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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06956/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 045VL53) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Roma ha confermato, limitatamente alla posizione dell'odierno ricorrente, la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, che in data18.5.2022 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato a lui ascritto con derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 ed, esclusa la contestata recidiva con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per il buon comportamento processuale del medesimo.

3. Il ricorso é manifestamente infondato.

Ed invero la sentenza impugnata ha diffusamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione del quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, dal fatto che parte di tal quantitativo era destinato allo spaccio ed in considerazione della personalità dell'imputato, evidentemente inserito, nonostante il formale stato di incensuratezza, in contesti dediti al traffico in forma organizzata di sostanze stupefacenti.

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis? il 14.12.2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 045VL53) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Roma ha confermato, limitatamente alla posizione dell'odierno ricorrente, la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, che in data18.5.2022 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato a lui ascritto con derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 ed, esclusa la contestata recidiva con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per il buon comportamento processuale del medesimo. 3. Il ricorso é manifestamente infondato. Ed invero la sentenza impugnata ha diffusamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione del quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, dal fatto che parte di tal quantitativo era destinato allo spaccio ed in considerazione della personalità dell'imputato, evidentemente inserito, nonostante il formale stato di incensuratezza, in contesti dediti al traffico in forma organizzata di sostanze stupefacenti. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis? il 14.12.2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06956/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris