Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33678/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5307-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 2152/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r , / / / / Ric. 2021 n. 05307 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate, denunciando violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. anche in relazione all'art. 36 d.lgs. 546/92, violazione dell'art.112 c.p.c., violazione dall'art.39, comma 2, d.P.R. n.600 del 1973 e dell'art.2697 c.c., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe nella parte con cui la CTR della Calabria ha respinto l'appello dell'Agenzia contro la sentenza di parziale accoglimento del ricorso originario di [OSCURATO:PERSONA] contro un avviso di accertamento di maggior reddito di impresa emesso ai sensi dell'art.39, comma 2, lett. d-ter) del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione di pertinente studio di settore, a seguito di accertamenti bancari da cui erano emersi movimenti ritenuti dall'Agenzia non coerenti con il reddito dichiarato dalla contribuente e che, quest'ultima, non dando seguito all'invito al contraddittorio preventivo, non aveva giustificato;

1.2. in particolare, la CTR ha affermato che la contribuente aveva "offerto documentazione dimostrando la sussistenza di operazioni finanziarie tracciabili, indicate nelle sentenza appellata ai punti 1,2,3,4,5,6, della lettera d)" e così superato "la presunzione di ricavi superiori a quelli dichiarati";

2. la contribuente è rimasta intimata; considerato che:

1. il primo motivo di ricorso -con cui viene denunciato che la sentenza è priva di motivazione e pertanto nulla- è fondato e va accolto.

Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti.

1.1. Merita premettere che, in tema di reddito d'impresa, qualora il contribuente, regolarmente invitato, non si avvalga, come è avvenuto nel caso di specie, della facoltà di prendere parte al contraddittorio precontenzioso, l'Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento anche esclusivamente sulle risultanze del confronto tra il reddito dichiarato e quello calcolato facendo applicazione degli studi di settore, spettando poi al contribuente di allegare e provare in sede contenziosa, anche per la prima volta, elementi idonei a vincere le presunzioni su cui l'accertamento tributario si fonda" (Cass. Sez.5-, ordinanza n. 24330 del 30/09/2019; Cass. sez.

V, 20.9.2017, n. 21754).

1.2. La CTR, limitandosi ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] aveva "offerto documentazione dimostrando la sussistenza di operazioni finanziarie tracciabili, indicate nelle sentenza appellata ai punti 1,2,3,4,5,6, della lettera d)", senza indicare quale fosse la documentazione di riferimento -i suddetti punti della sentenza di primo grado, trascritti a pagina 23 del ricorso per cassazione, elencano operazioni e non documentazione- ha motivato la propria decisione in modo solo apparente.

Al riguardo va ricordato che "La motivazione è solo apparente — e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo — quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526- 01; conf.

Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017)" e che, in particolare, "il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cosi., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta allígata et probata" (Cass. 22507/2019);

2. in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata va, in parte qua, cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per nuovo, motivato esame delle ragioni della contribuente rispetto alla presunzione di maggior reddito contestatole dall'Agenzia; 3.il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del processo; PQM la Corte,in accoglimento del primo motivo di ricorso, cassa, nei limiti di cui in motivazione, la sentenza impugnata e, dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo, rinvia la causa alla commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma il 19 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5307-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 2152/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r , / / / / Ric. 2021 n. 05307 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate, denunciando violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. anche in relazione all'art. 36 d.lgs. 546/92, violazione dell'art.112 c.p.c., violazione dall'art.39, comma 2, d.P.R. n.600 del 1973 e dell'art.2697 c.c., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe nella parte con cui la CTR della Calabria ha respinto l'appello dell'Agenzia contro la sentenza di parziale accoglimento del ricorso originario di [OSCURATO:PERSONA] contro un avviso di accertamento di maggior reddito di impresa emesso ai sensi dell'art.39, comma 2, lett. d-ter) del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione di pertinente studio di settore, a seguito di accertamenti bancari da cui erano emersi movimenti ritenuti dall'Agenzia non coerenti con il reddito dichiarato dalla contribuente e che, quest'ultima, non dando seguito all'invito al contraddittorio preventivo, non aveva giustificato; 1.2. in particolare, la CTR ha affermato che la contribuente aveva "offerto documentazione dimostrando la sussistenza di operazioni finanziarie tracciabili, indicate nelle sentenza appellata ai punti 1,2,3,4,5,6, della lettera d)" e così superato "la presunzione di ricavi superiori a quelli dichiarati"; 2. la contribuente è rimasta intimata; considerato che: 1. il primo motivo di ricorso -con cui viene denunciato che la sentenza è priva di motivazione e pertanto nulla- è fondato e va accolto. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti. 1.1. Merita premettere che, in tema di reddito d'impresa, qualora il contribuente, regolarmente invitato, non si avvalga, come è avvenuto nel caso di specie, della facoltà di prendere parte al contraddittorio precontenzioso, l'Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento anche esclusivamente sulle risultanze del confronto tra il reddito dichiarato e quello calcolato facendo applicazione degli studi di settore, spettando poi al contribuente di allegare e provare in sede contenziosa, anche per la prima volta, elementi idonei a vincere le presunzioni su cui l'accertamento tributario si fonda" (Cass. Sez.5-, ordinanza n. 24330 del 30/09/2019; Cass. sez. V, 20.9.2017, n. 21754). 1.2. La CTR, limitandosi ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] aveva "offerto documentazione dimostrando la sussistenza di operazioni finanziarie tracciabili, indicate nelle sentenza appellata ai punti 1,2,3,4,5,6, della lettera d)", senza indicare quale fosse la documentazione di riferimento -i suddetti punti della sentenza di primo grado, trascritti a pagina 23 del ricorso per cassazione, elencano operazioni e non documentazione- ha motivato la propria decisione in modo solo apparente. Al riguardo va ricordato che "La motivazione è solo apparente — e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo — quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526- 01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017)" e che, in particolare, "il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cosi., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta allígata et probata" (Cass. 22507/2019); 2. in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata va, in parte qua, cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per nuovo, motivato esame delle ragioni della contribuente rispetto alla presunzione di maggior reddito contestatole dall'Agenzia; 3.il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del processo; PQM la Corte,in accoglimento del primo motivo di ricorso, cassa, nei limiti di cui in motivazione, la sentenza impugnata e, dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo, rinvia la causa alla commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma il 19 ottobre