoesame di un punto decisivo della controversia”.1.1. “Quanto statuito è menzognero e contrasta inesorabilmente congli atti di causa. Va preliminarmente precisato che oggetto d’impugnazionenon è l’avviso di accertamento (come afferma il giudice di merito) ma lacartella di pagamento n. 119/2019/00073917/80/000, inclusivadell’iscrizione a ruolo n. 2019/250273, reso esecutivo il 10/04/2019 (cfr.pag. 6, allegato nr. 01). Ebbene, il contribuente, diversamente da quantosostenuto dal Collegio giudicante di merito, ha sollevato l’illegittimitàdell’iscrizione a ruolo per difetto di sottoscrizione dell’indicato responsabiledel procedimento sin dal primo grado di giudizio”. Seguonofotoriproduzioni degli atti di parte in primo e secondo grado, laddove sideduce “illegittimità dell’iscrizione a ruolo avvenuta tramite soggettodichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale”. Il motivo prosegue: “Cosìcome privo di senso è l’assunto del giudice d’appello, secondo cuil’eccepita illegittimità/inammissibilità della proposizione dell’atto di appellodell’Agenzia delle Entrate, avvenuto sempre tramite l’illegittima delega diun altro ‘non-dirigente’, non vincitore di concorso pubblico […], sia darigettare, poiché non proposta sin dal primo grado […]”.1.2. Il motivo è manifestamente infondato.Come già osservato nella proposta di definizione anticipata, condivisadal Collegio, è ben vero, come vi si denuncia, che l’eccezione di nullitàdella cartella di pagamento è stata introdotta con il ricorso in primo gradoNumero registro generale 6382/2024Numero sezionale 7760/2025Numero di raccolta generale 8192/2026Data pubblicazione 02/04/2026e reiterata in appello; tuttavia essa comunque di per sé non coglie nelsegno, con la conseguenza che la questione agitata nel motivo vienefinanche a difettare di decisività.Per pacifica giurisprudenza, l'omessa sottoscrizione della cartellaesattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invaliditàdell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supportocartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia statopoi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata fin dall'origine redatta enotificata in forma digitale (Cass. n. 19327 del 2024). Inoltre, in tema direquisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione(Cass. n. 27561 del 2018).Il riferimento della sentenza impugnata all’avviso di accertamentodeve intendersi in termini argomentativi. Ed in tal senso anche il suddettoriferimento coglie nel segno.Invero - con riguardo all’avviso di accertamento, per cui ènormativamente prevista la sottoscrizione, ma identicamente è ritenersi “afortiori” con riguardo alla cartella di pagamento ed al ruolo, per cui lasottoscrizione, come detto, non è affatto prevista - si insegna che, ai sensidell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi diaccertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono esseresottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionariodelegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui alcontratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cuinon è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessuneffetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoriad'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012,convertito dalla l. n. 44 del 2012, di cui a Corte cost. n. 37 del 2015 (exmultis, Cass. n. 5177 del 2020).Numero registro generale 6382/2024Numero sezionale 7760/2025Numero di raccolta generale 8192/2026Data pubblicazione 02/04/2026Il motivo è infondato anche nella parte in cui è volto a denunciarel’omessa considerazione dell’eccezione d’inammissibilità dell’appelloagenziale.Invero, questa S.C. ha già affermato che, ai fini della legittimaspendita del potere rappresentativo in un atto del processo, essendosufficiente l'effettiva attribuzione in organigramma, in capo alsottoscrivente, della posizione apicale (ovvero anche della preposizioneall'ufficio legale, è (parimenti) irrilevante la suddetta declaratoriad'incostituzionalità (Cass. n. 23782 del 2024).2. Secondo motivo: “Error in procedendo - Violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 della Legge n. 212/00, nonché dell’art. 58 delD.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod.proc. civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per averbasato la propria decisione di accoglimento dell’appello su eccezione edocumenti depositati dall’Ufficio per la prima volta in sede di appello”.2.1. La circostanza, ritenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], che “l'iscrizione a ruolo faseguito alla decadenza del piano di ammortamento del debito d'imposta,di cui alla comunicazione di irregolarità contraddistinta dal codice atto n.17663581415, del 06.07.2015[,] per controllo formale della DichiarazioneModello Unico/2014, relativa all'anno d'imposta 2013, e non all'iscrizione aruolo delle imposte dovute a seguito di presentazione della dichiarazione,per l'anno d'imposta 2013”, è stata “sostenuta dall’Agenzia delle Entrateper la prima volta nel grado di appello [e] non ha costituito oggetto didiscussione sin dal primo grado di merito, dando luogo ad un’integrazionedella motivazione dell’atto impositivo impugnato, vietato (‘rectius’, nonammissibile) nel contesto del giudizio tributario”.2.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.Anche in questo caso, come già osservato nella proposta di definizioneanticipata, condivisa dal Collegio, esso è inammissibile “in radice”, perché,Numero registro generale 6382/2024Numero sezionale 7760/2025Numero di raccolta generale 8192/2026Data pubblicazione 02/04/2026in totale difetto di autosufficienza, non riproduce né la comunicazione diirregolarità né soprattutto la cartella di pagamento, nonostante che siavolto a denunciare una pretesa illegittima “integrazione della motivazionedell’atto impositivo impugnato”, oltretutto senza che in primo grado siastata sollevata eccezione alcuna in punto di inesistenza od inadeguatezzadella motivazione (ciò non emergendo, oltreché dalla sentenza impugnata,dallo stesso ricorso).Ad ogni modo, esso è, altresì e comunque, manifestamente infondato.La questione agitatavi, ben lungi dal riferirsi (solo) alla “motivazionedell’atto impositivo impugnato”, attiene piuttosto al piano processuale, nonminimamente colto.Su tale piano, è la parte privata ad aver svolto l’originariaimpugnazione eccependo la tardività della cartella. Ne consegue che èessa stessa ad aver introdotto il relativo “thema” nel perimetro delgiudizio.A fronte di ciò, la circostanza dell’avere il giudice d’appello tenutoconto, ai fini dell’accoglimento del gravame svolto sul punto dalla partepubblica con la produzione di relativa documentazione, del fatto che lacartella conseguiva al mancato pagamento di una certa qual rata del pianodi pagamento non ha minimamente ampliato il suddetto “thema”, che eraed è rimasto circoscritto alla verifica dell’osservanza del termine diemissione della cartella.Sotto altro profilo, la produzione di nuovi documenti in appello èconsentita dall’art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 “rationetemporis” vigente (tenuto conto che la sentenza impugnata specifica che ilricorso in appello è stato depositato il 29 marzo 2023).In particolare, “nel processo tributario le parti possono produrre inappello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamentoNumero registro generale 6382/2024Numero sezionale 7760/2025Numero di raccolta generale 8192/2026Data pubblicazione 02/04/2026della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primogrado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio delcontraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenzadi cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992” (Cass. nn. 10549 del 2025;17164 del 2018).3. In definitiva, il ricorso è integralmente da rigettarsi con lestatuizioni consequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3,cod. proc. civ. Pertanto, il contribuente deve essere condannato arifondere le spese in ragione di complessivi euro 2.100 (di cui euro 1.400a titolo di spese propriamente dette ed euro 700 a titolo di maggiorazioneex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito. Ilmedesimo deve essere altresì condannato a pagare la somma di euro 350alla Cassa delle ammende. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spesedi lite, liquidate in euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro 350.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 13 novembre 2025.Il Presidente