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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 16199/2026

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d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con sentenza del 28 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2 anni di reclusione e 3.000 euro di multa,pronunciata in rito abbreviato dal Tribunale di Benevento il 21 gennaio 2022, per i reati degliartt. 23, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B) e 23, comma 4, l. n. 14 ottobre 1074, n.497 (capo C).2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite deldifensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce violazione di legge perchè il giudizio di appello è statocelebrato con il rito della trattazione scritta ed il Procuratore generale ha depositato leconclusioni soltanto quattro giorni prima dell’udienza, il che ha impedito alla difesa dipresentare motivi nuovi o replicheCon il secondo motivo deduce vizio di motivazione, con riferimento alla condanna per ilcapo C), perchè l’imputato non ha mai portato l’arma, ma l’ha soltanto detenuta, come risultadalle dichiarazioni dello stesso imputato secondo cui è stata la sua convivente a mostrarglisulla pubblica via fuori dell’abitazione la busta (che conteneva il fucile) che l’imputato hapreso e sotterrato in una aiuola a venti metri di distanza dal punto in cui essa era statatrovata.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato, perché in contrasto con l’indirizzointerpretativo della giurisprudenza di legittimità che ritiene che la mancata, o tardiva,comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesadell'imputato possa integrare un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensidell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. soltanto se tale omissione, o tardività, haavuto un'effettiva incidenza rispetto all'esito del giudizio (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P.,Rv. 286664 – 01; Sez.2, n. 49964 del 14/11/2023, Corridore, Rv. 285645; Sez. 7, n. 32812del 16/03/2023, Andreoni, Rv. 285331; Sez.5, n. 27419 del 17/02/2023, R., Rv. 285874).La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che “in buona sostanza, la tardivitàdel deposito può rilevare nei limiti in cui risulti che le conclusioni non siano consistite in unagenerica richiesta di conferma della sentenza impugnata, bensì abbiano assunto uncontenuto ulteriore e tale da condizionare l'esito del giudizio di appello.

In difetto di unaspecifica idoneità confutatoria delle conclusioni, in quanto non argomentate, rispettoall'impugnazione proposta dall'appellante, il sia pur tardivo deposito delle richieste dellaparte pubblica non determini alcuna lesione del diritto di difesa e, conseguentemente, vienemeno la configurabilità stessa dell'invocata nullità di ordine generale” (pronuncia n. 22919del 2024 citata, in motivazione).Il ricorso deduce che nel caso in esame il tardivo deposito delle conclusioni della partepubblica ha impedito alla difesa dell'imputato di confrontarsi con tali richieste e di presentarememorie di replica.Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez.U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che le conclusioni depositatedal Procuratore generale di Napoli nel giudizio in esame si sono risolte soltanto nellaconsiderazione che la sentenza impugnata meriterebbe conferma perché ben motivata e cheanche la pena irrogata sarebbe congrua.

Le conclusioni sono prive di qualsiasi riferimento alcaso concreto e sono riutilizzabili tal quali in qualsiasi altro processo a trattazione scritta incui l’atto di appello discuta, con la pena, anche la responsabilità.Si versa, pertanto, proprio nella situazione in cui le conclusioni sono consistite soltantoin una generica richiesta di conferma della sentenza impugnata, il cui tardivo deposito nonha impedito all’imputato alcun motivo nuovo ed alcuna replica, perché, in mancanza diargomenti concreti sottoposti al giudice dal Procuratore generale, nessun motivo nuovo c’erada aggiungere e nulla c’era da replicare.Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.2.

Il secondo motivo è inammissibile.La sentenza impugnata ha ritenuto responsabile l’imputato per il reato del capo C)perché l’arma è stata ricevuta dall’imputato nel sottoscala dell’abitazione e trasportataall’esterno verso l’aiuola in cui la stessa è stata sotterrata.

Il ricorso deduce che, invece, dalle dichiarazioni rese in giudizio dall’imputato emergeche l’arma è stata presa dall’imputato sulla pubblica via a circa venti metri di distanza dalpunto in cui è stata seppellita, ma l’argomento è inammissibile per difetto di autosufficienza(Sez. 2, n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015,Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), perché ilricorso non allega, o trascrive, il verbale delle dichiarazioni da cui emergerebbe iltravisamento dedotto.3.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 28 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2 anni di reclusione e 3.000 euro di multa,pronunciata in rito abbreviato dal Tribunale di Benevento il 21 gennaio 2022, per i reati degliartt. 23, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B) e 23, comma 4, l. n. 14 ottobre 1074, n.497 (capo C).2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite deldifensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce violazione di legge perchè il giudizio di appello è statocelebrato con il rito della trattazione scritta ed il Procuratore generale ha depositato leconclusioni soltanto quattro giorni prima dell’udienza, il che ha impedito alla difesa dipresentare motivi nuovi o replicheCon il secondo motivo deduce vizio di motivazione, con riferimento alla condanna per ilcapo C), perchè l’imputato non ha mai portato l’arma, ma l’ha soltanto detenuta, come risultadalle dichiarazioni dello stesso imputato secondo cui è stata la sua convivente a mostrarglisulla pubblica via fuori dell’abitazione la busta (che conteneva il fucile) che l’imputato hapreso e sotterrato in una aiuola a venti metri di distanza dal punto in cui essa era statatrovata.3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché in contrasto con l’indirizzointerpretativo della giurisprudenza di legittimità che ritiene che la mancata, o tardiva,comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesadell'imputato possa integrare un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensidell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. soltanto se tale omissione, o tardività, haavuto un'effettiva incidenza rispetto all'esito del giudizio (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P.,Rv. 286664 – 01; Sez.2, n. 49964 del 14/11/2023, Corridore, Rv. 285645; Sez. 7, n. 32812del 16/03/2023, Andreoni, Rv. 285331; Sez.5, n. 27419 del 17/02/2023, R., Rv. 285874).La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che “in buona sostanza, la tardivitàdel deposito può rilevare nei limiti in cui risulti che le conclusioni non siano consistite in unagenerica richiesta di conferma della sentenza impugnata, bensì abbiano assunto uncontenuto ulteriore e tale da condizionare l'esito del giudizio di appello. In difetto di unaspecifica idoneità confutatoria delle conclusioni, in quanto non argomentate, rispettoall'impugnazione proposta dall'appellante, il sia pur tardivo deposito delle richieste dellaparte pubblica non determini alcuna lesione del diritto di difesa e, conseguentemente, vienemeno la configurabilità stessa dell'invocata nullità di ordine generale” (pronuncia n. 22919del 2024 citata, in motivazione).Il ricorso deduce che nel caso in esame il tardivo deposito delle conclusioni della partepubblica ha impedito alla difesa dell'imputato di confrontarsi con tali richieste e di presentarememorie di replica.Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez.U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che le conclusioni depositatedal Procuratore generale di Napoli nel giudizio in esame si sono risolte soltanto nellaconsiderazione che la sentenza impugnata meriterebbe conferma perché ben motivata e cheanche la pena irrogata sarebbe congrua. Le conclusioni sono prive di qualsiasi riferimento alcaso concreto e sono riutilizzabili tal quali in qualsiasi altro processo a trattazione scritta incui l’atto di appello discuta, con la pena, anche la responsabilità.Si versa, pertanto, proprio nella situazione in cui le conclusioni sono consistite soltantoin una generica richiesta di conferma della sentenza impugnata, il cui tardivo deposito nonha impedito all’imputato alcun motivo nuovo ed alcuna replica, perché, in mancanza diargomenti concreti sottoposti al giudice dal Procuratore generale, nessun motivo nuovo c’erada aggiungere e nulla c’era da replicare.Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.2. Il secondo motivo è inammissibile.La sentenza impugnata ha ritenuto responsabile l’imputato per il reato del capo C)perché l’arma è stata ricevuta dall’imputato nel sottoscala dell’abitazione e trasportataall’esterno verso l’aiuola in cui la stessa è stata sotterrata. Il ricorso deduce che, invece, dalle dichiarazioni rese in giudizio dall’imputato emergeche l’arma è stata presa dall’imputato sulla pubblica via a circa venti metri di distanza dalpunto in cui è stata seppellita, ma l’argomento è inammissibile per difetto di autosufficienza(Sez. 2, n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015,Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), perché ilricorso non allega, o trascrive, il verbale delle dichiarazioni da cui emergerebbe iltravisamento dedotto.3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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