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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2021

Cassazione n. 28620/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORD:[OSCURATO:PERSONA] ricorso 29606-2015 propo3to da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 209, presso lo studio dell'avvocato _..[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 1650 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2loniciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, oressd l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rapprese:Itato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 94"i/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 410/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.29606/2015 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di L'Aquila, a conferma della sentenza del Tribunale di Avezzano, ha rigettato l'opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive relative al periodo 2004-2009 proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avente sede in Canistro, sul presupposto che le agevolazioni previste dall'art. 33 comma 28 della

I. n. 183 del 2011 non potessero trovare applicazione al di fuori dei Comuni posti all'interno del cratere del sisma del 6.04.2009.

La Corte territoriale, aderendo a un'interpretazione unitaria dei due periodi contenuti nel comma 28 della predetta norma, ha concluso che lo sgravio al 40 per cento degli obblighi contributivi introdotto a favore delle imprese operanti in uno dei Comuni del cd. cratere, (identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009) e finalizzato alla ripresa della riscossione, sospesa da due anni a causa dell'evento, non potesse essere esteso alle imprese che, pur operando nel territorio regionale, avessero sede legale fuori dai confini del cratere.

La cassazione della sentenza è domandata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di due motivi.

L'Inps ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 28, Lg. n.183/2011, in relazione ai carichi iscritti a ruolo.

Violazione dell'art. 115 c.p.c. - Violazione del principio di non contestazione in combinato disposto degli artt. 115 e 416 c.p.c.".

La ricorrente si duole di non essere stata considerata destinataria della norma di cui all'art. 33, comma 28 della

I. n. 183 del 2011, sul presupposto di un'errata interpretazione della stessa da parte dei giudici del merito.

Sostiene che la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare la sospensione dal pagamento dei carichi iscritti a ruolo in capo alla società, documentata in atti e mai contestata da I l'In ps.

Propone una diversa lettura del comma 28, quale espressione di una ratio legis che ha inteso prevedere per i residenti nei Comuni del cratere il doppio beneficio della rateizzazione e della riduzione al 40 per cento del dovuto e per le imprese non residenti all'interno del cratere la sola misura della riduzione dell'ammontare del carico debitorio, sospeso dall'ente impositore in applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9.04.2009.

In altri termini, parte ricorrente prospetta che la decurtazione del 40 per cento dei carichi sarebbe prevista ex lege per tutti gli operatori economici operanti sul territorio abruzzese.

Col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione o falsa applicazione dell'art. 33, comma 28, Ig. n.183/2011 in relazione alla definizione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma", per non avere, la Corte d'appello, ritenuto che i due periodi in cui si articola il co. 28 dell'art. 33 della

I. n. 183 del 2011 prevedono diversi ambiti soggettivi di applicazione.

Parte ricorrente sostiene che l'interpretazione letterale dell'art. 33, co. 28 indurrebbe a ritenere che, mentre nel primo capoverso la norma contempla la collocazione residenziale all'interno del cratere quale presupposto rilevante per accedere alle sole misure di rateizzazione e dilazione del debito, il secondo capoverso introduce la riduzione del carico al 40 per cento quale misura promozionale applicabile a tutte le realtà economiche operanti nel territorio abruzzese, a ristoro del pregiudizio economico subito, sia pure con diverso indice di gravità, e quale incentivo per un ritorno alla normalità.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati.

La tesi sostenuta da parte ricorrente pretenderebbe di sdoppiare la platea dei destinatari delle misure eccezionali dirette al sostegno del ritorno alla normalità dei soggetti operanti nell'area sismica, attraverso un'interpretazione dell'art. 33, co. 28 della

I. n. 183 del 2011 non condivisa da questa Corte.

Invero, il significato sia letterale, sia sistematico della disposizione in esame conferma, come entrambi i benefici contemplati (rateizzazione e riduzione del carico al 40 per cento) si riferiscano ai medesimi soggetti, ossia alle imprese che operano all'interno del cratere.

A tal fine conviene ripercorrere - in estrema sintesi - gli interventi del legislatore susseguitisi al verificarsi dell'evento disastroso che colpì l'Abruzzo il 6 aprile del 2009.

Il d.p.c.m. n. 3753 del 6.04.2009 sospendeva fino al 31

12. 2009 ogni esazione di contributi previdenziali e assistenziali soggetti a prescrizioni o decadenze; il successivo d.l. 31 maggio 2010 n. 78, conv. con modif in I. 30 luglio 2010 n. 122 (art. 39, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater) disponeva la proroga, fino al 15 dicembre 2010, del termine di sospensione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore delle persone fisiche e giuridiche operanti all'interno dei Comuni del cratere.

Il dpcm n. 3754 del 9 aprile 2009 conferiva al Commissario straordinario per il sisma la delega per l'individuazione dei Comuni interessati alle misure sopra richiamate, in attuazione della quale il Commissario straordinario emanava due decreti: il primo, per la provincia di L'Aquila, del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il secondo, per le province di Teramo e Pescara, del 17.7.2009.

Nel primo dei due decreti commissariali, in particolare, con riferimento alla provincia di L'Aquila, il Comune di Canistro, ove ha sede legale la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non è menzionato fra quelli danneggiati dal sisma.

Successivamente, attraverso l'emanazione della

I. n. 183 del 2011, il legislatore, all'interno di un piano di ripresa graduale dell'attività di riscossione nell'area del cratere, ha introdotto un pacchetto di misure incentivanti, finalizzate al ritorno alla normalità (art. 33, co. 28).

Dette misure, rivolte ai soggetti che avevano beneficiato della sospensione dei termini di pagamento e di esazione (giusta il richiamo da parte dell'art. 33 co. 28 all'art. 39 co. 3 bis, 3 ter e 3 quarter del dl. n.78 del 2010 conv. con modif. con I. n. 122 del 2010) consistono: a) nell'avvio della riscossione dei crediti a partire dal gennaio 2012; b) nella previsione di una modalità di pagamento facilitata da una consistente rateizzazione del credito in 120 rate mensili; c) nello sgravio dì eventuali sanzioni, interessi e oneri accessori gravanti sul carico; d) nella riduzione del quaranta per cento applicata a ciascun contributo (ovvero a ciascun carico iscritto a ruolo) oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti.

Tale "pacchetto" di agevolazioni il legislatore ha inteso riservare alle sole imprese che operano nei Comuni del cratere.

Tale opzione interpretativa è confermata, oltre che dal tenore letterale della norma richiamata, la quale per ben due volte - nel primo e nel secondo periodo - sì rivolge a chiaro scopo rafforzativo, ai soli titolari dei carichi sospesi a causa del sisma operanti nelle aree danneggiate insistenti nei Comuni individuati dal decreto del Commissario straordinario per l'emergenza sismica, altresì dalla ratio legis, riscontrabile nell'esigenza di sostenere le imprese operanti nelle aree maggiormente colpite, proprio al fine di garantire, all'interno di queste, la "tenuta" del mercato occupazionale.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

In considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 14.700 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Udienza del 5 maggio 2021 [[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORD:[OSCURATO:PERSONA] ricorso 29606-2015 propo3to da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 209, presso lo studio dell'avvocato _..[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 1650 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2loniciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, oressd l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rapprese:Itato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 94"i/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 410/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.29606/2015 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di L'Aquila, a conferma della sentenza del Tribunale di Avezzano, ha rigettato l'opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive relative al periodo 2004-2009 proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avente sede in Canistro, sul presupposto che le agevolazioni previste dall'art. 33 comma 28 della I. n. 183 del 2011 non potessero trovare applicazione al di fuori dei Comuni posti all'interno del cratere del sisma del 6.04.2009. La Corte territoriale, aderendo a un'interpretazione unitaria dei due periodi contenuti nel comma 28 della predetta norma, ha concluso che lo sgravio al 40 per cento degli obblighi contributivi introdotto a favore delle imprese operanti in uno dei Comuni del cd. cratere, (identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009) e finalizzato alla ripresa della riscossione, sospesa da due anni a causa dell'evento, non potesse essere esteso alle imprese che, pur operando nel territorio regionale, avessero sede legale fuori dai confini del cratere. La cassazione della sentenza è domandata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di due motivi. L'Inps ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 28, Lg. n.183/2011, in relazione ai carichi iscritti a ruolo. Violazione dell'art. 115 c.p.c. - Violazione del principio di non contestazione in combinato disposto degli artt. 115 e 416 c.p.c.". La ricorrente si duole di non essere stata considerata destinataria della norma di cui all'art. 33, comma 28 della I. n. 183 del 2011, sul presupposto di un'errata interpretazione della stessa da parte dei giudici del merito. Sostiene che la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare la sospensione dal pagamento dei carichi iscritti a ruolo in capo alla società, documentata in atti e mai contestata da I l'In ps. Propone una diversa lettura del comma 28, quale espressione di una ratio legis che ha inteso prevedere per i residenti nei Comuni del cratere il doppio beneficio della rateizzazione e della riduzione al 40 per cento del dovuto e per le imprese non residenti all'interno del cratere la sola misura della riduzione dell'ammontare del carico debitorio, sospeso dall'ente impositore in applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9.04.2009. In altri termini, parte ricorrente prospetta che la decurtazione del 40 per cento dei carichi sarebbe prevista ex lege per tutti gli operatori economici operanti sul territorio abruzzese. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione o falsa applicazione dell'art. 33, comma 28, Ig. n.183/2011 in relazione alla definizione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma", per non avere, la Corte d'appello, ritenuto che i due periodi in cui si articola il co. 28 dell'art. 33 della I. n. 183 del 2011 prevedono diversi ambiti soggettivi di applicazione. Parte ricorrente sostiene che l'interpretazione letterale dell'art. 33, co. 28 indurrebbe a ritenere che, mentre nel primo capoverso la norma contempla la collocazione residenziale all'interno del cratere quale presupposto rilevante per accedere alle sole misure di rateizzazione e dilazione del debito, il secondo capoverso introduce la riduzione del carico al 40 per cento quale misura promozionale applicabile a tutte le realtà economiche operanti nel territorio abruzzese, a ristoro del pregiudizio economico subito, sia pure con diverso indice di gravità, e quale incentivo per un ritorno alla normalità. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati. La tesi sostenuta da parte ricorrente pretenderebbe di sdoppiare la platea dei destinatari delle misure eccezionali dirette al sostegno del ritorno alla normalità dei soggetti operanti nell'area sismica, attraverso un'interpretazione dell'art. 33, co. 28 della I. n. 183 del 2011 non condivisa da questa Corte. Invero, il significato sia letterale, sia sistematico della disposizione in esame conferma, come entrambi i benefici contemplati (rateizzazione e riduzione del carico al 40 per cento) si riferiscano ai medesimi soggetti, ossia alle imprese che operano all'interno del cratere. A tal fine conviene ripercorrere - in estrema sintesi - gli interventi del legislatore susseguitisi al verificarsi dell'evento disastroso che colpì l'Abruzzo il 6 aprile del 2009. Il d.p.c.m. n. 3753 del 6.04.2009 sospendeva fino al 31 12. 2009 ogni esazione di contributi previdenziali e assistenziali soggetti a prescrizioni o decadenze; il successivo d.l. 31 maggio 2010 n. 78, conv. con modif in I. 30 luglio 2010 n. 122 (art. 39, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater) disponeva la proroga, fino al 15 dicembre 2010, del termine di sospensione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore delle persone fisiche e giuridiche operanti all'interno dei Comuni del cratere. Il dpcm n. 3754 del 9 aprile 2009 conferiva al Commissario straordinario per il sisma la delega per l'individuazione dei Comuni interessati alle misure sopra richiamate, in attuazione della quale il Commissario straordinario emanava due decreti: il primo, per la provincia di L'Aquila, del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il secondo, per le province di Teramo e Pescara, del 17.7.2009. Nel primo dei due decreti commissariali, in particolare, con riferimento alla provincia di L'Aquila, il Comune di Canistro, ove ha sede legale la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non è menzionato fra quelli danneggiati dal sisma. Successivamente, attraverso l'emanazione della I. n. 183 del 2011, il legislatore, all'interno di un piano di ripresa graduale dell'attività di riscossione nell'area del cratere, ha introdotto un pacchetto di misure incentivanti, finalizzate al ritorno alla normalità (art. 33, co. 28). Dette misure, rivolte ai soggetti che avevano beneficiato della sospensione dei termini di pagamento e di esazione (giusta il richiamo da parte dell'art. 33 co. 28 all'art. 39 co. 3 bis, 3 ter e 3 quarter del dl. n.78 del 2010 conv. con modif. con I. n. 122 del 2010) consistono: a) nell'avvio della riscossione dei crediti a partire dal gennaio 2012; b) nella previsione di una modalità di pagamento facilitata da una consistente rateizzazione del credito in 120 rate mensili; c) nello sgravio dì eventuali sanzioni, interessi e oneri accessori gravanti sul carico; d) nella riduzione del quaranta per cento applicata a ciascun contributo (ovvero a ciascun carico iscritto a ruolo) oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti. Tale "pacchetto" di agevolazioni il legislatore ha inteso riservare alle sole imprese che operano nei Comuni del cratere. Tale opzione interpretativa è confermata, oltre che dal tenore letterale della norma richiamata, la quale per ben due volte - nel primo e nel secondo periodo - sì rivolge a chiaro scopo rafforzativo, ai soli titolari dei carichi sospesi a causa del sisma operanti nelle aree danneggiate insistenti nei Comuni individuati dal decreto del Commissario straordinario per l'emergenza sismica, altresì dalla ratio legis, riscontrabile nell'esigenza di sostenere le imprese operanti nelle aree maggiormente colpite, proprio al fine di garantire, all'interno di queste, la "tenuta" del mercato occupazionale. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 14.700 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Udienza del 5 maggio 2021 [[OSCURATO:PERSONA]
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