CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2019
Cassazione n. 28045/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4285/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende , come da procura speciale in atti. -controricorrente- nonchè contro PROVINCIAdi AVELLINO, in persona del Presidente p.t ., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3684/2019depositata il 02/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con atto di citazione notificato il 12 settembre 2013 la società [OSCURATO:PERSONA] SRL aveva convenuto in giudizio la Regione Campania e la Provincia di Avellino chiedendo la diretta applicazione del Regolamento (CEE)n.1191/1969 e, conseguentemente, il diritto dell’impresa ad ottenere dalle Amministrazioni la corresponsione delle compensazioni dovute, a norma dello stesso Regolamento, del divario tra i costi effettivamente sostenuti per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale per gli anni 2003/2010, che quantificava in euro 699.430,53=, oltre interessi e rivalutazione, come da perizia di parte prodotta, salvo maggiore importo, nonché il riconoscimento per l’anno 2010 di un margine di utile a fronte della remunerazione del capitale investito nell’impresa, ai sensi dell’art.4., comma 1, lett. C del Regolamento (CE)n.1370/2007. La domanda era stata proposta sulla premessa che detta società aveva stipulato, relativamente agli anni 2003/2010, un contratto di servizio per il trasporto di interesse regionale e locale, nella forma del “contratto ponte” contemplato dall’art.46 della legge regionale n.3/2002, che il contratto era stato predisposto unilateralmente dalla Regione Campania, che la vicenda era assoggettata alla disciplina normativa nazionale dettata dalla legge n.151/1981 e dalla legge regionale della Campania n.16/1983, che prevedevano un metodo di compensazione riferito a costi economici standardizzati sulla cui base era stato calcolato il corrispettivo dell'impresa, nonché dall’art.19 del d.lgs. n. 422/1997 che prevedeva che i contratti di servizio dovevano assicurare la completa corrispondenza tra oneri per servizio e risorse disponibili al netto dei proventi tariffari, deducendo di avere diritto al ristoro dei costi effettivamente sostenuti per l'espletamento del servizio pubblico ed alle compensazioni del caso,in applicazione del Regolamento (CEE)n.1191/1969. [OSCURATO:PERSONA] evocate in giudizio avevano resistito. In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda per molteplici ragioni, tra cui la ravvisata inapplicabilità dell’istituto della revisione dei prezzi e la affermazione, in punto di interpretazione dell’art.18, comma 3 quater, del d.lgs. n.422/1997, secondo cui l'integrazione dei contratti di servizio pubblico con il sistema delle compensazioni economiche di cui al Reg. (CEE) n.1191/1967 era facoltativa, e non già obbligatoria, e nel caso di specie non era ravvisabile perché non era intervenuta una pattuizione tra le parti che integrasse il contratto prevedendo il diritto alla compensazione. La Corte di appello di Napoli, in sede di gravame, ha rigettato l'appello proposto dalla società con diversa motivazione rispetto a quella adottata in primo grado. Segnatamente, la Corte di appelloha effettuato la ricostruzione normativa conferente alla domanda proposta in termini diversi, e sostanzialmenteopposti, a quelli seguiti dal Tribunale. Inparticolare, dopo avere evidenziato la non pertinenza di alcune delle argomentazioni svolte dal Tr ibunale, per quanto interessa, ha puntualizzatoche l’art.18, comma 3 quater, cit. , non aveva inteso prevedereche il diritto alle compensazioni fosse subordinato ad una scelta discrezionale della PA, ma soltanto che i relativi contratti di servizio pubbl ico stipulati in precedenza potevano essere consensualmente integrati, durante il regime transitorio, con il sistema delle compensazioni, senza peraltro che la mancata integrazionefacesse venir meno il diritto delle imprese esercenti di formulare comunque la relativa domanda, al fine di far valere il dirittosoggettivo perfetto contemplato dalle disposizioni comunitarie edespressamente riconosciuto dalle Sezioni Unite con la decisione n.397/2011. Quindi,ha respinto le eccezioni di inapplicabilità del Reg olamento (CEE)n.1191/1969 sollevate dagli enti appellati . Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Corte di merito, nel passare alla concreta disamina della domanda, ha tuttaviaescluso la ricorrenza del diritto alle compensazioni invocato, ritenendo che non fosse stata fornita la prova dell a spettanza delle compensazioni, secondo le dettagliate disposizioni per il loro computofissate negli artt. da 9 a 13 del Reg olamento CEE, e che la consulenza di parte denominata “estratto perizia tecnic o - contabile” depositata dalla società non potesse costituire prova del diritto azionato;ha respinto la domanda e condannato la società appellante allespese del giudizio. AciernoStefano SRL ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi;la Regione Cam pania e la Provincia di Avellino hanno replicato con separati controricorsi, illustrato, quello della Provincia, con memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 2.-Nel ricorso sono svolti i seguenti motivi: I) Violazione e falsa applicazione dell’art.115 cod.proc.civ. La ricorrente sostiene che l’appello sia stato respinto sull’erroneo presupposto della ravvisata carenza probatoria in ordine al quantum delle compensazioni previste dal Reg. CEE n.1191/1969, mentre la Corte di appello si sarebbe espressa favorevolmente circa la sussistenza del diritto sotto il profilo dell’an. Deduce, quindi, che la Corte di appello avrebbe erroneamente percepito il contenuto della perizia di parte depositata, perché, a suo dire, quelli che la Corte di merito ha qualificato come “prospetti contabili di raffronto attività/passività e ricavi/costi, esponenti in maniera cumulativa ed omnicomprensiva le principali voci dello stato patrimoniale e del conto economico” , sarebbero , invece, i conti economici dell’impresa, allegati alla perizia tecnica di parte, dai quali risultava l’intera situazione contabile dell’impresa e, dunque, i dati necessari per procedere al calcolo delle compensazioni economiche, assumendo, altresì, che l’impresa non avrebbe potuto produrre l’intera documentazione, data la mole dei dati contabili, ma aveva prodotto solo quelli rilevanti per il giudizio. II) Violazione e falsa applicazione dell’art.191 cod.proc.civ., dell’art.111 Cost. e dell’art.6 della CEDU, dell’art.194, primo comma, cod.proc.civ. e dell’art.198 cod.proc.civ. La censura concerne la statuizione con cui la Corte di appello ha affermato che non era stato provato che lo svolgimento dell’attività di trasporto avesse comportato, per la necessità di rispettare gli obblighi del servizio, il sostenimento di costi superiori ai ricavi derivanti dalla somma dei corrispettivi contrattuali e dalle tariffe pagate dagli utenti. Ribadendo la tesi secondo cui la Corte di merito aveva già accertato la ricorrenza del diritto sotto il profilo dell’an e che era incorda in un errore di percezione, la ricorrente si duole che non sia stata disposta una consulenza tecnica “percipiente” al fine di procedere alla quantificazione del diritto alla compensazione azionato. 3.1.-I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili. 3.2.-Innanzi tutto la ricorrente non ha colto la ratio decidendi , posto che la Corte partenopea ha ricostruito la normativa e l’ambito di applicazione della stessa in termini ben differenti dal Tribunale (come sopra riportato sub 1), ma non ha affatto accertato la ricorrenza del diritto della ricorrente alla compensazione, ritenendo che l’onere probatorio sulla stessa gravante non era stato soddisfatto né sotto il profilo dell’an, in merito alla ricorrenza dei concreti presupposti del credito, né sotto il susseguente profilo quantitativo. L’accertata insufficienza probatoria sotto entrambi i profili è ben illustrata dalla Corte territoriale che si è soffermata sia sulla previsione contenuta negli artt. da 9 a 13 del reg. CEE, ed in particolare sull’art.10, che disciplina in dettaglio gli elementi da considerare, i criteri di calcolo e le modalità attraverso le quali va accertato e quantificato il diritto alla compensazione, sia sulla documentazione prodotta, stigmatizzandone l’insufficienza in relazione a quanto dettato dall’art.10 cit. (fol.14/17 della sent. imp.) Segnatamente, la Corte di appello ha affermato, senza essere smentita dalla ricorrente con puntuali riferimenti ad elementi di fatto ritualmente e tempestivamente sottoposti all’attenzione del giudicante di merito, che “Le conclusioni cui perviene il tecnico di parte non possono costituire prova del diritto azionato. Al di là della provenienza unilaterale dell'elaborato, occorre rilevare che la relazione non illustra quali criterisiano stati seguiti per computare le compensazioni rivendicate per ciascun anno, né dal raffronto tra esse ed i successivi prospetti contabili è consentito individuare o anche solo desumere una benché minima intellegibile e plausibile relazione tra quellesomme e i risultati (tutti negativi) degli esercizi dal 2003 al 2008 (mentre nulla è esposto per gli anni 2009 e 2010).” (fol.16 della sent. imp.) ed ha rimarcato che, stante la mancata produzione delle scritture contabili di supporto, i dati contabili non erano verificabili, né lo sarebbero stati da parte di un consulente tecnico d’ufficio la cui attività avrebbe avuto carattere esplorativo e non integrativo. 3.3.- Ne consegue che la prima censura, per violazione dell’art.115 cod.proc.civ., è inammissibile perché, come questa Corte ha più volte chiarito, sussiste la violazione dell'art. 115 c.p.c. solo quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), ovvero abbia disatteso prove legali secondo il suo prudente apprezzamento - circostanze, queste, che non ricorrono nella fattispecie in esame - mentre non è censurabile per questa via il fatto che il giudice, abbia escluso che sia stato soddisfatto l’onere probatorio ed anche, circostanza di rilievo nella valutazione del secondo motivo, la compiuta allegazione dei fatti rilevanti ai fini probatori (Cass. Sez. U, 20867/2020; conf. ex plurimis Cass. 29246/2021; Cass.n.7099/2022). Nella specie, invece, il mezzo involge un apprezzamento di merito inammissibile in sede di ricorso per cassazione. 3.4.-Anche il secondo motivo è inammissibile perché la decisione risulta conforma a consolidati principi di legittimità secondo i quali è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente" quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (Cass. Sez. U. n. 9522 del 04/11/1996; Cass. n. 13736 del 03/07/2020; Cass. n. 1190/2015), in quanto in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 3717 del 08/02/2019). Nella specie, invero, la Corte territoriale ha chiaramente affermato che gli elementi ed i fatti da porre a fondamento della domanda di compensazione, retraibili dagli artt.9 e ss. del Regolamento (CEE)cit., non erano stati offerti, atteso che la parte attrice non aveva depositato i documenti che consentissero di accertare e determinare il credito, e che gli elementi necessari non erano desumibili dagli aggregati contabili, esponenti in maniera cumulativa ed omnicomprensiva le principali voci dello stato patrimoniale e del conto economico, che accompagnavano l’ ”estratto perizia tecnico-contabile”. 4.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore di ciascuna parte costituita. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 23535/2019). P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso; - Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della Regione Campania, che liquida in euro 9.000,00=, oltreeuro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, ed in favore della Provincia di Avellino, che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel te