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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 1985

Cassazione n. 14592/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/11/1985 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di CAPRARO Pietro avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 11.9.2024 la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento che in data 1.12.2023 lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in mesi due di arresto; Evidenziato che il ricorso si articola in due motivi, con i quali, per un verso, si sostiene l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato in ragione della mancanza di disponibilità economica del sottoposto e, per l'altro, si censura il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; Osservato, sotto questo profilo, che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza di secondo grado, la quale ha affrontato entrambe le doglianze già proposte con l'atto di appello, giudicandole infondate con motivazione del tutto congrua; Considerato, in particolare, che i giudici di secondo grado hanno adeguatamente: 1) valorizzato la circostanza che - sebbene il Tribunale di Agrigento avesse già disposto il pagamento rateale della cauzione alla luce della documentazione prodotta in quella sede da Capraro, giudicandola tuttavia non dimostrativa di una situazione di innpossidenza assoluta - il ricorrente non si era comunque affatto attivato, sia pure nei limiti delle sue riconosciute possibilità; 2) motivato circa il fatto che l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. fosse inibita dalla pericolosità sociale qualificata di Capraro; Ritenuto che, invece, il ricorso si limiti a riproporre pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza confutare specificamente le argomentazioni in virtù delle quali tali motivi non sono stati accolti, sicché deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Rv. 276062 - 01) con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/11/1985 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di CAPRARO Pietro avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 11.9.2024 la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento che in data 1.12.2023 lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in mesi due di arresto; Evidenziato che il ricorso si articola in due motivi, con i quali, per un verso, si sostiene l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato in ragione della mancanza di disponibilità economica del sottoposto e, per l'altro, si censura il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; Osservato, sotto questo profilo, che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza di secondo grado, la quale ha affrontato entrambe le doglianze già proposte con l'atto di appello, giudicandole infondate con motivazione del tutto congrua; Considerato, in particolare, che i giudici di secondo grado hanno adeguatamente: 1) valorizzato la circostanza che - sebbene il Tribunale di Agrigento avesse già disposto il pagamento rateale della cauzione alla luce della documentazione prodotta in quella sede da Capraro, giudicandola tuttavia non dimostrativa di una situazione di innpossidenza assoluta - il ricorrente non si era comunque affatto attivato, sia pure nei limiti delle sue riconosciute possibilità; 2) motivato circa il fatto che l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. fosse inibita dalla pericolosità sociale qualificata di Capraro; Ritenuto che, invece, il ricorso si limiti a riproporre pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza confutare specificamente le argomentazioni in virtù delle quali tali motivi non sono stati accolti, sicché deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Rv. 276062 - 01) con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così
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